ShopWKI
Manuale del revisore legale
Editore: Ipsoa
€ 99,00 (-10%) € 89,00
Il Decreto Monti
Editore: Ipsoa
€ 17,50 +IVA
IVA 2012
Editore: Ipsoa
€ 89,00 (-10%) € 80,00
Versione eBook € 62,30 +IVA

Log in

giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Protezione civile, misure protettive contro le emergenze

Incidente nucleare, istruzioni per l’uso

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri n. 87 del 19 marzo 2010, il nuovo “Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche” (o nucleari), predisposto dal Dipartimento della protezione civile è stato ora pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2010.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri n. 87 del 19 marzo 2010, il nuovo “” (o nucleari), predisposto dal Dipartimento della protezione civile è stato ora pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2010.

Fuga nucleare?... e io mi faccio una doccia!

Nel sito della Protezione Civile, alla voce “Rischio nucleare”, tra le indicazioni dettate nella sezione “Cosa fare durante un'emergenza radiologica” si legge che “se si sospetta di essere stati esposti a radiazioni, è utile:


•fare una doccia completa;
•cambiare gli abiti e le scarpe;
• riporre gli abiti utilizzati in un sacco di plastica;
•sigillare il sacco e lasciarlo fuori della propria abitazione.E’ inoltre importante riporre gli alimenti in contenitori chiusi o in frigorifero, tenere sempre a portata di mano una radio a batterie, mettere al riparo il bestiame fornendogli foraggio di magazzino”.

Vi sembra poco per una contaminazione nucleare? In effetti si tratta solo di alcune delle indicazioni che emergono dalla lettura del nuovo “Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche” allegato al DPCM 19 marzo 2010 e le prescrizioni in esso contenute vanno prese molto sul serio. Si tenga poi conto che gli scenari incidentali ipotizzati sono riferiti alla situazione attuale, che vede il rischio nucleare collocato prevalentemente oltre frontiera e non ancora nel nostro “backyard”. Analizziamo dunque il provvedimento e vediamo di cosa tratta.

I contenuti del DPCM 19 marzo 2010

Il DPCM 19 marzo 2010 attua l’art. 121, comma 1, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni il quale assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con il Ministero dell'Interno – “avvalendosi degli organi di protezione civile secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex ANPA)” - il compito di predisporre “un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio”.

Il documento è stato redatto sulla base di una stesura iniziale elaborata da un apposito gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento della Protezione Civile, comprendente funzionari dello stesso Dipartimento nonché funzionari dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’ISPRA.

Spetta al Dipartimento della protezione civile la verifica periodica (almeno ogni tre anni) e l'aggiornamento delle funzioni operative previste per le strutture pubbliche coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale nonché la trasmissione del Piano a tutte le Amministrazioni interessate, comprese le Prefetture – UTG.

Il Piano nazionale in esame è contenuto in un documento allegato al DPCM 19 marzo 2010 al quale sono altresì allegati i seguenti documenti:

- Allegato 1, Presupposti tecnici di ISPRA;

- Allegato 2, Basi tecniche dei presupposti tecnici di ISPRA;

- Allegato 3, Livelli dosimetrici di intervento;

- Allegato 4, Indicazioni operative per la iodoprofilassi;

- Allegato 5, Uso di mezzi aerei per la determinazione della contaminazione radioattiva e la ricerca di sorgenti disperse;

- Allegato 6, Scala INES;

- Allegato 7, Eventi incidentali significativi per la pianificazione di emergenza;

- Allegato 8, Capacità operative della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale;

- Allegato 9, Gruppo di lavoro per la revisione del piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche.

