Le disposizioni volte favorire crescita, concorrenza e liberalizzazioni previste dal c.d. pacchetto "cresci Italia" del Governo Monti toccano anche il settore della gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.
Nell'apposito D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012 - S.O. n. 18) e sin da subito denominato "DL Liberalizzazioni", figura infatti anche l'art. 26 espressamente rubricato "Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi".
La disposizione è molto diversa rispetto alle bozze del provvedimento inizialmente diffuse, avendo mutato non solo numerazione (era l'art. 44), ma anche contenuto: in ogni caso, nonostante i cambiamenti, la norma continua ad essere oggetto di molte critiche.
Esaminiamo brevemente la genesi della norma e la "versione" definitiva che è stata approvata all'esito della riunione fiume (quasi 10 ore) del Consiglio dei Ministri n. 11 del 20 gennaio 2012.
Le novità sugli imballaggi inserite nelle prime bozze del DL Liberalizzazioni Con l'inserimento delle disposizioni in materia di gestione e raccolta, riciclaggio e recupero degli imballaggi in un decreto dedicato alle liberalizzazioni il Governo mira ad aprire alla concorrenza i nuovi mercati creati in tale ambito, avendo cura, da un lato, di tenere elevato il livello di tutela dell'ambiente e, dall'altro, di garantire che i servizi vengano prestati al miglior prezzo possibile, secondo quanto raccomandato dall'AGCM (si vedano AS500 del 24 febbraio 2009 in Boll. 7/09 e IC 26 del 3 luglio 2008 in Boll. 26/08).
Come si è accennato, la versione definitiva della norma è diversa da quella che era possibile leggere nelle prime bozze del provvedimento e prevedeva, tra l'altro, una sorta di "ritorno del vuoto a rendere".
Vediamo di che si trattava.
Sotto tale profilo, "l'art. 44" (come detto, tale era la denominazione della norma secondo la bozza del "DL Liberalizzazioni") prevedeva per contenitori/bottiglie di plastica e vetro e per le lattine (alluminio), che il cittadino, nel momento dell'acquisto di tali prodotti, dovesse pagare una cauzione di circa 20 centesimi che gli sarebbe stata restituita solo al momento della riconsegna presso il punto vendita. Molti hanno ritenuto che tale meccanismo potesse stravolgere il sistema della raccolta differenziata.
Sul punto, per esempio, il Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, aveva dichiarato "Se il Governo, come sembra è intenzionato a intervenire sulla gestione dei rifiuti da imballaggio introducendo il meccanismo del "vuoto a rendere" (...) mi sento di poter dire che probabilmente fa una scelta indovinata in tema di tutela dell'ambiente, ma che merita riflessioni approfondite circa le ricadute che lo smantellamento dello status quo attualmente vigente provocherebbe. (...) Nel mio Comune sono stati realizzati piani industriali, con investimenti collegati e con personale assegnato proprio per rispondere agli obiettivi di raccolta differenziata che ci sono stati imposti (65% di differenziata entro il 2012).
Tutta questa pianificazione salterebbe, e con essa anche le entrate derivanti dalla cessione degli imballaggi raccolti in maniera differenziata. (...) Non metto in discussione il principio ispiratore della norma ma credo che una riflessione sulle ricadute organizzative ed economiche che si avrebbero nei Comuni (soprattutto in quelli che più si sono spesi, fino ad oggi, per promuovere la cultura della raccolta differenziata) vada fatta. Personalmente, senza alcun pregiudizio, sono fin da ora disponibile ad approfondire la questione, magari individuando auspicabili soluzioni condivise".
Le preoccupazioni per le conseguenze che sarebbero potute derivare dalle modifiche normative sono state espresse a livello più generale sia dall'ANCI sia dallo stesso CONAI, che hanno anche organizzato un apposito incontro il 19 gennaio 2011 per discutere delle criticità riscontrate. Secondo il Responsabile Energia e Rifiuti dell'ANCI, Filippo Bernocchi, "Non vi sarebbe più garanzia del ritiro sul territorio nazionale e ciò andrebbe di certo a discapito delle aree svantaggiate , specie del Sud d'Italia e di quelle dove è più costoso ritirare i rifiuti di imballaggio (es. le isole).
I Comuni non avranno quindi più certezza di uno sbocco dei rifiuti raccolti in materia differenziata, peraltro indispensabili per adempiere agli obblighi di raccolta di cui al l'art. 205, D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede una quota pari al 65% a fine 2012."
