La societa' di cui sono azionista ha presentato domanda per l'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia alimentato da biomasse (cippato di legno detannizzato). La provincia, che nella nostra regione e' stata delegata al rilascio di tale autorizzazione, ha archiviato l'istanza della societa', sostenendo che il cippato di legno non rientra nella nozione di biomassa combustibile di cui all'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 (in particolare, nella parte II sez. 4 punto 1.d), in quanto "il legno detannizzato subisce un trattamento chimico-fisico e non meccanico. Nell' ordinamento italiano esistono diverse nozioni di biomassa: il legno detannizzato, risultante da un processo industriale di estrazione del tannino, effettuato esclusivamente con aria e acqua calda, rientra nella nozione di rifiuto, in quella di biomassa combustibile o in quella di sottoprodotto?
Cosa si intende, dunque, per biomassa?
Occorre partire dalla definizione comunitaria, per la necessità imprescindibile di garantire la primazia del diritto comunitario e il suo effetto utile, da un lato, nonché di interpretare la normativa nazionale in senso conforme alle regole di cui costituisce attuazione, dall’altro.
La direttiva 2001/77/CE, concepita nell’ottica di incentivare la produzione energetica da biomasse senza vanificare la politica comunitaria di gestione dei rifiuti, definisce biomassa “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”, precisando che la stessa definizione lascia impregiudicato l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva.
La normativa italiana di recepimento della cit. direttiva europea (D.Lgs n. 387/03) riprende testualmente la definizione comunitaria, anche se non sono mancate confusioni interpretative, dovute al fatto che, nell’originaria versione, l’art. 17 ammetteva a trattamento “similare” a quello delle fonti rinnovabili sic et simpliciter i “rifiuti, ivi compresa la loro frazione non biodegradabile e i combustibili derivanti da rifiuti”. Ma accanto a definizione ve ne sono altre, che fanno riferimento a specifiche discipline; in particolare quella di cui all’allegato X della parte V del D.Lgs n. 152/06, che richiama quella di cui all’allegato 3 del d.p.c.m. 8 marzo 2002, così come integrato dal d.p.c.m. 8 ottobre 2004, che individua le biomasse combustibili:
- nel materiale vegetale prodotto
a) da coltivazioni dedicate;
b) da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
c) da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
d) dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- nella sansa di oliva disoleata avente determinate caratteristiche […]
Dalla breve analisi sin qui effettuata, emerge con chiarezza che non solo è fisiologico che la problematica dei rifiuti e quella delle biomasse si intersechino, ma che è anche naturale che, all’interno del sistema normativo, possano coesistere più definizioni di biomassa, ognuna funzionale ad una determinata disciplina.
È inutile, quindi, tentare la ricostruzione di un’unica e universalmente valida definizione di biomassa, proprio perché tale tentativo si scontrerebbe con la molteplicità di definizioni prevista, e tollerata, dal sistema. In sostanza, per applicare correttamente la normativa, occorre effettuare un’analisi del testo nel contesto, ovverosia comprendere a quale fine, e in quale contesto, la definizione di biomassa deve essere ricostruita, per poter procedere all’individuazione della giusta definizione.
Ne deriva la fisiologica possibilità che, ciò che in un determinato contesto è soltanto un rifiuto, in un altro possa assumere il valore di fonte rinnovabile di energia. In conclusione, ai fini che interessano in questa sede, l’unica definizione di biomassa (testo) pertinente, nell’ambito della disciplina afferente le fonti rinnovabili di energia (contesto), è quella dettata dall’art. 2 del D.Lgs n. 387/03.
Non sono pertinenti, pertanto – perché decontestualizzate – le definizioni ricavabili da altre normative, non dettate in attuazione specifica della direttiva comunitaria in materia di fonti rinnovabili di energia, e sono fuorvianti le interpretazioni che, ponendo il d.m. 5 febbraio 1998 come parametro interpretativo idoneo ad escludere l’utilizzabilità quale biomassa-fonte di produzione energetica delle sostanze ivi indicate, porterebbero alla conclusione paradossale che, ad esempio, i semplici scarti di legno vergine, sulla cui idoneità a costituire biomasse nulla hanno da eccepire le amministrazioni resistenti, essendo annoverati ad altri fini quali “rifiuti” al punto 9.2. del d.m. in questione non possono costituire biomassa per l’alimentazione di una centrale elettrica.