Il nuovo piano nazionale di emergenza nucleare

Nonostante il rientro ormai ufficiale dell’Italia nel nucleare – almeno secondo i provvedimenti legislativi che ne hanno gettato le basi – il Piano nazionale di emergenza nucleare che viene ora adottato, però, non è altro che l’aggiornamento di quello previgente, risalente al 1996, relativo essenzialmente alle misure necessarie per fronteggiare gli incidenti che potrebbero verificarsi in impianti nucleari di potenza posti al di fuori del territorio nazionale, per i quali occorrerebbero azioni di intervento coordinate a livello nazionale. Sì, perché, un rischio nucleare (nonostante l’uso eufemistico da parte del legislatore e, se si vuole, fuorviante della locuzione “emergenze radiologiche) l’Italia l’ha sempre continuato a correre, nonostante il fatto che, dopo l’incidente della centrale nucleare di Chernobyl (1986) e il referendum popolare del 1987, il nostro paese abbia praticamente interrotto l’attività delle proprie centrali nucleari di potenza – quelle costruite negli anni ’60 – chiudendole ed avviando la lunga fase del loro smantellamento.

L’ipotesi più preoccupante che viene presa in considerazione è quella della eventualità che si verifichi un incidente in un impianto nucleare posto al di fuori del nostro territorio ma entro i 200 Km dal confine: in questa fascia sono, infatti, attive ben tredici centrali nucleari di potenza, site rispettivamente in Francia (sei), Svizzera (quattro), Germania (due) e Slovenia (una).

Ulteriormente, si considera che il territorio italiano ospita alcuni centri di ricerca che impiegano reattori nucleari (anche se di potenza assai piccola) e degli impianti di lavorazione e depositi di materiale radioattivo e nucleare. Ipotesi, poi, non peregrina è quella che in alcuni porti getti l’ancora una qualche imbarcazione straniera a propulsione nucleare (si pensi, soltanto, alle navi militari che spesso attraccano alla Maddalena in Sardegna) e comunque quella del trasporto di materiale radioattivo. Per tutti questi casi, fino ad oggi, i piani locali di emergenza sono stati predisposti dalle Prefetture - UTG competenti.

Le novità del DPCM 19 marzo 2010 rispetto al 1996

Lo scenario di riferimento del “Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche”, “riveduto e corretto” con il D.P.C.M. del 19 marzo 2010 in esame è costituito, per l’appunto, dall’ipotesi che accada un incidente ad una delle suddette centrali e non è ancora tarato, quindi, sulla eventualità di un accadimento incidentale in una delle future, nuove, centrali nucleari delle quali l’Italia si dovrebbe dotare in un futuro non remoto.

Il Piano, alla luce della normativa emanata dal 1996 ad oggi, contempla sia le azioni che le Autorità statali e locali devono avviare per contenere gli effetti della emissione di una eventuale nube radioattiva e le procedure per coordinare le principali componenti del Servizio nazionale della protezione civile, sia le modalità per comunicare le informazioni tra le Autorità e per diffonderle alla popolazione che può essere coinvolta dall'incidente. Comunque, per meglio comprendere le indicazioni riportate dal nuovo Piano facciamo un passo indietro e scendiamo più nel dettaglio per vedere cosa prevedeva l’edizione precedente.

Il Piano Nazionale predisposto nel luglio del 1996 prendeva in considerazione:


-eventi incidentali con caratteristiche tali da interessare, in linea di massima, solo aree ridotte del territorio nazionale (incidente ad una centrale italiana in disattivazione o ad un impianto nucleare di ricerca, incidente a natanti a propulsione nucleare, incidente durante il trasporto di materiale radioattivo);
- eventi incidentali origine di dispersione di materiale radioattivo su vaste aree del territorio italiano (incidenti in impianti ubicati oltre frontiera, caduta di satelliti con sistemi nucleari a bordo).In particolare, il Piano considerava scenari incidentali comportanti la fusione del nocciolo del reattore nucleare (c.d. incidenti “severi”), ipotizzando comunque una capacità del sistema di contenimento di limitare il rilascio all’ambiente degli elementi radioattivi liberati a seguito dell’evento. Dal Piano del 1996 emergeva, pertanto:


-una pianificazione di primo livello, per fronteggiare gli eventi incidentali di tipo a) con gestione lasciata all’organismo di protezione civile locale,
-ed una pianificazione di tipo b), con rilevanza tale da costituire il Piano Nazionale.La revisione del Piano Nazionale che ha portato al nuovo documento ora allegato al DPCM 19 marzo 2010 consegue da un insieme di fattori, alcuni di tipo tecnico, altri di taglio più operativo, i quali hanno posto in rilievo l’esigenza di :

