Responsabilita' civile
INTERVENTO SBAGLIATO: LA RESPONSABILITÀ E' DEL CHIRURGO O DELL'OSPEDALE? DIPENDE
Alberto Marcheselli - Professore associato presso la Facoltà Giurisprudenza di Torino
Il fatto oggetto della sentenza si riferisce a un doppio intervento chirurgico subito da una signora, il secondo del quale effettuato per sopperire al danno cagionato dal primo.
Il fatto oggetto della sentenza si riferisce a un doppio intervento chirurgico subito da una signora, il secondo del quale effettuato per sopperire al danno cagionato dal primo.
In particolare dopo un'operazione di asportazione di cisti renale, nella parte del corpo interessata si sviluppa una neoformazione della dimensione di un mandarino, la quale la malcapitata è costretta a far rimuovere sottoponendosi nuovamente ai ferri.
La sentenza suscita interesse innanzitutto quanto al nesso di causalità in materia di responsabilità medica e al relativo onere probatorio.
Si afferma in proposito, che in seguito ad una operazione "sbagliata" e ai fini di un eventuale risarcimento danni, è l'attore a dover fornire la prova oltre che del contratto (o contatto sociale), anche dell'insorgenza di una nuova patologia e a dover altresì dimostrare il relativo nesso causale fra il comportamento del professionista e il pregiudizio subito; mentre rimane a carico del danneggiante la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti indesiderati sono stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile.
Nel caso in esame, è stato accertato soltanto che l'insorgenza della neoformazione sia derivata causalmente dalla prima operazione, e non anche che l'evento si sia verificato a causa di un preciso comportamento negligente del medico, come ad esempio l'abbandono nel corpo della donna di materiali estranei, quali la garza.
Il Giudice ritiene perciò, effettuando una netta distinzione tra le due obbligazioni, quella del dottore e quella dell'ospedale, sussistere una responsabilità esclusivamente a carico del secondo.
L'ente ospedaliero, essendo l'oggetto della sua obbligazione più ampio e differenziato rispetto a quella del medico, era tenuto tra le altre cose, infatti, a garantire un esito ottimale della prestazione chirurgica erogata.
Il secondo problema risolto concerne l'individuazione del momento da cui far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il Giudice rileva che tale momento coincida con quello in cui il titolare ha conoscenza del relativo diritto e del soggetto passivo. Nel caso di specie, esso si identifica con il secondo intervento, poiché solo allora, dice il Giudice, l'attrice è stata posta nella condizione di rendersi conto che questo si poneva come riparatorio del primo.
In ultimo, il giudicante procede alla liquidazione del danno, non patrimoniale e patrimoniale direttamente e immediatamente derivato dall'intervento.
Il risarcimento del danno non patrimoniale viene commisurato sulla base delle conseguenze patite dalla vittima sia in seguito al primo che al secondo intervento, perché pur se riparatorio, quest'ultimo, ha provocato disagi e inabilità dipendenti dalla cattiva riuscita del primo.
Sulla base poi dei principi indicati dalla recente Cassazione in materia, è stato riconosciuto, all'interno del non patrimoniale unicamente il danno biologico e il danno morale limitato al periodo di invalidità temporanea, evitando così duplicazioni delle poste risarcitorie.
13/09/2011
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