Sulla base di queste premesse, risulta in parte superfluo valutare se il cippato di legno detannizzato possa, o meno, rientrare nel concetto di sottoprodotto – e con ciò sfuggire comunque all’inquadramento quale rifiuto – perché anche veri e propri rifiuti, purchè biodegradabili, sono certamente suscettibili di utilizzazione quali biomasse in centrali di produzione di energia. Ad ogni modo, occorre precisare che la politica di incentivazione delle fonti di energia rinnovabili non può vanificare la corretta gestione dei rifiuti e, pertanto, occorre coordinare le due politiche.
Ma come, e come conciliare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle economiche?
A tale proposito, un’importante sentenza del TAR di Torino (1539/09), dopo aver sinteticamente ricordato i requisiti enucleati, nel corso degli anni, dalla Corte di Giustizia in tema di sottoprodotto, ha affrontato il nodo relativo alla presunta mancanza – nella vicenda sottoposta al suo esame – di uno di questi: il reimpiego nel medesimo ciclo produttivo. In estrema sintesi, il giudice amministrativo ha sottolineato che, per ipotizzare futuri scenari di sostenibilità, è necessario trovare uno stabile equilibrio fra le diverse (e contrapposte) esigenze in gioco, ognuna con un suo, diverso, peso specifico: si tratta, dal punto di vista giuridico, di non restringere eccessivamente il concetto di rifiuto, per evitare facili elusioni della relativa disciplina, da un lato, senza tuttavia ampliarlo in maniera eccessiva, dall’altro, e non tener conto delle continue evoluzioni delle conoscenze e delle tecnologie, grazie alle quali è possibile riutilizzare, in modo ambientalmente ed economicamente vantaggioso sostanze in precedenza destinate ad essere trattate come rifiuti.
Il ruolo della giurisprudenza, in questo senso, è stato fondamentale, e ha consentito di interpretare in modo dinamico concetti giuridici troppo statici per rappresentare “la modernità” sostenibile. E così, la Corte di Giustizia ha ammesso il reimpiego del sottoprodotto in un ciclo produttivo diverso; ha previsto la possibilità di riutilizzo dei sottoprodotti per soddisfare il fabbisogno di altri operatori economici, diversi da quelli che li hanno prodotti; ha ribadito che l’effettiva esistenza di un rifiuto va accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l’efficacia.
In definitiva, la Corte di Giustizia ha posto l’accento sul criterio soggettivo di individuazione del rifiuto – ancorato alla necessità/intenzione o meno del titolare di “disfarsene” – rispetto al criterio oggettivo di mera e rigida catalogazione delle categorie dei rifiuti. Sulla scia di questa evoluzione interpretativa, è possibile dare una risposta ai due interrogativi, di cui sopra: se è vero che la politica di incentivazione delle fonti di energia rinnovabili non può vanificare la politica di corretta gestione dei rifiuti, è altrettanto vero che il coordinamento delle due politiche non si realizza ipotizzando una reciproca esclusione tra il concetto di biomassa fonte di energia rinnovabile e il concetto di rifiuto.
Il coordinamento delle due politiche meglio si comprende come possibile nella sua dinamica se si considera il criterio soggettivo di individuazione del rifiuto ricavabile dalla giurisprudenza comunitaria che può garantire e spiegare la coesistenza parallela delle due politiche, oltre che concretizzare una nozione molto relativa (quella di rifiuto), che non può permettersi di rimanere ancorata ad una visione intrinseca del valore dello stesso, e di non adattarsi ai molteplici, e concreti, casi della vita produttiva. In definitiva, anche in questo caso occorre passare dall’astrattezza definitoria (testo) all’analisi del caso concreto (contesto): così come è possibile, cioè, che un bene, astrattamente utilizzabile in un qualche ciclo produttivo, non sia concretamente utilizzabile in quel ciclo, è altrettanto possibile che quello stesso bene possa essere concretamente utilizzato, come sottoprodotto, in un altro ciclo produttivo, e il suo impiego sarà certo, perché colui che ha acquistato il sottoprodotto già lo ha con certezza destinato alla riutilizzazione e quindi, quantomeno in capo a costui, il problema del reimpiego sarà nuovamente azzerato.
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