E' configurabile la responsabilità penale dell'operaio di una ditta per la morte di un dipendente di altra ditta in quanto, ai fini della prevedibilità dell'evento lesivo, non è necessario che il primo si rappresenti o possa rappresentarsi tutte le conseguenze della sua condotta violativa delle regole cautelari, ma è sufficiente che questi sia in grado di rappresentarsi la potenzialità lesiva e, quindi, una serie indistinta di danni; le cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento sono soltanto quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta del reo, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato
Ricca di spunti e particolarmente convincente la decisione della Corte di Cassazione qui commentata che, traendo spunto da un caso, purtroppo assai frequente, di morte per causa di lavoro, si sofferma ad analizzare due interessanti profili della responsabilità per colpa in materia infortunistica: da un lato, il tema della prevedibilità dell'evento (nel caso di specie, mortale), quale connotato essenziale della responsabilità colposa; dall'altro, il tema della causalità rispetto all'evento, posto che solo la violazione di una regola cautelare etiologicamente riconducibile all'evento concreto verificatosi può giustificare l'affermazione della responsabilità penale di chi abbia "colposamente" innescato il processo causale.
Il fatto
La vicenda processuale che ha offerto alla Corte l'occasione per pronunciarsi su tali interessanti profili vedeva imputato, una volta tanto, non un datore di lavoro, ma il dipendente di una ditta, condannato alla pena di 6 mesi di reclusione per l'omicidio colposo di un operaio di un'altra ditta, verificatosi presso un cantiere edile.
L'episodio, in base agli elementi emersi in sede dibattimentale, era stato così ricostruito. L'imputato, addetto all'uso di una pompa autocarrata per calcestruzzo, per negligenza nell'uso del mezzo, aveva determinato l'urto delle tubazioni idrauliche del braccio della pompa con il ponteggio del cantiere, circostanza questa che aveva causato l'avulsione di una valvola di blocco della pressione, con conseguente fuoriuscita di olio, perdita di pressione e discesa repentina del braccio della pompa che rovinava sul dipendente di un'altra ditta operante nel cantiere, intento al lavoro sul solaio del fabbricato in costruzione.
Quest'ultimo riportava gravi lesioni alla testa che lo conducevano alla morte. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello; in merito all'affermazione della responsabilità penale dell'addetto all'autopompa, inoltre, osservavano i giudici di secondo grado che dalla consulenza tecnica in atti e dalle deposizioni testimoniali, era emerso quanto segue.
Il giorno dei fatti l'operaio deceduto si trovava a spargere il cemento su un solaio sito tra il primo ed il secondo piano di una palazzina; il calcestruzzo era erogato da una autopompa di altra società azionata dall'imputato; quest'ultimo si era posizionato sul solaio del fabbricato e comandava l'azionamento della pompa con un telecomando ed a distanza di circa 25 mt. dal mezzo; la sua posizione non gli garantiva una perfetta prospettiva del campo di lavoro; per effettuare la gettata finale del calcestruzzo, aveva abbassato il più possibile il braccio per consentire di raggiungere la cassaforma più lontana; in tale frangente il braccio della pompa, esteso per la sua massima lunghezza di circa 36 mt., era andato ad urtare contro i tubolari di metallo del ponteggio del fabbricato; ciò aveva determinato lo strappo dei bulloni della valvola al cilindro, con compromissione del sistema idraulico della pompa e conseguente caduta del braccio di essa che era rovinato sull'altro sfortunato operaio, poi deceduto.
I giudici di merito, sul punto, ritenevano destituita di fondamento la tesi alternativa difensiva, con cui si identificava la causa della perdita di pressione per la usura dei bulloni di fissaggio della valvola, ciò in quanto il mezzo era stato sottoposto alla manutenzione ordinaria; inoltre, precisavano, se tale fosse stata la origine della disfunzione, la pompa avrebbe già da tempo dato segni di malfunzionamento ed inoltre vi sarebbero dovute essere tracce di fuoriuscita di olio, che invece erano assenti. Il rinvenimento in cantiere di un bullone con la filettatura usurata, poi, non era stato considerato come significativo, in quanto non era certo che esso fosse quello della pompa ed inoltre perché l'urto poteva avere determinato le sfilettature.
