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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Circolazione di lavoratori dipendenti

Salvaguardia dei diritti previdenziali all'interno dell'Unione europea

Maurizio Cicciù e Andrea Costa

Conclusioni

Dal 1° maggio 2010 entrerà in vigore il nuovo regolamento in materia di sicurezza sociale, il Reg. 883/2004. Nelle aspettative degli addetti ai lavori tale regolamento dovrà, tra l'altro, semplificare le procedure ed estendere il campo di applicazione, offrendo sempre maggiori tutele per i cittadini dei Paesi membri.
Nelle presenti note si è cercato di descrivere le principali novità e di informare su quella che sarà la legislazione in materia, sottolineando gli aspetti più rilevanti legati alla mobilità dei lavoratori dipendenti. In conclusione, è oltremodo opportuna una riflessione su quegli aspetti che non sono stati introdotti nel nuovo regolamento e che risultano essenziali per garantire un'effettiva libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. Il riferimento è, in particolare, a tre problematiche rilevanti.
Innanzitutto, si rileva come il Reg. 883/2004 trovi applicazione esclusivamente nei confronti dei cittadini degli Stati membri e non anche, come già accennato, ai cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Ue. Tale limitazione appare discriminante e contraria alla logica della libertà di movimento dei lavoratori nell'area Ue.
Inoltre, con riferimento alla totalizzazione, se da un lato si osserva come tale istituto trovi applicazione piena per quanto riguarda i periodi di contribuzione effettuata in ogni Stato membro, dall'altro si evidenzia come il Reg. 883/2004 non preveda la possibilità di cumulare a tali periodi quelli coperti da contribuzione in uno Stato terzo, pur se legato ad uno Stato membro da un accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale. La mancanza di tale previsione, già riscontrata nel Reg. 1408/71, appare quanto mai di ostacolo, soprattutto alla luce della sempre maggiore mobilità dei lavoratori in diverse aree geografiche.
Infine, relativamente alla previdenza complementare, il nuovo regolamento non innova sostanzialmente l'assetto normativo delineato dal Reg. 1408/71, confermando una minore tutela offerta ai lavoratori migranti nel settore delle pensioni complementari rispetto ai regimi pubblici di sicurezza sociale, con la conseguente impossibilità di applicare, tra l'altro, le regole della totalizzazione delle prestazioni previdenziali.
Per concludere, si segnala che, a partire dal 1° maggio 2010, solo i 27 Paesi membri dell'Unione europea applicheranno il Reg. 883/2004; rispetto al precedente regolamento, il campo di applicazione è più ristretto in quanto, alla data in cui questo lavoro va in stampa, non hanno ancora ratificato il nuovo regolamento i restanti 3 Paesi dello Spazio economico europeo e la Svizzera, con i quali continuerà a trovare applicazione l'abrogato Reg. 1408/71.
12/04/2010
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