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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
L'APPROFONDIMENTO - Emersione colf e badanti - II

La dichiarazione di emersione all'INPS

I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici italiani, comunitari o extracomunitari con un valido permesso di soggiorno devono presentare la dichiarazione di emersione all’ INPS mediante il modello LD-EM2009UE.

Se la regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico interessa lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari con un valido permesso di soggiorno, che consente loro di prestare attività di lavoro subordinato, la dichiarazione non deve essere trasmessa allo Sportello Unico per l’immigrazione, bensì direttamente all’Inps utilizzando il modello LD-EM2009UE.

La regolarizzazione deve, comunque, essere riferita ad un rapporto di lavoro svolto “in nero” da almeno 3 mesi alla data del 30 giugno 2009 ed ancora attivo alla data di presentazione della dichiarazione.

Prima di presentare la dichiarazione il datore deve versare il contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore a copertura dei contributi dovuti per il trimestre aprile-giugno 2009.

Per il versamento deve essere utilizzato il modello «F24 - versamenti con elementi identificativi» disponibile sui siti di agenzia delle Entrate, ministero dell'Interno, ministero del Lavoro e Inps, con gli appositi codici che sono attivi dallo scorso 21 agosto.

Il versamento può essere effettuato presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità online ma esclusivamente con quelli attivati dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello LD-EM2009 può essere scaricato dal sito internet dell’Inps e può essere presentato dal 1° al 30 settembre p.v.:

- online,

- tramite il contact center al numero 803 164

- allo sportello di una sede Inps

per raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale di spedizione.

La dichiarazione di emersione vale anche come comunicazione di assunzione, che per legge deve essere presentata all’Inps prima dell’inizio del rapporto di lavoro.

Ricevuta la dichiarazione, l'Inps trasmette i dati necessari per gli altri adempimenti ai Servizi competenti del ministero del Lavoro, all'Inail e ai servizi regionali. Sempre l'Inps invia al datore di lavoro i bollettini, precompilati secondo i dati indicati nella dichiarazione, per il versamento dei contributi a partire dal 3°trimestre 2009.

Per la regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno non valgono i limiti ed i requisiti che la legge n.102/2009 pone, invece, per i cittadini extracomunitari di cui occorre regolarizzare, altresì, la presenza in Italia. Non sono, perciò, richiesti limiti minimi reddituali per l’assunzione della “colf”, né il certificato medico di non autosufficienza per la “badante”. Non vi sono, inoltre, limiti numerici per i lavoratori da regolarizzare, né vincoli di orario minimo.

La dichiarazione deve, peraltro, essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione non solo per i cittadini extracomunitari entrati illegalmente in Italia, ma altresì per quelli presenti in Italia che permessi che non consentono di prestare attività lavorativa, quali quelli per turismo, visite mediche, motivi religiosi, studio (quando la prestazione lavorativa superi le 20 ore) nonché coloro il cui permesso di soggiorno è scaduto da oltre 60 giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo.

Una volta presentata la dichiarazione all’INPS, scatta ovviamente l’obbligo contributivo per l’attività svolta dopo il 30 giugno 2009. Sarà lo stesso Istituto previdenziale a predisporre e trasmettere i bollettini sulla base dei dati indicati nella dichiarazione.

Per i periodi di lavoro antecedenti il 1° aprile 2009 il datore di lavoro deve compilare anche il modello LD15-ter per la regolarizzazione dei contributi pregressi, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Con la circolare 101 del 10 agosto l'Inps ha precisato che questi contributi sono dovuti nella misura ordinariamente prevista per i lavoratori domestici, con l’aggiunta degli interessi e con modalità che saranno stabilite con un emanando decreto del ministero del Lavoro. Non saranno dovute sanzioni in quanto la procedura sana tutte le violazioni, anche previdenziali e fiscali, inerenti il rapporto di lavoro regolarizzato.

01/09/2009
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