Lo scorso 9 agosto, l'Unita' di informazione finanziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del D. Lgs. n. 231/2007, ha pubblicato una comunicazione in cui vengono analizzate operazioni sospette riconducibili al fenomeno dell'usura.
In data 9 agosto 2011, l’Unità di informazione finanziaria (di seguito, “UIF”) ha pubblicato una comunicazione contenente schemi rappresentativi di comportamenti anomali riconducibili al fenomeno dell’usura, fenomeno che si presenta per un’operatività:
• molto frazionata, con transazioni di importo unitario contenuto, in prevalenza al di sotto delle soglie di rilevazione stabilite dalla normativa antiriciclaggio;
• ripetitiva nel tempo e fondata su un forte ricorso al contante nonché sull’uso anomalo dell’assegno.
La pubblicazione di tale comunicazione, effettuata in conformità all’art. 6, comma 7, lettera b), del D. Lgs. n. 231/2007, il quale dispone che: «La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo», si è resa necessaria a seguito degli esiti di recenti ispezioni mirate e di approfondimenti finanziari su operazioni sospette riconducibili all’usura. Nello specifico, lo schema operativo accluso alla comunicazione stessa, che analizza anomalie relative a un’operatività connessa con l’usura sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, sostituisce quello diffuso con comunicazione della UIF del 24 settembre 2009, ferma restando comunque la vigenza dello schema relativo alle imprese in crisi, diffuso dalla UIF con la medesima comunicazione.
La comunicazione in esame prevede che gli intermediari finanziari, per garantire un adeguato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, dovranno prestare particolare attenzione:
- ai clienti censiti in modo generico, e spesso impropriamente, con il codice di attività economica “famiglie consumatrici”;
- ai rapporti ancora attivi intestati a società da tempo cessate;
- ai comportamenti anomali dei collaboratori esterni all’attività bancaria o finanziaria (ad esempio: promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria);
- all’operatività inusuale (per volumi, frequenza delle operazioni e strumenti di pagamento utilizzati) che riguarda determinati settori di attività (ad esempio: edilizia, commercio di autoveicoli usati, commercio al dettaglio);
- alle possibili relazioni tra il fenomeno dell’usura e le operazioni di credito su pegno;
- ai comportamenti tenuti dalla clientela finalizzati ad opacizzare i rapporti, esemplificati in alcuni indicatori di anomalia per gli intermediari previsti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 1 ottobre 2010).
Al fine di assicurare un idoneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, è opportuno altresì che gli intermediari adottino delle procedure di selezione automatica delle operazioni anomale che permettano di individuare efficacemente le operazioni di usura.
Nella comunicazione, sono previste le seguenti due modalità di selezione:
1. il ricorso a indicatori di natura quantitativa, adatti all’uso di procedure automatiche;
2. la verifica della ricorrenza di ulteriori comportamenti anomali. Tale modalità di selezione andrà utilizzata con riguardo ai clienti nei cui confronti, al termine della fase di cui al punto precedente, sorgano elementi di anomalia e non si reputi di avere già a disposizione elementi sufficienti per segnalare le operazioni sospette. In particolare, gli intermediari analizzeranno più accuratamente i mezzi di pagamento utilizzati, in un’ottica prevalentemente qualitativa, avente l’obiettivo di ottenere un quadro più approfondito.
Come sopra accennato, nell’allegato alla comunicazione del 9 agosto 2011, vengono descritte possibili anomalie concernenti un’operatività riconducibile all’usura, le quali sono distinte in anomalie riguardanti il profilo soggettivo e quello oggettivo.
Tra le operazioni sospette sotto il profilo soggettivo si annoverano:
- la richiesta di rilascio di carnet di assegni in numero eccessivo rispetto al profilo economico-finanziario del cliente;
- i rapporti finanziari con nominativi che risultano “protestati”, appostati a sofferenza o comunque in difficoltà economica o finanziaria;
- la richiesta di finanziamenti la cui erogazione avviene, in assenza di plausibili giustificazioni, a favore di altri soggetti;
- il rimborso delle rate di finanziamento effettuato da terzi, in assenza di elementi idonei a giustificare i rapporti tra le parti.
Le operazioni sospette sotto il profilo oggettivo, invece, tra l’altro, possono riguardare:
- i rapporti con andamento irregolare, specie se si alternano fasi di non utilizzo con fasi di intensa operatività;
- le ripetute richieste di carnet di assegni “liberi” privi della clausola di non trasferibilità;
- l’elevata incidenza di assegni non utilizzati a vario titolo (annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l’incasso) rispetto al totale degli assegni richiesti;
- il ricorso a numerosi finanziamenti erogati da banche o società finanziarie in cui il pagamento delle rate avviene con il versamento di contante contestuale alla scadenza della rata o temporalmente ravvicinato alla stessa;
- le ripetute operazioni di versamento di assegni circolari emessi in data molto precedente a quella del versamento;
- il beneficiario degli assegni bancari che appare inserito successivamente all’emissione dei titoli da persona diversa dal traente, come da confronto con la firma di girata.
Occorre evidenziare, infine, che, nell’ipotesi in cui emergano operazioni sospette riconducibili all’usura, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, richiamando il suddetto allegato.
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