I pagamenti delle P.A. vanno effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario, ma in sede di conversione in legge la soglia viene innalzata fino a 1.000 euro.
Da giorni, ormai, tutta l’informazione è concentrata nello spiegare ai cittadini ed ai professionisti il contenuto della manovra economica.
Alcune misure, tuttavia, sono state conosciute in virtù di esperienza diretta.
È il caso di coloro che dovevano ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione, alla quale, al fine di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, l’art. 12 del D.L. 201/11 ha imposto che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei loro enti vengano disposte mediante utilizzo di strumenti telematici e che i relativi pagamenti siano effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori o con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario.
Viene previsto, dunque, che lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e/o locale e/o dai loro enti, di importo superiore a 500 euro, siano erogati con strumenti diversi dal denaro contante o mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.
Nell’iter di conversione del Decreto, tuttavia, la norma ha subito modifiche, stabilendo che i pagamenti delle P.A. avvengano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario ma la soglia viene innalzata fino a 1.000 euro.
La misura è stata accompagnata da interventi nel settori bancario volti a favorire aperture di strumenti bancari a costi ridotti o nulli.
Riguardo, infatti, all’esenzione assoluta dall’imposta di bollo prevista per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, nell’iter di conversione viene prevista, come condizione, l’appartenenza degli stessi soggetti alle fasce socialmente svantaggiate di clientela, di cui al comma 5, lett. d) del Decreto, alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
Con riferimento alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, lett. e) del Decreto, promossa dal MEF, con gli intermediari finanziari affinché questi possano dotarsi di POS (point of sale) a condizioni agevolate, viene previsto il tramite della Consip in luogo di quello delle associazioni di categoria.
Viene, peraltro, soppressa nella conversione la previsione che attribuiva la facoltà di promuovere tali convenzioni all’ANCI ed alle Regioni.
Il comma 3 dell’art. 12, allarga il novero dei soggetti che con il MEF definiscono, con apposita convenzione da stipulare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base, senza prevedere costi di gestione.
Tali soggetti sono la Banca d’Italia, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento.
Infine, il comma 9, come modificato, dichiara che l’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane SpA, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, devono definire le regole generali volte alla riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate tramite carte di pagamento.
Al riguardo viene specificato che in ogni caso la commissione non può superare il tetto massimo dell’1,5%.
Tuttavia, si può dubitare di tali misure, almeno riguardo all’efficacia delle stesse sulla riduzione dei costi della P.A. e/o dell’evasione, sottolineando che sembra difficile pensare che il pagamento di una somma di denaro con strumenti tracciabili piuttosto che con denaro contante possa comportare un’apprezzabile diminuzione della spesa pubblica.
Al contrario, l’obiettivo sembra essere quello di portare liquidità “virtuale” nelle secche casse delle banche con l’aggiunta dell’obbligo, non scritto, per tutti i cittadini di possedere un conto corrente o altro strumento bancario che consenta l’accredito dell’importo da parte della P.A. e/o di pensioni, emolumenti ecc.
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