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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
La recente attività del Garante

Tutela della privacy nei rapporti di lavoro privato

Luca Christian Natali e Paolo Johan Natali

Giudizio in corso e comunicazione di dati sulla salute del dipendente

Venendo al 2009, fra gli altri, invece, si evidenzia il Provvedimento su (“Lavoro privato: comunicazione di dati idonei a rivelare le condizioni di salute del dipendente”) del 2 aprile 2009, vertente quindi sempre sulla materia dei dati sensibili del lavoratore, e quindi tanto più meritevole di qualche attenzione.
Nel medesimo, il Garante, ritenuto che il trattamento di dati personali riferiti alla lavoratrice segnalante, con riguardo alla comunicazione di dati sensibili, non risultava essere stato effettuato lecitamente, vieta a GieMme Stile Spa, in assenza di specifici presupposti di legge, ogni altra comunicazione alla società terza di dati idonei a rivelare le condizioni di salute della segnalante.
Precisamente, la segnalante ha lamentato l'illecita comunicazione da parte di GieMme Stile Spa, suo pregresso datore di lavoro, di documentazione contenente dati personali a sé riferiti (in particolare, relativi alle proprie condizioni di salute) a Julia Utensili Srl, società presso la quale la segnalante aveva già prestato la propria opera e nei confronti della quale pendeva, al momento della segnalazione, un giudizio relativo al rapporto di lavoro cessato.
Nel caso di specie, la società, destinataria della richiesta di informazioni dell'Autorità Garante, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice, di essere stata contattata da Julia Utensili Srl la quale ha rappresentato di essere a conoscenza dell'esistenza di un contenzioso, avviato avanti l'autorità giudiziaria, avente contenuti di interesse specifico in altro contenzioso, a quel momento in essere, tra Julia Utensili e la sig.ra XY ed ha prospettato «la necessità di informativa in merito a detto contenzioso a fini difensivi precisando che tale richiesta era stata anche formalizzata in giudizio con istanza di esibizione di tutto il fascicolo relativo al contenzioso pendente avanti il Tribunale adito».
GieMme Stile Spa ha affermato di aver trasmesso la menzionata documentazione «ritenendo di non operare in contrasto con alcuna norma di legge» e di non essere gravata da obblighi di riservatezza al riguardo, attesa la natura degli atti trasmessi.
Il Garante, a seguito del suo accertamento, ha rilevato che dagli elementi acquisiti risulta che la lamentata comunicazione di dati personali mediante la trasmissione di copia del ricorso proposto dall'interessata ai sensi dell'art. 414 c.p.c. contro GieMme Stile Spa contenente anche dati sensibili (riferiti alle condizioni di salute dell'interessata) è stata finalizzata alla sola difesa giudiziaria di Julia Utensili Srl, coerentemente con quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice).
Al contempo, però, il Garante rilevava che, con riferimento alle informazioni di natura sensibile, le stesse possono, in assenza di consenso dell'interessato, formare oggetto di comunicazione per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria quando detto trattamento risulti a tal fine indispensabile;
Si notava inoltre che, con particolare riferimento ai dati «idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale», il diritto che si intende far valere o difendere in giudizio deve essere di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Circostanza che, per il Garante - anche ove ritenuta indispensabile l'avvenuta comunicazione di dati personali riferiti all'interessata ai fini della difesa in giudizio della società terza - nel caso di specie non ricorre, dato che nel giudizio sono stati fatti valere solo diritti a contenuto patrimoniale connessi alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'Autorità, pertanto, alla luce di quanto rilevato, ha affermato che è illecito il trattamento di dati personali riferiti alla segnalante, con riguardo alla comunicazione dei menzionati dati sensibili effettuata dal datore di lavoro a società terza, provvedendo a inibire qualsiasi ulteriore trattamento.
18/12/2009
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