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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Sciolti i dubbi sull'applicazione delle norme

Riforma Brunetta, dies a quo per le sanzioni disciplinari

Per stabilire la normativa da applicare si deve avere riguardo al momento in cui l'Autorità Amministrativa, che deve provvedere all'irrogazione della sanzione disciplinare, ha la conoscenza dei fatti che realizzano l'ipotesi possibile dell'infrazione disciplinare.

Il D.Lgs. n. 150 del 2009 ridisegna un nuovo assetto della Pubblica Amministrazione e del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, provvedendo a modificare il D.Lgs. n. 165 del 2001. E' da rilevare che il D.Lgs. n. 150 del 2009, stanti le innovazioni normative che contiene, necessita di qualche anno per essere pienamente a vigente, quindi a regime. Tuttavia, deve essere detto che alcune disposizioni entrano da subito in vigore ed, a tal proposito, si deve aggiungere che per tale casistica mancano le disposizioni transitorie che collegano la fattispecie giuridica alle possibili fattispecie concrete. E' per l'assunto appena esposto che è stata avvertita l'esigenza della emanazione di circolari per garantire uniformità di indirizzi e di applicazione delle norme. In tale logica la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la Circ. n. 9 del 27 novembre 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010.

La Circolare de qua riguarda le norme relative alle sanzioni disciplinari e procedimenti per la loro irrogazione; l'art. 69, D.Lgs. n. 150 del 2009 ha modificato gli artt. 55-bis e 55-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel nuovo quadro normativo riscritto, diverso dal precedente per tipologia di sanzioni, in relazione ai fatti perseguibili in via disciplinare, per procedimento, organi deputati allo svolgimento e per termini. Il problema principale è, a fronte di fatti costituenti violazione delle norme in materia disciplinare avvenuti nel periodo di emanazione del D.Lgs. n. 150 del 2009, quale normativa debba essere applicata, quella originaria del D.Lgs. n. 165 del 2001 o tale normativa successivamente modificata dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

La Circ. n. 3 del 2009 detta l'indirizzo per la corretta procedura ed indica il riferimento per effettuare l'interpretazione che è il criterio generale contenuto nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, tale norma stabilisce che la legge dispone per l'avvenire, fatte salve diverse specifiche disposizioni. Tanto premesso la Circolare pone l'attenzione sull'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009 che è stabilita al 15 novembre 2009. A questo punto l'altro tassello mancante è l'individuazione del momento da considerare nella fattispecie concreta evolutiva dei fatti aventi rilevanza giuridica per stabilire la normativa da applicare; la Circolare fornisce la risposta e individua nel momento in cui l'Autorità Amministrativa, che deve provvedere all'irrogazione della sanzione disciplinare, ha la conoscenza dei fatti che realizzano l'ipotesi possibile dell'infrazione disciplinare.

A questo punto il cerchio è chiuso e la Circolare conclude che:

- per le effettive conoscenze da parte della Pubblica Amministrazione procedente (nella persona del funzionario titolare del procedimento disciplinare) di fatti costituenti violazioni di norme disciplinari ricevute entro la data del 15 novembre 2009, si procede con la normativa originaria del D.Lgs. n. 165 del 2001;

- per le effettive conoscenze da parte della Pubblica Amministrazione procedente (nella persona del funzionario titolare del procedimento disciplinare) di fatti costituenti violazioni di norme disciplinari ricevute dal 16 novembre 2009, si procede con la normativa del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificata dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

A tal proposito non esige la Circolare n. 3 del 2009 alcuna attività da parte del funzionario competente, ma solo che lo stesso sia a conoscenza dei fatti. Uguale sorte, in relazione alle norme da applicare, attiene ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Quindi, sempre in relazione alla data di conoscenza dei fatti costituenti violazione delle norme disciplinari ed anche penali, si sospende il procedimento disciplinare, in attesa dell'esito di quello penale, per i fatti dei quali la Pubblica Amministrazione ha avuto conoscenza entro la data del 15 novembre 2009, diversamente, successivamente a tale data, si applica la nuova disciplina che non prevede la sospensione del procedimento penale, ma solo che, ad avvenuta assunzione della sentenza penale, vi può essere una riapertura e revisione del procedimento disciplinare già definito.

Per quanto riguarda il patteggiamento, nell'ambito del procedimento disciplinare, lo stesso trova applicazione allorché si procede con la normativa originaria, diversamente con la normativa modificata vi sono altre forme di conciliazione, ma non quella del patteggiamento. Vi è infine da dire che la nuova normativa non si applica ai fatti antecedenti alla sua emanazione perché trattasi di norme più sfavorevoli; eccezione unica è quella delle norme sul procedimento disciplinare perché in ogni caso si applicano sempre le nuove norme (quelle modificate).

04/03/2010
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Sull'argomento: Pubblico impiego