Tali perplessità hanno, poi, indotto il presidente ANCI, Graziano Delrio, a scrivere al Ministro per l'Ambiente Corrado Clini, e probabilmente è questo uno dei motivi del parziale cambiamento che si riscontra nella versione finale della lettera della norma. Art 26, D.L 24 gennaio 2012, n 1: la concorrenza irrompe nel settore degli imballaggi e pone fine al monopolio del CONAI
Le modifiche elaborate dal Governo Monti per aprire alla concorrenza il settore della gestione degli imballaggi hanno, dunque, richiesto la predisposizione di norme di modifica nel settore del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. (il c.d. "TU Ambiente", da ora TUA).
Innanzitutto, il comma 1 dell'art. 26, D.L. n. 1 del 2012 modifica l'art. 221, TUA, e più precisamente:
1) sostituisce nel comma 3, dell'art. 221, TUA, la lettera a) con la seguente lettera: "a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio".
Tale modifica consente ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva (e non più in forma associata, il cui riferimento scompare), la gestione dei rifiuti di imballaggio (il riferimento ai "propri imballaggi" rimane) ed elimina il riferimento al "territorio nazionale", che non è più vincolo insormontabile: in altre parole, la raccolta degli imballaggi dovrà essere obbligatoriamente svolta da società consortili, che potranno agire anche a livello territoriale.
La previgente lettera della norma consentiva di organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale oppure di predisporre un sistema di restituzione dei propri imballaggi. Il Governo ha giudicato la limitazione della gestione autonoma ai "propri" imballaggi come palesemente contraria ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione ambientale, e perlatro "gravemente discriminatoria rispetto al sistema collettivo CONAI / COREPLA che può raccogliere tutti i rifiuti di imballaggio (anche quelli del sistema autonomo)", come si è letto nella Relazione che accompagnava una delle bozze del provvedimento.
2) sostituisce nel comma 5 dell'art. 221, TUA, al sesto periodo, le parole "sulla base dei", con le seguenti "acquisiti i";
3) aggiunge nel comma 5 dell'art. 221, TUA, in fine, i seguenti periodi: "Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20, L. 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma."
Tale modifica mira a dare un termine certo all'istruttoria per l'accertamento del funzionamento del sistema, grazie al meccanismo di silenzio assenso (di cui, per l'appunto agli artt. 19 e 20, L. n. 241 del 1990), analogamente a quanto avviene per la gestione di rifiuti in regime "semplificato" ex art. 214, TUA, in considerazione del fatto che il produttore, per progettare la gestione autonoma, deve effettuare ingenti investimenti.
4) al comma 9 dell'art. 221, TUA, nel secondo periodo dopo le parole "comma 3, lettera h)", inserisce le seguenti: "in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220".
Questa modifica mira a rendere più equo e proporzionato il versamento del Contributo Conai, qualora la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi.
5) sopprime il comma 5 dell'art. 265 (disposizioni transitorie), TUA.
La soppressione di questo comma 5 ha un mero fine di coordinamento normativo dato che la disposizione non ha più giustificazione e risulta anche in contrasto con il parere dell'AGCM del 16 marzo 2009. Peraltro si ricorda che già nel 2008, a conclusione di un'apposita indagine conoscitiva condotta dall'AGCM, l'Antitrust segnalava "la necessità di ritornare (NdA, era appena stato emanato il D.Lgs. n. 4 del 2008) a un disegno del settore più conforme ai principi della concorrenza, capace di migliori performance in termini di raccolta e valorizzazione dei materiali".
6) sostituisce nell'art. 261, TUA - dedicato alle sanzioni previste in materia di imballaggi- le parole "pari a sei volte le somme dovute al CONAI " con le seguenti: "da 10.000 a 60.000 euro".
L'art. 261, TUA, riguarda i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta o non adottino in alternativa i sistemi gestionali (per l'appunto, per tali fattispecie era prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI).
Con la sostituzione del testo del comma 1 dell'art. 261, TUA, dunque, il Governo mira ad armonizzare le sanzioni amministrative previste nei casi di non adesione dei produttori ai consorzi e di mancato versamento dei relativi importi, tenuto conto di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 221, TUA.
In conclusione, si rammenta che il D.L. n. 1 del 2012 è in vigore dal 24 gennaio 2012.
Copyright © - Riproduzione riservata