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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Finanza locale

Le sanzioni amministrative non sono crediti

Roberto Rossetti
Il Comune non vanta un diritto di credito per la riscossione delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative. La riscossione delle sanzioni applicate per violazioni amministrative non si configura come un diritto di credito meritevole di tutela risarcitoria, qualora un terzo ne comprometta l'esito, ma à¿ la punizione che l'ordinamento prevede per un comportamento antigiuridico.

Un Comune essendo destinatario dei proventi derivanti da sanzioni amministrative, lamenta di aver subito danni dal comportamento, a suo dire illegittimo, della Prefettura, la quale avrebbe colpevolmente ritardato la formazione dei ruoli e la notificazione delle cartelle esattoriali, provocando l'estinzione del diritto alla riscossione e avrebbe, altresì, rinunciato ad esigere la riscossione coattiva nei confronti di tutti i debitori, concedendo loro lo sgravio della cartella esattoriale.

Per questo cita a giudizio il Ministero dell'Interno, ma in primo grado il Tribunale e poi la Corte di Appello respingono la richiesta del Comune, che insiste in Cassazione.

Il ricorrente chiede che gli venga riconosciuto il diritto al risarcimento, in quanto la sua pretesa di riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative è stata pregiudicata dalla prescrizione del credito, scaturita dalla mancata attivazione della prescritta procedura entro il termine perentorio di 5 anni, ovvero dallo sgravio generalizzato delle posizioni debitorie concesso autonomamente, anche senza che gli interessati ne avessero fatta espressa richiesta.

Nell'argomentare il suo ricorso il Comune, in tutti i gradi del giudizio, si definisce creditore dei proventi sanzionatori e individua il soggetto sanzionato come debitore, ma la Corte evidenzia, come hanno già fatto prima di lei anche i giudici di merito, che tale Ente non ha natura imprenditoriale e scopi di lucro e che il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, non è finalizzato ad assicurare la realizzazione di alcun credito.

La Corte ritiene che la richiesta del Comune può essere meglio inquadrata quale "tutela risarcitoria da lesione del credito o da lesione dell'integrità del patrimonio", fra le quali vi possono rientrare, per unanime orientamento di dottrina e giurisprudenza, diverse attività di terzi che interferiscono nella mancata realizzazione di vantaggi economici.

La Suprema Corte ricorda che l'esegesi giurisprudenziale dell'art. 2043 c.c considera che il danno ingiusto suscettibile di risarcimento è anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato, il quale abbia impedito l'adempimento di quest'ultimo o abbia, comunque, pregiudicato l'esistenza di quel diritto (cfr. Cass., n. 174 del 1971), ma tale tutela presuppone, appunto, che esista un credito e che sia correlato ad un rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore ed obbligato.

Quest'ultima circostanza, a parere della Corte, non si riscontra nella fattispecie in esame, perché l'obbligazione di credito presuppone l'interrelazione giuridica tra il soggetto attivo (creditore) e soggetto passivo (debitore).

Nel caso posto all'esame della Corte tale interrelazione non esiste, in quanto il procedimento sanzionatorio amministrativo è diretto alla repressione e, dunque, alla prevenzione di condotte illecite commesse a danno della collettività.

La sanzione pecuniaria inflitta a seguito dell'accertamento di un violazione amministrativa non costituisce la prestazione che assoggetta il debitore al creditore, ma la punizione alla quale viene assoggettato un soggetto che ha posto in essere un comportamento antigiuridico.

In passato molte di queste violazioni erano punite con sanzioni penali, poi in ragione della minore pericolosità sociale attribuita ad alcune condotte, sono state decriminalizzate e questo meglio evidenzia quanto sarebbe assurda la tesi di sostenere che le sanzioni pecuniarie penali costituiscano un debito del reo in favore dello Stato.

Il fatto che il Comune sia il beneficiario finale delle somme riscosse e che all'Ente stesso sia riconosciuta la veste di "parte" nel processo d'opposizione all'ordinanza ingiunzione non muta la sostanza e la conclusione del ragionamento.

La sentenza di appello si era fatta carico, inoltre, di approfondire un ulteriore aspetto, verificando se il comportamento della Prefettura lamentato dal Comune avesse potuto poteva ledere un interesse giuridicamente rilevante, meritevole di tutela risarcitoria, ma ne ha correttamente dedotto, che quello rappresentato dal Comune è un interesse di mero fatto, legato al generico dovere degli organi amministrativi di attenersi ai canoni della buona amministrazione nell'esercizio dei loro poteri.

Concludendo la Suprema Corte enuncia il principio per il quale in materia di risarcimento da fatto illecito, il Comune non vanta un diritto di credito per la riscossione delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, né una posizione giuridicamente protetta rispetto alle attività demandate al Prefetto nel corso del procedimento stesso.

Ne consegue che non è tutelabile il diritto al risarcimento vantato dal Comune nei confronti del Ministero dell'Interno, per la perdita degli introiti pecuniari derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative.

Copyright © - Riproduzione riservata

23/11/2011
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