Log in

mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
Condividi
L'Opinione
Da presentare entro il prossimo 31 luglio

Modello 770: termini e modalità di presentazione

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti

Presentazione

L'articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 stabilisce l'obbligo di presentare telematicamente la dichiarazione dei sostituti d'imposta . Pertanto, sia i dati del modello 770 Semplificato che di quello Ordinario devono essere trasmessi per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono trasmetterla direttamente, utilizzando:
• il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
• il servizio telematico Fisconline (Internet), qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.
Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi, per il Mod. 770 Ordinario occorre fare riferimento al numero complessivo dei righi compilati ai quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR, con la precisazione che nel caso di più righi riferiti allo stesso soggetto, essi devono essere conteggiati più volte.
Qualora il sostituto abbia presentato il Mod. 770/2010 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a venti attraverso il servizio Fisconline (Internet), può presentare il Mod. 770/2009 Ordinario con le stesse modalità solo se il numero di soggetti, riferito a quest'ultima dichiarazione, non è superiore a venti, altrimenti, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel.
Presentazione telematica tramite i soggetti incaricati
L'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, identifica come intermediari per la presentazione telematica delle dichiarazioni:
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
• gli iscritti negli albi degli avvocati;
• gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
• i Caf - dipendenti;
• i Caf - imprese;
• coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
I soggetti incaricati sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel. Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 322 del 1998.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni. Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.
Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi
Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87/1192.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Obblighi dei soggetti incaricati
I soggetti incaricati sono tenuti a:
• rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. Come precisano le istruzioni per la compilazione del modello 770 l'impegno, rilasciato in forma libera deve, comunque essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'amministrazione dello Stato. La data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro «Impegno alla presentazione telematica» posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
• rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La suddetta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Responsabilità dell'intermediario abilitato
La responsabilità per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica grava sui soggetti intermediari abilitati, nei cui confronti si applica la sanzione prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (sanzione da 1 a 10 milioni di lire).
È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
22/06/2010
Pag 5/5
 
Condividi
Questo articolo è tratto da:
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
0 Commenti

Utente
Commento
Data
Scrivi il tuo commento
Sull'argomento: Dichiarazioni Fiscali
Dichiarazione IVA - 2012
Editore: Ipsoa
€ 29,00
Dichiarazione 730 - 2012
Editore: Ipsoa
€ 35,00
Unico - Persone fisiche 2012
Editore: Ipsoa
€ 29,00
Unico - Società di capitali 2012
Editore: Ipsoa
€ 29,00
Unico - Società di persone 2012
Editore: Ipsoa
€ 35,00
Unico - Enti non commerciali 2012
Editore: Ipsoa
€ 29,00
Studi di Settore - 2012
Editore: Ipsoa
€ 35,00
IRAP 2012
Editore: Ipsoa
€ 35,00