Il 26 gennaio la Corte Costituzionale deciderà le sorti della legge pugliese che prevede una deroga alla disciplina nazionale in tema di possibilità di procedere alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante denuncia di inizio attività. I lettori interessati possono accedere gratuitamente al Blog di Francesco Arecco e intervenire nella discussione.
Il giorno 26 gennaio 2010 è una data di interesse per chi opera nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.
In quel giorno infatti la Corte Costituzionale ha fissato l’udienza di trattazione (Giudice Relatore: Finocchiaro) del ricorso proposto dal Governo italiano in via diretta (n. 105/2008, in G.U. n. 7 del 18 febbraio 2009) contro, fra gli altri, l’art. 3 della Legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31.
Tale disposizione prevede una deroga alla disciplina nazionale in tema di possibilità di procedere alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante denuncia di inizio attività (“DIA”).
La disciplina regionale, infatti (come in molte altre Regioni italiane), prevede innalzamenti delle soglie fissate a livello nazionale per tale deroga dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 387/2003, il quale stabilisce che l’innalzamento delle soglie di potenza degli impianti autorizzabili mediante DIA fissate nell’allegato A al medesimo Decreto Legislativo spetti al Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie locali.
Sulla base di tale incongruenza con l’art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 387/2003, l’art. 3 della L.R. Puglia n. 31/2008 (che ammette la DIA per potenze fino ad 1MW) è stata accusata di illegittimità, in quanto disciplinante una materia riservata da una norma di rango legislativo statale ad un’altra fonte statale.
I dubbi che attanagliano tutti i professionisti e gli operatori del settore sono riconducibili ai due seguenti:
1) cosa dirà la sentenza?
2) quale sarà il suo impatto sui progetti? Il mio approccio al settore è quello scientifico, per cui non ho interesse ad esprimere la mia opinione. Esporrò però quello che è più plausibile prevedere:
1) la sentenza a detta di (quasi) tutti dovrebbe sancire l’illegittimità della disposizione di cui si discute. Forse prevedendo delle misure di mitigazione degli effetti di cui al punto che segue;
2) gli effetti di una pronuncia della Corte Costituzionale si dicono EX NUNC, vale a dire risalgono tutti i limiti temporali tranne uno.
La disposizione annullata è come se non fosse mai esistita e si applica lo scenario giuridico preesistente a tutte le situazioni passate, presenti e future.
Ma con un limite, si è detto.
Tale limite è il diritto quesito o la situazione giuridica ormai esaurita.
Ciò che ormai è ed è concluso e sarebbe veramente iniquo andare a riformare.
Facciamo un esempio così si comprende meglio: attualmente in Puglia un parco fotovoltaico da 0,99 MW si autorizza con DIA, in deroga al D.Lgs. 387/2003 che fissa a 20 kW il limite per tale semplificazione e prevederebbe il procedimento di AU per tale impianto.
Bene, una volta intervenuta la sentenza che ipotizziamo come declaratoria di illegittimità e rimossa SIN DA ALLORA la disposizione della L.R. Puglia, quali progetti autorizzati con DIA - adesso oggetto di una fitta rete di negoziazioni - dovranno ricominciare il proprio iter autorizzativo per ottenere l’AU?
Le opinioni si attestano più o meno sulle seguenti posizioni: - sicuramente dovranno richiedere l’AU i progetti per la presentazione della cui DIA è avvenuta prima di 30 giorni dalla sentenza (facile dite? Attendete le altre ipotesi); - sicuramente dovranno richiedere l’AU i progetti con DIA perfezionata ma per i quali non è stato ancora aperto il cantiere; - con alta probabilità - di grado differente a seconda dello stato avanzamento lavori - dovrà essere richiesta l’AU per i progetti con DIA perfezionata la cui realizzazione non è ancora stata completata; - con alta probabilità - ma anche qui di grado differente a seconda dell’analista - saranno considerabili come diritti quesiti i progetti completamente autorizzati con DIA e anche completamente realizzati. Nel primo caso si comprende che il Comune innanzi al quale è stata presentata la DIA interverrebbe autonomamente in ottemperanza alla sentenza, per negare il permesso.
Negli altri casi chi sarà a far rilevare l’illegittimità del titolo autorizzativo del progetto? Il terzo controinteressato - in sede giurisdizionale, se nei termini - o il Comune stesso (o la PA sensu latu) nell’esercizio del suo potere di autotutela.
Concordate?
Che opinioni avete a riguardo?
Come potrà la Corte Costituzionale ipotizzare misure di mitigazione per le conseguenza della propria decisione?
Quali potrebbero essere le contromosse della Regione Puglia?
Le altre Regioni che prevedono analoghe disposizioni, si adegueranno o attenderanno che anche esse siano colpite? Il 2010 comincia bene…
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