- riesaminare gli scenari incidentali presi a riferimento per la pianificazione degli interventi in caso di incidenti a centrali oltre frontiera, facendo riferimento a situazioni più degradate di quelle assunte in precedenza, così da individuare le aree maggiormente a rischio in caso di rilasci transfrontalieri;

- aggiornare i livelli dosimetrici di intervento in seguito all’emanazione del D.Lgs. n. 241/00, laddove nell’Allegato XII vengono individuati gli intervalli di dose per l’introduzione delle misure protettive;

- considerare la normativa emanata dopo il 1996 relativa, in particolare, al ruolo delle Regioni ed enti locali nella pianificazione di emergenza e alle recenti disposizioni in materia di protezione civile;

- aggiornare il quadro riguardante le strutture tecniche centrali e tenere conto della realizzazione delle reti di allarme e della riorganizzazione delle reti di sorveglianza della radioattività ambientale.

Le situazioni considerate dal nuovo Piano – si legge nel documento - “sono rappresentative di scenari di riferimento caratterizzati da un processo di danneggiamento del nocciolo del reattore e da una perdita della funzione di contenimento. Rispetto a scenari di tale natura è comunque considerato ragionevole ipotizzare un’efficacia parziale delle capacità di mitigazione esistenti sul sito.

Lo scenario incidentale preso a riferimento nel presente Piano non esaurisce la casistica di possibili eventi incidentali riguardanti l’utilizzo o il trasporto di materie radioattive o fissili nel territorio italiano”. Ovviamente, ad ogni tipologia di rischio radiologico deve comunque corrispondere, prima della fase di pianificazione vera e propria, una fase di valutazione tecnico-scientifica dei possibili scenari di riferimento, delle loro conseguenze sull’ambiente e sulla salute della popolazione, dei mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattività nonché degli ambiti territoriali coinvolti dall’incidente stesso.

In tale quadro, pertanto, vi saranno specifiche tipologie di pianificazione oggetto di un’apposita disciplina normativa relativa ad incidenti che possano accadere in:

- centrali nucleari italiane in fase di disattivazione e centri di ricerca, stabilimenti nucleari o luoghi nei quali si impiegano o si detengono sostanze radioattive (cfr. D.Lgs. n. 230/1995);

- aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare (cfr. DPCM 10 febbraio 2006); - trasporti di materie radioattive o fissili (DPCM 10 febbraio 2006);

- trasporto di combustibile nucleare irraggiato (DPCM 10 febbraio 2006); - sorgenti orfane (D.Lgs. n. 52/2007. Il documento sottolinea che “il quadro degli eventi, così come evidenziato in precedenza, ha caratteristiche tali da far assumere come consistente e credibile l’ipotesi di emergenze gestibili a livello locale e non nazionale”.

Inoltre, “una modifica sostanziale a questo assetto pianificatorio sarà data invece dalla entrata in esercizio di nuovi impianti nucleari di potenza nel territorio nazionale.

Senza entrare nel merito della tempistica di tale evento, si renderà comunque indispensabile, contestualmente alla costruzione di nuovi impianti nucleari e sulla base della conoscenza dei dettagli progettuali, procedere ad una revisione del documento di Presupposti Tecnici da parte di ISPRA per una nuova versione del Piano nazionale da parte del Dipartimento della Protezione Civile”.

ISPRA e Agenzia per la Sicurezza Nucleare

Diverse sono le norme introdotte in questi anni delle quali ha dovuto tener conto il nuovo Piano ed al di là di quelle più strettamente relative alla protezione civile – tra le quali si ricordano, per esempio, l’art. 107, comma 2 del D.Lgs n. 112/998 (che ha mantenuto in capo allo Stato in materia di protezione civile anche il compito di predisporre, “d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati”, i piani di emergenza in caso di eventi calamitosi), l’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 139/2006 (che ha attribuito al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche il compito di fronteggiare i “rischi non convenzionali” derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l’uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche o radiologiche) o ancora la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” – si deve ricordare la legge 23 luglio 2009, n. 99 (c.d. “legge sviluppo”) la quale, all’art. 29, ha istituito l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare con “funzioni e compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni …”.

