Sconto artigiani
L'art. unico, c. 780 della legge n. 296/2006 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una riduzione dei premi assicurativi a favore delle imprese inquadrate presso l'Inail nella gestione tariffaria «artigianato», a condizione che rispettino le condizioni previste dal c. 781 dello stesso art. 1 della norma sopra citata.
La richiamata legge demanda la determinazione dell'entità dello sconto a un apposito D.M. da emanarsi ogni anno. Si tratta quindi di un'agevolazione che dovrebbe ormai essere a regime ma che, forse a causa della complessità dei calcoli che la norma istitutiva richiede per la determinazione dell'entità annua delle risorse economiche da destinare al beneficio, rende purtroppo disponibile la percentuale definitiva di sconto da applicare ai premi con estremo ritardo, comunque sempre fuori tempo massimo rispetto alla scadenza del termine dell'autoliquidazione.
A titolo esemplificativo si pensi che per l'anno 2008, il primo di applicazione, lo sconto artigiani è stato fissato al 2% con il D.M. 27 marzo 2009, che è stato pubblicato sulla G.U. il 25 maggio 2009, e quindi ben oltre il 16 febbraio 2009, termine di scadenza dell'autoliquidazione.
Questa situazione creò lo scorso anno molte incertezze, dubbi e difficoltà nelle aziende interessate, che fino all'ultimo momento non sapevano se applicare o meno l'agevolazione in autoliquidazione, né tanto meno ne conoscevano la misura, finendo così per assumere, in ordine rigorosamente sparso, comportamenti del tutto autonomi ed estremamente diversificati.
L'Inail, dal canto suo, fu costretto ad attribuire d'ufficio, a pioggia e con riserva, l'agevolazione per l'anno 2008 a tutte le aziende artigiane che non avevano denunciato infortuni nell'ultimo biennio (2006/2007) rinviando, di fatto sine die, le ulteriori verifiche in merito alla sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge. L'Istituto dovette anche eseguire, a posteriori, degli improbabili conguagli di quanto già pagato dalle aziende, cercando di ipotizzare le possibili casistiche che si erano verificate, nel tentativo di disciplinarle singolarmente. Per conferma si veda la invero complessa nota di istruzioni - prot. n. 5489/2009 - che la Direzione centrale rischi dell'Inail - Ufficio Entrate - inviò a suo tempo alle Sedi periferiche.
Detto ciò, allo stato si può solo confermare che per quanto concerne lo sconto artigiani per l'anno 2009, quello che interessa la prossima autoliquidazione in scadenza il 16 febbraio 2010, non è ancora pervenuta nessuna notizia da parte dell'Inail, almeno fino al momento della redazione del presente articolo, per cui non si è in grado di fornire alcun genere di suggerimento.
C'è solo da augurarsi che stavolta le cose vengano, nei limiti del possibile, affrontate e risolte con più tempestività, in modo da agevolare l'esecuzione dei relativi adempimenti in autoliquidazione da parte delle aziende interessate.