Nuovo sistema di trasmissione unica dei dati
Secondo l’Inps il nuovo sistema di trasmissione unica dei dati porterà una serie di vantaggi alle imprese in quanto, riducendo i flussi ed evitando la duplicazione dei dati, si elimina, sia per l’Inps sia per le aziende, la necessità di verifiche di congruità tra i dati retributivi e i dati contributivi. Si riducono, per aziende, le operazioni di trasmissione dei dati, aumentano le informazioni individuali a disposizione dell’Istituto “che può così svolgere in modo più preciso e tempestivo le proprie funzioni istituzionali”.
L’operazione Uniemens aggregato è iniziata con il messaggio, n. 11903 del 25 maggio 2009, con cui l’Inps ha presentato il progetto ed il relativo documento tecnico Uniemens 1.0. La prima fase della procedura Uniemens ha comportato la semplice unificazione, da parte del software di controllo dell’Inps, dei flussi Emens e DM10 in un unico flusso Uniemens aggregato.
Dal manuale Uniemens aggregato, disponibile nel sito internet dell’Inps insieme al software, si apprende che nel flusso così denominato le informazioni contributive sono ancora aggregate a livello aziendale, ma vengono inserite nella struttura Emens preesistente congiuntamente agli altri dati aziendali presenti: matricola e caratteristiche contributive. Questo flusso, sostitutivo dei precedenti flussi Emens e DM10, sarà a sua volta sostituito, nella seconda fase, dal flusso Uniemens individuale dove saranno riportate mensilmente a livello individuale tutte le informazioni retributive e contributive.
E’ del 26 ottobre 2009 la versione 1.2 del software di controllo che consente la verifica e la certificazione delle denunce retributive mensili (EMens) e delle denunce contributive aziendali (DM10), in via sperimentale. Porta la stessa data la release 1.1 che ha consentito di sperimentare la procedura Uniemens individuale a partire dalle retribuzioni del mese di ottobre. La seconda fase, pertanto, è iniziata con le denunce di competenza del mese di “ottobre 2009” e comporta l’effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso Uniemens individuale, dove i dati relativi alla contribuzione ed alle somme a credito sono indicati individualmente per ogni lavoratore. Questa fase diventa obbligatoria a partire dalla denuncia relativa al mese di “gennaio 2010”, da trasmettere entro il 1° marzo 2010 essendo il 28 febbraio festivo.
Con la fase definitiva si arriva all’unificazione dei flussi contributivi DM10 e di quelli retributivi dell’Emens, con l’intento, dichiarato dall’Istituto previdenziale, di:
- ridurre le informazioni, eliminando la duplicazione dei dati presenti nei due flussi;
- semplificare le informazioni, utilizzando i dati elementari individuali presenti nelle procedure paghe;
- eliminare, sia per l’Inps che per le aziende, la necessità di verifiche di congruità tra i dati retributivi e i dati contributivi;
- ridurre e semplificare le procedure aziendali di gestione, di elaborazione e di controllo;
- aumentare le informazioni individuali a disposizione dell’Inps, per svolgere compiutamente e tempestivamente le proprie funzioni istituzionali.
Il flusso Uniemens individuale potrà essere trasmesso dai seguenti “mittenti” così codificati (Release 1.0.2 del 8/9/2009):
- Azienda
- Consulente del lavoro
- Associazione di categoria
- Avvocato
- Dottore commercialista o esperto contabile
- Ced. In questo caso è, però, obbligatorio indicare il codice fiscale del soggetto - persona fisica - abilitato alla trasmissione.
Nell’ambito della singola posizione contributiva, il file potrà essere strutturato e/o inoltrato, entro la scadenza, con più modalità di aggregazione, fermo restando che la denuncia sarà comunque intesa come “completata” alla scadenza del termine utile per l’invio della stessa. Si può pertanto trasmettere:
- tutta la denuncia completa della denuncia individuale e della denuncia aziendale indicando il codice CP (Denuncia Completa)
- prima le denunce individuali (codice FP) e poi successivamente, a chiusura del flusso, la denuncia aziendale (codice FC)
- un primo gruppo di denunce individuali (codice FP) successivamente un secondo gruppo di denunce individuale (codice FP) e in fine la denuncia aziendale a chiusura del flusso (codice FC)
- un primo gruppo di denunce individuali (codice FP) successivamente la denuncia aziendale (codice FP) e infine un secondo gruppo di denunce individuali a chiusura del flusso (codice FC)
- la denuncia aziendale (codice FP) e successivamente le denunce individuali di cui l’ultima sarà classificata con il codice FC.
Il cambiamento è più rilevante di quanto sembri ad un primo approccio e può essere sintetizzato come da riquadro a piè pagina.
Con la release 1.1 è stata introdotta la gestione degli elementi variabili della retribuzione, l’indicazione dell’orario di lavoro richiede sia il numero dei giorni, o delle ore in caso di part-time, retribuiti che quelli per i quali è calcolata la contribuzione.
Rimangono invariate, rispetto ai preesistenti flussi Emens, le modalità di correzione e rettifica ed in particolare:
- qualora sia necessario rettificare una denuncia, sarà sufficiente produrre una nuova denuncia, identificata dai criteri di univocità sotto elencati, coincidente con la prima; ciò determinerà l’eliminazione e la sostituzione della denuncia corrispondente;
- qualora risulti necessario rettificare una denuncia per uno dei valori presenti nei criteri di univocità o cancellare una denuncia erroneamente trasmessa, sarà necessario provvedere all’eliminazione della denuncia originale attraverso l’impostazione dell’elemento “Elimina=S” (SI) su una denuncia che riporti gli stessi dati identificativi della denuncia da eliminare. Sarà quindi possibile inviare la nuova denuncia completa in ogni sua parte e caratterizzata dai nuovi dati identificativi.
Come già avveniva con i flussi Emens, le denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti e parasubordinati Uniemens devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Se l’ultimo giorno è festivo il termine slitta al primo giorno lavorativo del mese successivo. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga, per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso.
Le denunce dei lavoratori dipendenti e parasubordinati possono essere inviate con un unico flusso ovvero frazionate in flussi diversi. Anche le denunce individuali relative ad una singola azienda e/o posizione contributiva possono essere frazionate in più invii.
L’elemento fondamentale rimane quindi la denuncia individuale sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori: l’aggregazione o la segmentazione di tali denunce possono essere effettuate liberamente, nel rispetto comunque della struttura logica del flusso.
Qualora nell’ambito dello stesso mese, della stessa azienda e dello stesso lavoratore cambino uno o più elementi identificativi (per i lavoratori dipendenti: qualifica e/o tipo contribuzione; per i collaboratori: tipo rapporto e/o aliquota), vanno prodotte due distinte denunce individuali ovvero due distinti elementi.