Sempre per effetto dell’art. 29 della legge sviluppo, fino alla pubblicazione del Regolamento organizzativo, le funzioni trasferite all’Agenzia per la Sicurezza Nucleare continueranno ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA.

Le reti di monitoraggio nazionali e regionali: Resorad, Remrad, Gamma e la rete dei VV.FF

Per il monitoraggio tecnico – scientifico degli eventi calamitosi, le Autorità italiane, accanto alle procedure codificate nel Piano ex DPCM 19 marzo 2010, dispongono, già dagli anni ’80, di un sistema di reti di sorveglianza per il monitoraggio della radioattività, sia nazionali che regionali.

Le reti nazionali sono coordinate dall'ISPRA e sono la rete Resorad per il monitoraggio della radioattività ambientale e le reti di allarme, tra loro complementari, Remrad e Gamma (realizzate all’indomani dell’incidente di Chernobyl, queste ultime sono collegate in automatico al centro di controllo situato presso la Sala emergenza dell’ISPRA). In particolare:

- Resorad è costituita dai laboratori delle ARPA/APPA e degli enti ed istituti che storicamente producono dati utili al monitoraggio;

- Remrad è composta da sette stazioni [Tarvisio (UD); Bric della Croce (TO); Vimodrone (MI); Capo Caccia (SS); Monte Cimone (MO); Monte S. Angelo (FG); Cozzo Spadaio (SR)], completamente automatiche e situate in aree dell’Aeronautica Militare, selezionate in base alla loro importanza meteorologica per il controllo di probabili vie di accesso nel territorio italiano di contaminazione radioattiva conseguente ad incidente in una installazione nucleare straniera;

- Gamma è composta da 64 rilevatori che hanno il compito di monitorare la radioattività artificiale dell’aria calcolando la dose gamma presente (sono situati in prevalenza su aree del Corpo Forestale dello Stato e i suoi dati vengono giornalmente forniti al sistema Eurdep, la piattaforma UE di scambio dei dati di radioattività ambientale). Vi è, poi, la rete del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nata durante la “guerra fredda” è stata poi totalmente rivista negli anni ‘90, per poter effettuare un monitoraggio radiometrico di maggiore dettaglio.

I dati raccolti dalle reti di monitoraggio, insieme alle previsioni meteorologiche e alle altre informazioni provenienti fornite da apposite banche dati, confluiscono nel sistema di calcolo Aries dell’ISPRA, che elabora previsioni e modelli di diffusione di una eventuale nube radioattiva su scala europea.

Nel piano ed i suoi allegati sono, quindi, specificati gli obiettivi generali, i presupposti legislativi, lo scenario di riferimento, le sorgenti di rischio e la stima delle conseguenze radiologiche, il sistema di allertamento e lo scambio delle informazioni nazionali e internazionali 11 (la notifica internazionale IAEA 1 e quella in ambito comunitario ECURIE, le modalità di coordinamento delle strutture e degli enti coinvolti, le fasi relative alla comunicazione dell’evento , le norme di comportamento e protezione.

08/07/2010
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Questo articolo è tratto da:
VOTA  
1 VOTI

Condividi

Sull'argomento: Danno ambientale

I nostri BLOG

Per esprimere la tua opinione su questi o altri argomenti vai su postilla.it
Ambiente & Sviluppo
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 219,00
Codice Tecnico Ambiente
Editore: Utet Scienze Tecniche
€ 150,00 (-15%) € 127,50
Manuale Ambiente 2011
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 75,00 (-10%) € 67,50
Versione eBook € 52,50 +IVA
Il contratto di rendimento energetico
Editore: Utet Scienze Tecniche
€ 42,00 (-15%) € 35,70
Il codice dei rifiuti e delle bonifiche
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 69,00
La gestione dei rifiuti dalla A alla Z
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 32,00 (-9%) € 29,00
Versione eBook € 22,40 +IVA
La gestione degli scarichi
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 32,00
Versione eBook € 22,40 +IVA
La nuova disciplina dei rifiuti
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 36,00
Codice dell'energia
Editore: Ipsoa
€ 70,00