Le Pubbliche Amministrazioni e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a 10.000 euro, devono verificare se il beneficiario risulta inadempiente ad obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; in caso di inadempienza, non procedono al pagamento, allo scopo di agevolare l'agente competente nel concreto esercizio dell'attivita' di riscossione dei crediti iscritti a ruolo. Lo prevede l'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, la cui attuazione e'¿ stata regolata dal Ministero dell'Economia e delle finanze con D.M. n. 40/2008, che ha definito le modalita' procedimentali della verifica di cui alla norma citata, disciplinando gli effetti della verifica stessa in caso di riscontrata inadempienza del soggetto beneficiario. Per rispondere ai numerosi quesiti formulati dalle Amministrazioni tenute ad applicare tale disciplina, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha diramato una serie di chiarimenti con la circolare n. 27/RGS/2011.
In primo luogo la recente circolare - che dà seguito alle indicazioni già fornite con le circolari 29 luglio 2008, n. 22 e 8 ottobre 2009, n. 29 (cfr. F.Gavioli, "", il Quotidiano IPSOA del 14 ottobre 2009) - precisa che la discriminante per assoggettare o meno un pagamento alla verifica di cui all'art. 48-bis non è costituita dalla semplice presenza di un contratto che regoli il rapporto tra l'Amministrazione e il beneficiario del pagamento stesso.
L'obbligazione di pagamento, infatti, può nascere anche da altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità dei principi dell'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1173 c.c..
L'obbligo di pagamento posto a carico dell'Amministrazione può quindi derivare anche dal dispositivo di una sentenza passata in giudicato o, comunque, da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, attraverso cui il giudice abbia determinato l'esistenza e la misura del diritto di credito del beneficiario nei confronti della PA soccombente.
A tal proposito la circolare in commento ritiene del tutto coerente che una sentenza esecutiva di condanna della PA al pagamento di una somma pecuniaria possa essere adempiuta - oltre che con il trasferimento di denaro - anche attraverso una compensazione volontaria o legale tra il debito e l'eventuale credito dell'Amministrazione stessa nei confronti del beneficiario.
Nell'ipotesi descritta, pertanto, va effettuata la verifica di cui all'art. 48-bis, salve le esclusioni sancite dalla legge o derivanti dalla particolare natura del credito.
Sempre per quanto riguarda i provvedimenti giurisdizionali, una situazione particolarmente ricorrente è quella in cui l'Amministrazione ha assunto la qualità di terzo pignorato a seguito dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, trovandosi di conseguenza a dover effettuare il pagamento delle somme dovute al creditore assegnatario anziché a quello originario.
In tale ipotesi - poiché l'Amministrazione debitrice non può disporre liberamente delle somme in questione - va esclusa la procedura di verifica nei confronti del creditore originario, in quanto anche nell'ipotesi di un'eventuale inadempienza l'agente della riscossione si vedrebbe preclusa la possibilità di pignorare le somme, già vincolate dal provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Con riferimento alle somme erogate a favore di imprese a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni o finanziamenti a fondo perduto, la circolare n. 27/RGS/2011 precisa che qualora i requisiti dei soggetti ammessi agli incentivi e le modalità di determinazione degli stessi siano stabiliti direttamente dal legislatore, non ha alcun rilievo la volontà del soggetto attuatore, che svolge un mero controllo sul possesso dei requisiti fissati dalla legge.
Va inoltre rilevato che le incentivazioni in questione sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del benessere della collettività: alla luce di tali considerazioni, l'interesse pubblico alla base dell'erogazione delle provvidenze prevale rispetto alla procedura di verifica prevista dalla legge e dal D.M. citati.
La circolare in commento, infine, chiarisce che in presenza di irregolarità concernenti la verifica di cui all'art. 48-bis, vanno promosse tutte le iniziative di natura conoscitiva volte ad acclarare - o escludere - i presupposti di una effettiva ipotesi di danno erariale, in presenza del quale si renderà necessaria la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti.
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