La Manovra di Ferragosto contenuta nel decreto legge n. 138/2011 e convertito con modifiche in legge n. 148/2011 dispone, tra le molte novità, anche che i revisori dei conti negli organi di revisione degli enti locali saranno scelti mediante estrazione
La Manovra correttiva dei conti pubblici di Ferragosto contenuta nel decreto legge 13 agosto 2011, n.138 , e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 13 agosto 2011, convertita con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. n. 216 del 16.09.2011) contiene moltissime novità in materia di riduzione dei costi e delle spese, nonché di nuove entrate di natura fiscale. Novità sono contenute anche per i revisori contabili , figure professionali che vengono svolte prevalentemente da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; è previsto:
a)che la nomina dei revisori dovrà avvenire per estrazione da un apposito elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto dal D.Lgs. n. 39/2010;
b)dal 1° gennaio 2012 è previsto l'obbligo di nomina del collegio dei revisori nelle Regioni.
Il sorteggio per gli incarichi da revisore negli enti locali
Occorre preliminarmente evidenziare che, con la Finanziaria 2007 di cui all’art. 1, comma 732, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, l’organo di revisione negli enti locali ha subito una forte modifica.
Entrando più nel dettaglio, l’articolo 234 del D.Lgs. 267/2000 (cd. TUEL) prevede che i consigli co-munali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri; i componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a)uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle co-munità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore. Nella versione previgente era, invece, previsto che solo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 veniva eletto un revisore unico.
La Manovra di Ferragosto prevede, all’articolo 16, comma 25, che per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali è prevista l’estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i sog-getti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili . Si evidenzia che l’articolo 2, del D.Lgs. 267/2000, afferma che si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
La disposizione, che non effettua alcuna distinzione tra comuni e si riferisce in generale agli enti locali, si applica a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento.
L’individuazione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco è attribuita a un decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto legge in commento , nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nel suindicato elenco, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
Il provvedimento è stato oggetto di molte critiche; in particolare l'Anrev (Associazione nazionale revisori) evidenzia che corrisponde al vero che da tempo il “ sistema dei controlli negli enti locali come tutte le cose umane è migliorabile, se ne parla da tempo e in merito alla stessa siamo ancora in attesa di confrontarci con il legislatore. Quello che ci sentiamo di respingere con forza è l'affermazione che questa modifica nasca dall'esigenza di garantire maggiore professionalità da parte dei revisori dei comuni.
Chi opera a contatto con gli enti locali è oggi un professionista iscritto a un albo altamente qualificato, indipendente e responsabile delle sue azioni, anche di fronte alla Corte dei conti. Di sicuro non sarebbe con l'estrazione a sorte da un ipotetico registro che si garantirebbe una migliore indipendenza degli organi di revisione.
(….) Se si vuole rafforzare l'indipendenza del revisore dalla politica una possibile soluzione potrebbe essere quella di chiedere alla Corte dei conti di effettuare una verifica a campione dei curricula e delle competenze dei revisori nominati dagli enti locali, oltre a emanare i decreti attuativi del D.Lgs. n.39/2010 che già contengono i principi cardine per l'indipendenza e la formazione specialistica obbli-gatoria dei revisori”.
I revisori nelle regioni
L’articolo 14, lettera e) della Manovra di Ferragosto concerne l'istituzione - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finan-ziaria ed economica della gestione dell’ente. La norma è stata modificata dal Senato che ha riformulato la prescrizione del decreto-legge, raccordandola con le attività della Corte dei Conti.
Il Collegio dei revisori, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, dovrà operare in raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ed affida alla Corte stessa l'individuazione dei criteri per determinare la specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, richiesta per l'iscrizione all'elenco dal quale sono estratti i componenti. Oltre a tale qualificazione, per l'iscrizione sono richiesti anche i requisiti previsti dai principi contabili internazionali e la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
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