Il Codice dei Contratti pubblici disciplina i contratti di sponsorizzazione che rientrano tra i cd. "contratti esclusi"; trattasi di tipologie di contratti che sono esclusi in tutto o in parte dall'applicazione dei criteri previsti dal Codice degli Appalti.
L’articolo 26 del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. disciplina i contratti di sponsorizzazione che rientrano tra i cd. “contratti esclusi”; trattasi di tipologie di contratti che sono esclusi in tutto o in parte dall’applicazione dei criteri previsti dal Codice degli Appalti.
La normativa vigente in materia di sponsorizzazione nella PA
Dalla normativa vigente si evince che vi è una volontà da parte del legislatore tramite una serie di norme vigenti di “tutelare” la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte della pubblica amministrazione quale soggetto sponsorizzato, per ottenere risparmi nell’esecuzione di lavori pubblici, nella realizzazione di iniziative di pubblico interesse e nel quadro del processo di innovazione e miglioramento della qualità dei servizi già prestati all’ente. In particolare la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’articolo 43, rubricato “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”, afferma che “1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia (…)”.
Anche il Testo Unico sugli Enti Locali veicolato nel D.Lgs. 267/00 afferma all’articolo 119, che in applicazione del suindicato articolo 43 della legge n.449/1997, per migliorare la qualità dei servizi prestati i Comuni, le province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Il Codice degli appalti sui contratti di sponsorizzazione
L’ articolo 26 del D.Lgs. 163/2006 in materia di sponsorizzazioni prevede che ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal Codice degli Appalti pubblici, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché
alla direzione ed esecuzione del contratto.
In sostanza dal Codice dei Contratti pubblici si evince che:
a) in primo luogo che la sponsorizzazione non può avere in linea di principio ad oggetto del denaro in contante;
b) in secondo luogo il soggetto che si aggiudica la procedura di sponsorizzazione deve essere in possesso e dimostrare all’ente i requisiti di ordine contenuti agli articoli 38 (requisiti di ordine generale), 41 (capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) e 42 (capacità tecnica e professionale dei fornitori e prestatori di servizi); per l’esecuzione di lavori pubblici occorrono i requisiti previsti agli artt. 38 e 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici ).
Anche per il contratto di sponsorizzazione l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
Trattamento fiscale delle sponsorizzazioni
Ai fini fiscali il contratto di sponsorizzazione è stato oggetto di un parere n.606 del 27 gennaio 2003 del Ministero delle Finanze e dell’Economia. Ai fini delle imposte dirette dal punto di vista dell’ente pubblico, i corrispettivi percepiti per contratti di sponsorizzazione rientrano nel novero delle attività commerciali, in quanto la pubblicità è un servizio di intermediazione di beni e servizi. Per espressa disposizione legislativa, le pubbliche amministrazioni non sono soggette alle imposte sui redditi.
Ai fini IVA poiché la sponsorizzazione prevede un corrispettivo a fronte di un’obbligazione di fare e trattandosi di attività non istituzionale (dunque commerciale), è senza dubbio assoggettabile ad IVA, e ciò comporta il sorgere di tutti gli adempimenti connessi.
Innanzitutto, l’obbligo, per l’ente pubblico, di fatturare le prestazioni, in merito alle quali sono stati fornite delle utili indicazioni dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Infatti, viene distinto il caso in cui si verta in una sponsorizzazione ordinaria, dalla ipotesi di manutenzione del verde pubblico. Nel primo caso, sia l’ente pubblico che lo sponsor sono tenuti ad emettere fattura. Nel secondo caso, in cui cioè la sponsorizzazione concerne i servizi di manutenzione del verde pubblico con collocazione di cartelli pubblicitari, e l’area comunale interessata sia destinata a verde pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente, l’operazione non è permutativa in quanto si applica la disciplina sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Dunque, l’operazione non è imponibile ai fini IVA perché costituisce un’entrata tributaria e non un corrispettivo. Per cui, solo lo sponsor sarà tenuto ad emettere fattura all’ente.
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