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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Omessa tenuta o distruzione della contabilita'

SE DELINQUE L'AMMINISTRATORE SI CONFISCA LA SOCIETÀ?

Alberto Marcheselli - Professore associato di Diritto Tributario presso la Facoltà Giurisprudenza di Torino
La sentenza 28731/11 della Cassazione sta avendo un notevole risalto negli ambienti giuridici: essa concerne una ipotesi di delitto tributario (omessa tenuta o distruzione della contabilita'  art. 10 d. lgs. 74/2000) commesso dal rappresentante legale di una societa', relativamente alle imposte di quest'ultima, e la estensibilita' della confisca per equivalente ai beni della societa' medesima.

Alla possibilità di confisca si era opposto, tra l'altro, che, inquadrata come confisca a carico della società, i delitti tributari non sono tra quelli per cui è consentita la confisca dei beni sociali ex 231/1997, da un lato, e che, nella prospettiva di una confisca a carico dell'amministratore, i beni appartenevano a un terzo estraneo al reato.

Quanto al primo profilo la Corte riconosce la fondatezza dell'argomento difensivo: la confisca di cui all'art. 19 D.Lgs. 8-6-2001 n. 231 si applica ai delitti previsti dalla Sezione III del capo I di tale decreto, nel quale i delitti tributari non sono contemplati.

Questo rilievo appare ineccepibile. La Corte assume tuttavia che la confisca sarebbe possibile attraverso un'altra via, quale confisca non correlata a una (insussistente) responsabilità amministrativa dell'ente, ma quale confisca attuata ai sensi del combinato disposto degli art. 1, comma 143 L. 24-12-2007 n. 244 e 322 ter c.p., ove effettivamente si contempla la confisca per equivalente per reati fiscali.

La questione si sposta quindi ad esaminare la fondatezza degli argomenti difensivi, tra cui particolare spazio e interesse viene dato alla questione se la confisca, avendo una natura sanzionatoria, possa colpire un terzo (la società), e, in ogni caso la estraneità della società al reato e la separazione tra i patrimoni del reo (amministratore) e società.

La Corte demolisce tale argomento difensivo assumendo che la confisca avrebbe una natura poliedrica, non solo sanzionatoria, ma anche preventiva, per cui potrebbe essere applicata anche se non accompagnata da una colpevolezza in senso tecnico (attribuibilità di una violazione al titolare di beni confiscati).

In buona sostanza, la ratio della confisca sarebbe l'eliminare dal “mercato” la ricchezza “sporca”, per tale intendendosi quella acquisita ingiustificatamente, per effetto del reato. In questa prospettiva, estraneo al reato sarebbe non chi non concorre in qualche senso in esso, ma chi non si avvantaggia indebitamente da esso.

E' estraneo al reato chi paga il prezzo giusto per un bene proveniente da reato, senza conoscerne la provenienza, ma non è estraneo chi, come la società, si arricchisca direttamente per effetto del reato, risparmiando le imposte dovute senza alcuna giuridica giustificazione.

La Corte, invero un po' ambiguamente, sviluppa un argomento parallelo e, cioè, il fatto che i beni della società sarebbero comunque beni nella disponibilità dell'amministratore. Si tratta, evidentemente di una prospettiva differente e alternativa (confisca a carico dell'amministratore) e piuttosto incerta: anche a voler far prevalere dati sostanziali su quelli formali (il potere di disposizione sulla titolarità del bene) sta il fatto che la “libertà” dell'Amministratore di gestire i beni sociali è molto variabile (molto diversa ad esempio tra una multinazionale con manager esterno, da un lato, e una srl unipersonale con socio amministratore). Su questo la sentenza tace.. Se, comunque, almeno il primo argomento presentava una certa plausibilità, stupisce che sia rimasto completamente fuori dall'attenzione della Corte un profilo che pare assolutamente decisivo: per l'art. 10 d.lgs. 74/2000 (distruzione contabilità), l'art. 1, comma 146 l. 244/2007, semplicemente NON CONSENTE la confisca. E non la consente per il fatto che il delitto ivi contemplato non è un delitto di evasione, ma solo formale.

La Corte, se le cose stanno così (e dalla motivazione altro non risulta), sembra incappata in un doppio infortunio. In primo luogo la confisca non era prevista dalla legge, in secondo luogo non risulta chiaro se e come i valori confiscati fossero prodotto del reato: non è di immediata evidenza che un risparmio fiscale sia prodotto della distruzione della contabilità (e non piuttosto della omessa dichiarazione, ecc.).

La sentenza non motiva sul punto, ma la soluzione adottata appare, nella sostanza, simile a quella di ritenere il bottino di una rapina frutto dell'eventuale delitto di favoreggiamento: affermazione che lascia alquanto perplessi. Una sentenza molto interessante, che sicuramente provocherà un vasto dibattito.

Copyright © - Riproduzione riservata

20/09/2011
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