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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Denunce previdenziali INPS

MODELLO DM10 NON VERITIERO: QUANDO SCATTA LA FRODE PREVIDENZIALE?

Alessio Scarcella - Giudice presso la Corte di Cassazione
L'attribuzione della rilevanza penale all'omesso adempimento delle denunce mensili obbligatorie poste a carico del datore di lavoro e' subordinata alla coesistenza di due parametri: a) l'importo mensile, riferito a tutto quanto a titolo di contributi, che deve essere versato in un determinato mese dell'anno con riferimento alle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti e non deve essere inferiore ad euro 2.582,28; b) il 50% dei contributi complessivamente dovuti, all'evidenza per la pluralita' dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, va riferito a ciascun mese, stante che il calcolo deve essere ancorato a dati omogenei e inerenti all'ambito temporale presupposto dalla norma, mentre la dilatazione, ancorata all'avverbio ''complessivamente'', porterebbe all'introduzione nel calcolo di dati variabili con effetti distorsivi.

Riveste particolare interesse la decisione, depositata lo scorso giugno, con cui la Suprema Corte si sofferma ad analizzare una questione, invero non molto dibattuta in giurisprudenza, sull'individuazione delle condizioni in base alle quali è configurabile il reato previsto dall'art. 37 della Legge n. 689/1981. La Corte, pur nella sinteticità del compendio motivazionale, giunge ad individuare in maniera netta ed assolutamente condivisibile le due condizioni in presenza delle quali l'omesso adempimento acquista rilevanza penale ai sensi di legge.

Il fatto

La vicenda processuale che ha offerto lo spunto ai giudici di legittimità per occuparsi della questione segue ad una sentenza di condanna emessa dal giudice di Appello, che confermava una precedente decisione di condanna alla pena della reclusione per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 37, Legge n. 689 del 1981 ne confornti del titolare di una ditta colpevole di avere eseguito, al fine di non versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, denunce mensili obbligatorie (modelli DM10) in tutto o in parte non conformi al vero e di avere omesso di presentare denunce obbligatorie, fatti da cui era derivato l'omesso versamento di contributi per importi mensili non inferiori al maggior importo tra euro 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Il ricorso

Proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato sostenendo che illegittimamente era stata ritenuta la configurabilità del reato contestato perché dall'omessa presentazione dei modd. DM10 era derivato un omesso versamento di contributi superiore, nel mese, non solo alla somma di euro 2.582,28, ma anche all'importo corrispondente al 50% dei contributi complessivamente dovuti. Tale interpretazione, secondo la difesa dell'imputato, non era condivisibile perché la norma prevede, per la sussistenza del reato, che l'omesso versamento mensile, conseguente all'omessa denuncia mensile, sia superiore al maggiore importo tra euro 2.582,28 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti con riferimento a ciascun mese, sicché, nella specie, non era stata superata la soglia di punibilità.

La decisione della Cassazione

La terza sezione penale della Corte Suprema, investita del ricorso, lo ha dichiarato inammissibile con una decisione che merita piena e convinta condivisione.

Come di consueto, soprattutto, in presenza di materie squisitamente tecniche come quelle affrontate dalla Corte nel caso in esame, è utile un inquadramento normativo della vicenda. Il reato oggetto di contestazione è quello previsto dall'art. 37 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (in G.U. n. 329 del 30 novembre 1981) che, sotto la rubrica «Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie», punisce con la pena della reclusione fino a due anni, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili (pari ad € 2.582,28) e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Nel prevedere il reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria dalla quale derivi l'omesso versamento di contributi per un importo mensile non inferiore ad € 2.582,28 (i "vecchi" 5 milioni di lire), il legislatore con l'espressione "mensile" si è riferito a tutto quanto a titolo di contributi, deve essere versato in un determinato mese dell'anno in riferimento alle retribuzioni erogate ai dipendenti (Cass. pen., Sez. 3, n. 8933 del 3/09/1986, imp. C., in Ced Cass. 173638). Non rileva, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale carenza di mezzi finanziari da cui derivi l'impossibilità materiale di versare i contributi assistenziali e previdenziali effettivamente dovuti. Ciò, infatti, per gli Ermellini non influisce in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato di cui all'art. 37 della L. 24 novembre 1981 n. 689, il quale punisce il datore di lavoro che ometta registrazioni o denunzie obbligatorie: il lavoratore subordinato ha, infatti, un diritto alla posizione previdenziale che è sostanzialmente collegato alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti (v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 3, n. 13903 dell'11/04/2002, imp. T. e altro, in Ced Cass. 221782).

L'omessa registrazione o denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali, posta in essere dal datore di lavoro, prevista come reato dall'art. 37 della L. n. 689 del 1981, punita al raggiungimento di determinate soglie di punibilità, è inoltre materialmente e strutturalmente diversa dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, legge n. 638/1983), che non può pertanto ritenersi assorbito in tale ipotesi (Cass. pen., Sez. 3, n. 28705 del 1/07/2004, P.G. in proc. I., in Ced Cass. 229433). Inoltre, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile solo il reato di cui all'art. 37 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura (v., da ultimo: Cass. pen., Sez. 2, n. 11184 del 15/03/2007, imp. M., in Ced Cass. 236131).

Quanto all'elemento soggettivo, ancora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 37 della L. 24 novembre 1981 n. 689, è necessario che tali condotte siano poste in essere con il dolo specifico di non versare in tutto o in parte i contributi previdenziali o assistenziali (Cass. pen., Sez. 3, n. 48526 del 17/12/2004, imp. B., in Ced Cass. 230487).

La questione più delicata, tuttavia, riguarda l'individuazione dei criteri di computo in base ai quali dev'essere determinata la rilevanza penale della condotta. Sul punto, già la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare come la norma, nell'attribuire rilevanza penale all'omissione delle denunce mensili obbligatorie quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalla legge per un importo mensile non inferiore al maggiore importo tra € 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti, si riferisce, con quest'ultimo parametro, alla percentuale dei contributi dovuti, per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, per ciascun singolo mese e non già per più mensilità (Cass. pen., Sez. 3, n. 15674 del 16/04/2008, imp. C., in Ced Cass. 239577).

Con la sentenza in commento, gli Ermellini, operando uno sforzo esegetico supplementare sul punto, precisano come ragioni di ordine logico, letterale e sistematico inducono a disattendere la tesi difensiva ed a preferire l'interpretazione fornita dai giudici dell'appello, stante che la norma disciplina le denunce mensili obbligatorie poste a carico del datore di lavoro stabilendo due parametri per attribuire rilevanza penale all'omesso adempimento:

1) l'importo mensile riferito a tutto quanto a titolo di contributi, deve essere versato in un determinato mese dell'anno con riferimento alle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti, non deve essere inferiore agli euro 2.582,28;

2) il 50% dei contributi complessivamente dovuti, all'evidenza per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, va riferito a ciascun mese, stante che il calcolo deve essere ancorato a dati omogenei e inerenti all'ambito temporale presupposto dalla norma, mentre la dilatazione, ancorata all'avverbio complessivamente, porterebbe all'introduzione nel calcolo di dati variabili con gli effetti distorsivi segnalati nella sentenza impugnata.

La questione, dunque, appare definitivamente risolta, senza necessità di ulteriori approfondimenti.

Copyright © - Riproduzione riservata

06/09/2011
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