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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Infortuni sul lavoro

Morte sul lavoro, a quale prezzo se il lavoratore è cittadino straniero?

Francesco Bacchini
Nel caso del risarcimento dei danni dovuto agli eredi residenti all'estero di un congiunto, dipendente di un'impresa italiana, morto in seguito ad un infortunio sul lavoro in un cantiere allestito in Spagna, il Tribunale di Torino ha fatto proprio l'orientamento già  espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo deve tenersi conto della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato

Inquadramento della fattispecie oggetto di commento

Fa discutere ed ha suscitato molto scalpore la sentenza n. 4932 del 19 luglio 2010, resa dalla IV sezione civile del Tribunale di Torino, in materia di risarcimento danni da morte del congiunto.

La pronuncia del Tribunale piemontese, vertente sulla domanda di risarcimento danni avanzata dai familiari di un operaio albanese – alle dipendenze di un'impresa italiana – morto sul lavoro in seguito alla caduta da un ponteggio, ha ritenuto di dover parametrare l'indennizzo al costo della vita, o meglio, all'effettivo apprezzamento del bene da parte dell'indennizzato.

Il Tribunale di Torino torna ad occuparsi della assai dibattuta questione dei termini e dei modi di liquidazione del danno conseguenza di un fatto illecito del terzo, alla vittima che risieda stabilmente in un Paese diverso dall'Italia. Ciò sia sotto il profilo della legittimazione ad agire che sotto quello della valutazione del danno sulla base degli indici normativi dello Stato italiano, piuttosto che di quelli dello Stato di residenza del danneggiato. In buona sostanza nella sentenza che qui si commenta, è stato deciso che il risarcimento dei danni dovuto agli eredi residenti all'estero di un congiunto, dipendente di un'impresa italiana, morto in seguito ad un infortunio sul lavoro in un cantiere allestito in Spagna, debba essere liquidato in misura inferiore perché la famiglia destinataria del risarcimento medesimo è albanese e risiede in Albania.

Benché in prima battuta la sentenza appaia inaccettabilmente discriminatoria, ad una disamina più approfondita una simile lettura non risulterebbe corretta e intellettualmente onesta. La sentenza, infatti, si inserisce in un dibattito giurisprudenziale assai complesso, attinente alla determinazione del quantum risarcibile al danneggiato straniero quando lo stesso non risieda nel territorio dello Stato italiano, Stato nel quale dovrà essere emessa la decisione sul compenso equitativo al pregiudizio personale subito.

L’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità

In merito alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale di Torino ha fatto proprio l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 1637/00) secondo cui: “Non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto della realtà socio – economica in cui vive il danneggiato.

Posto, invero, che in tal caso il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato, se l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell'area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l'entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle.

La sentenza non è dunque censurabile in punto di rilievo conferito alla realtà socio – economica dell'area in cui vive il danneggiato come ad uno degli elementi di fatto di cui tenere conto nella determinazione quantitativa dell'obbligazione risarcitoria del responsabile, da effettuarsi, attesa la sua funzione non sanzionatoria, ma riparatoria (cfr. Cass. 4911/99) con riguardo (alle sofferenze ed) alla posizione del danneggiato”. In altre parole, secondo la Cassazione, se il danneggiato risiede in un paese dove il costo della vita è inferiore a quello in cui viene pronunciata la sentenza, l'entità del risarcimento va proporzionalmente ridotta.

Se il risarcimento del danno da morte del congiunto, sia pure determinato facendo riferimento al sistema tabellare, assume un carattere equitativo, non è corretto, a parere dei giudicanti, liquidare le stesse somme senza considerare il contesto socio – economico dell'ambiente di vita del danneggiato, valutato sulla base del potere di acquisto della moneta.

Le conclusioni del giudice di merito

Il Tribunale ha ritenuto, quindi, “...di adattare il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa, al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma verrà spesa, ovvero in Albania.

L'esigenza di riconoscere a tutti i danneggiati un risarcimento uguale non può infatti ritenersi soddisfatta dalla mera attribuzione di uguale valore monetario che sia indipendente dal contesto economico in cui vive il singolo danneggiato, perché in tal modo si creerebbe un ingiustificato arricchimento in capo a coloro che vivano in Stati ad economia depressa con prezzi del costo della vita inferiori a quelli dell'Italia o di altri Paesi, come è notoriamente per l'Albania.”

Al fine di effettuare tale adattamento il Tribunale ha tenuto conto dei coefficienti di conversione di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 12/05/2003 (con il quale sono stati individuati gli indici per il coefficiente di conversione della parità di potere di acquisto tra la moneta in uso in Italia ed i Paesi europei (pur in area Euro) ed extraeuropei, per la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascuno Stato, a quello di cui all'art. 38 della legge 448/2001 in funzione del computo del trattamento pensionistico che in ciascuno Stato estero consente un potere d'acquisto pari a quello proprio della pensione sociale conseguita e spesa in Italia.

Per altro nel caso di specie, il risarcimento liquidato ai congiunti è stato ulteriormente diminuito, ritenendo anche sussistente un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'infortunio nella misura del 20%.

Osservazioni conclusive

Benché ad una prima lettura, come abbiamo visto, la sentenza in commento abbia ingenerato indignazione, sembrando assai lontana dai principi di uguaglianza e di giustizia, sui quali si fonda il nostro ordinamento giuridico, deve essere, tuttavia, osservato come, la parametrazione, pur essendo, nel caso di specie, al ribasso, potrebbe, al contrario, diventare un utile criterio e un valido spunto per dimostrare l’importanza di valutare caso per caso l'entità del risarcimento e ciò, se necessario, anche aumentando l'entità delle somme liquidabili.

Con questo applicando quella personalizzazione tanto auspicata dalle sentenze gemelle rese nel novembre 2008 dalle Sezioni Unite e svincolando la “trasformazione della sofferenza in denaro” dal rispetto, pedissequo, delle tabelle in uso nei tribunali. Del resto va ricordato che le tabelle in parola non sono altro (o dovrebbero esserlo, secondo lo spirito che animò le prime proiezioni elaborate dal Tribunale di Milano a metà degli anni novanta) che una sintesi empirica dei criteri di valutazione economica adottati dai giudici del Foro competente.

Pur riconoscendo la legittimità del principio in forza del quale non si possono liquidare le stesse somme omettendo di considerare il contesto socio – economico dell'ambiente di vita del danneggiato, non può farsi a meno di sottolineare che, in ogni caso, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la persona offesa dovrebbe essere considerata in quanto tale, ossia dovrebbe essere considerata in se stessa, nella sua dignità, nella sua personalità morale, a prescindere dalle condizioni economiche in cui si trova a vivere, le quali, ove effettivamente rilevanti – determinerebbero un'indebita discriminazione tra categorie di danneggiati: il valore della dignità umana non dovrebbe, invero, variare a seconda del censo.

20/12/2010
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