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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Indirizzo giurisprudenziale consolidato

Fermo amministrativo, il tributo a monte individua il giudice a valle

di Cristina Montanari
Sull'impugnazione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti presupposti. Ovvero ad entrambi se il provvedimento in questione si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.

Nelle more dell'esecuzione e in pendenza dell'ingiunzione fiscale, il Comune può adottare misure cautelari a tutela dei propri crediti: esse, infatti, si collocano in una fase in cui l'Ente dispone già del titolo esecutivo, e quindi può procedere all'esecuzione forzata, e la loro previsione si giustifica in virtù della peculiarità dei modi di attuazione dell'obbligazione tributaria e degli interessi pubblici che l'amministrazione deve tutelare.

Tali misure, tra cui il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, hanno il fine di persuadere il debitore con maggiore incisività ad assolvere il proprio obbligo di pagamento, ovvero a garantire che il credito azionato sia soddisfatto: si tratta, in buona sostanza, di atti tesi a indurre all'adempimento il debitore moroso senza ricorrere al pignoramento, del tutto eventuale.

Nondimeno, l'iscrizione del fermo non risulta connessa con un giudizio di merito (non è richiesto alcun intervento giurisdizionale preventivo).

Il comune agisce, in tale ipotesi, esercitando unilateralmente un potere autoritativo, specificamente attribuitogli dalla legge, significativo corollario dell'autotutela esecutiva che costituisce il nucleo della sua funzione esecutiva.

Decorso inutilmente il termine per pagare l'ingiunzione, dunque, e nell'osservanza dei limiti recentemente imposti dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (presenza all'interno dell'Ente del Funzionario responsabile della Riscossione; relativamente ai crediti d'importo fino a 2.000 euro, invio preventivo di due solleciti di pagamento, da inviarsi anche a mezzo posta ordinaria, di cui il secondo da spedire non prima di sei mesi dall'invio del primo), il Comune può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore (e dei coobbligati).

La misura si esegue mediante iscrizione del provvedimento nell'apposito registro relativo al bene, a cura dell'Ente, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei cui confronti si procede. Il fermo amministrativo, come attualmente formulato dall'art. 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, andando a scalfire direttamente la sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, imprime un vincolo d'indisponibilità che colpisce i beni del debitore, nel senso di una vera e propria privazione del loro libero e pieno godimento. Iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati (per esempio autovetture), ovvero apporre le cosiddette "ganasce fiscali", infatti, impedisce al mezzo di circolare, determinando una situazione d'inutilizzabilità del bene (quasi un pignoramento virtuale).

Le conseguenze in cui può incorrere il proprietario del veicolo trovato in circolazione, nonostante sia stato sullo stesso iscritto un fermo amministrativo fiscale, sono disciplinate dal Codice della strada: si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 731 a 2.928 euro; inoltre, da non trascurare, la mancata validità dell'assicurazione Rca.

Sempre a cura del proprietario del veicolo sono poi le successive incombenze per la relativa cancellazione, recandosi al PRA, possibile dopo aver eseguito il pagamento del debito che aveva fatto scattare le "ganasce fiscali".

Infatti, il debitore che regolarizza la propria posizione con il fisco, deve poi far annotare la cancellazione del fermo amministrativo, diversamente il fermo resta registrato.

In forza del recente art. 7, comma 2, lett. gg-octies), D.L. n. 70 del 2011, tuttavia, in caso di cancellazione (per intervenuto pagamento), il debitore non è più tenuto al pagamento di spese, né al soggetto impositore, né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.

Tutto quanto premesso, la sentenza che si presenta contribuisce, ancora una volta, ad individuare l'autorità giurisdizionale competente a ricevere il ricorso avverso il provvedimento d'iscrizione del fermo, piuttosto che del relativo preavviso, anche se s'inserisce in un quadro interpretativo ormai decisamente consolidato (Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza 5 giugno 2008, n. 14831, 24 marzo 2009, n. 7034, 11 maggio 2009, n. 10672, 7 maggio 2010, n. 11087).

In particolare, la Sent. n. 16858 del 2 agosto 2011, pronunciata dalla Corte di Cassazione, SS.UU., ribadisce, sul punto, che occorre distinguere a seconda del titolo sostanziale che sorregge la pretesa azionata con il provvedimento cautelare di cui trattasi:

- se la stessa è intesa a realizzare un'entrata tributaria, va affermata la sussistenza delle giurisdizione delle commissioni tributarie, alle quali il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, ha attribuito ogni controversia in materia tributaria, ad eccezione della cognizione sugli atti che costituiscono la fase esecutiva, conoscibili dal giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione;

- viceversa, ove la pretesa sostanziale fatta valere non sostanzi un'entrata tributaria, è istituita la competenza del Giudice ordinario, ripartita tra giudice di pace e tribunale, a seconda del valore.

In definitiva, la Sent. n. 16858 del 2011 della Suprema corte, costituisce l'ennesima conferma che sull'impugnazione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973, la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario, a seconda della natura tributaria o meno dei crediti presupposti, ovvero ad entrambi se il provvedimento in questione si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.

Cassazione civile, Sentenza 2/8/2011, n. 16858

Copyright © - Riproduzione riservata

16/09/2011
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