E’ stata firmata il 19 novembre dai Ministri dell’Interno, Roberto Maroni, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, e della Salute, Ferruccio Fazio, una Direttiva interministeriale (circolare) con la quale sono forniti chiarimenti circa la possibilità di istituire, presso i Comuni, registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Con la Direttiva si precisa che la materia del “fine vita” rientra nell’esclusiva competenza del legislatore nazionale e che, in quanto non ancora regolata da quest’ultimo, ogni intervento del Comune in questo ambito risulterebbe esorbitante rispetto alle competenze proprie dell’ente locale.
La Circolare – direttiva afferma che “i registri istituiti presso le pubbliche amministrazioni rispondono a preminenti finalità di attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni (provenienza e data deposito di un determinato documento, dati identificativi di una persona, ecc..)”.
Prosegue affermando che “Il compito di disciplinare in materia delle certezze giuridiche, implicando rilevanti effetti che possono condizionare l'esercizio di diritti fondamentali, è sempre stato riservato allo Stato, al quale spetta stabilire gli effetti probatori degli atti conservati da pubblici ufficiali (si vedano, ad esempio, gli articoli da 449 a 455 del codice civile per quanto riguarda lo stato civile)”.
Questa attribuzione è stata confermata dall’articolo 117 della Costituzione, il quale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato in via generale l’ordinamento civile e specificatamente le materie dello stato civile e anagrafe. Inoltre l’ultimo comma dell’articolo 14 del Dlgs n. 267/2000 precisa che “ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie”.
Dalle premesse fatte i tecnici del Ministero affermano che:
- nessuna disposizione normativa abilita il COMUNE a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento;
- in questa materia così particolare è importante coinvolgere altre materie quali la tutela della salute, della famiglia e della privacy, nell’ambito delle quali il COMUNE non può certamente agire in assenza di una disciplina statale che ponga principi e definisca la competenza di vari soggetti pubblici coinvolti.;
- è inoltre lo stesso art. 117 COST, al comma 2, lett. p) che riconosce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
In questo quadro risulta chiaro che le funzioni amministrative attinenti alle dichiarazioni anticipate di volontà, che investono la sfera personale dell’individuo, sono riservate alla competenza del legislatore nazionale.
Alla luce delle considerazioni effettuate, i tecnici del Ministero con la circolare in commento concludono che non si rilevano elementi idonei a ritenere legittime le iniziative volte alla introduzione dei registri per le dichiarazioni anticipate di trattamento.