In sede di valutazione delle condotte poste in essere dagli sfortunati protagonisti dell'incidente, poi, i giudici del merito ritenevano che la condotta dell'addetto all'autopompa fosse stata particolarmente negligente, in quanto questi aveva violato le ordinarie regole di diligenza e non aveva rispettato le norme di utilizzo del mezzo. In particolare aveva tenuto durante l'uso della pompa una posizione che non gli consentiva una corretta visuale; inoltre non si era fatto coadiuvare da altro operatore in funzione di segnalatore dei movimenti del braccio. Pertanto aveva consentito che il braccio della pompa interferisse con il ponteggio del fabbricato.
Quanto all'eventuale difetto di progettazione, per la vulnerabilità della pompa (e per cui gli atti erano stati trasmessi al P.M.), tale circostanza poteva al massimo costituire una concausa, ma non il fattore eziologico esclusivo dell'evento.
Il ricorso
La difesa dell'imputato contestava la responsabilità penale. In particolare, si doleva per non avere valutato la Corte di merito la "causalità della colpa" e, cioè, se le regole violate fossero preordinate proprio a prevenire l'evento verificatosi. In realtà, secondo la difesa, le norme precauzionali previste nel manuale di istruzione della pompa carrata erano finalizzate a prevenire il rischio che l'urto del braccio meccanico contro ostacoli provocasse la caduta di detti ostacoli (es. ponteggi) o persone ovvero si determinasse la rottura del braccio stesso, ma non avevano considerato in alcun modo la possibilità della rottura della valvola, sicché l'evento era del tutto imprevedibile e, quindi, non poteva addebitarsi al datore di lavoro un accadimento che neanche le norme precauzionali di istruzione avevano previsto. Inoltre, secondo profilo di doglianza, si contestava l'accertamento svolto in sede di merito sulla configurabilità del rapporto di causalità. Invero, a giudizio della difesa, i giudici del merito avevano disposto l'inoltro degli atti al P.M., per procedere eventualmente nei confronti del progettista e costruttore della pompa, in ragione del fatto che la valvola di blocco non era protetta e quindi era vulnerabile durante l'uso del braccio in occasione di urti accidentali. Ebbene tale circostanza, lungi dall'essere una concausa del sinistro, era l'unica e determinante causa dell'infortunio mortale, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e l'evento, degradando l'agire di quest'ultimo ad occasione ma non a causa del sinistro.
La decisione della Cassazione
La Corte, nel rigettare i motivi di ricorso, ha confermato la correttezza del percorso logico ¿ giuridico seguito dai giudici di merito. Quanto al primo motivo di doglianza (mancanza di prevedibilità dell'evento), bene ha osservato la Corte che l'oggettiva violazione della regola cautelare da sola non basta ad integrare la colpa penalmente rilevante, essendo necessaria la prevedibilità dell'evento che fornisce una connotazione soggettiva e non solo normativa a tale elemento costitutivo del reato.
Perché versi in colpa è necessario, quindi, che l'agente non solo violi una norma cautelare, ma che possa prevedere (con valutazione effettuata ex ante) che detta violazione possa provocare un determinato evento. Il problema che si pone ¿ in questo come in altri casi - è stabilire quale sia il parametro a cui rifarsi per valutare la prevedibilità. In tale caso, osservano gli ermellini, il punto di riferimento è la figura del c.d. agente modello, non inteso come l'uomo medio, in quanto la pretesa della sua diligenza deve essere rapportata al tipo di attività da svolgere ed all'onere, come nel caso che ci occupa, di informarsi sui rischi della sua attività.
Ciò premesso, ricordano i giudici di Piazza Cavour come la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ha statuito che ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, ma non necessita che l'agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. pen., Sez. 4, n. 5919 del 19/05/1992, R. e altri, in Ced Cass. 191809; Sez. 4, n. 5037 del 6/02/2001, C. e altri, in Ced Cass. 219426; Sez. 4, n. 21513 del 22/05/2009, S., in Ced Cass. 243983).
Più specificamente, è stato affermato che "In tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione" (Cass. Pen., Sez. 4, n. 4675 del 6/02/2007, B., in Ced Cass. 235660).
Ne consegue, dunque, per la Corte, che correttamente è stata ritenuta in capo all'imputato la prevedibilità dell'evento e, quindi, la colpa, perché a tal fine non è necessario che l'agente si sia rappresentato o fosse in grado di rappresentarsi tutte le conseguenze della sua condotta, posta in essere in violazione delle regole cautelari, ma è sufficiente che egli fosse in grado di rappresentarsi la potenzialità lesiva e quindi di rappresentarsi una serie indistinta di danni. Nel caso di specie, l'imputato ben poteva rappresentarsi che l'interferenza del braccio della gru con i ponteggi avrebbe potuto determinare una situazione di pericolo foriera di danni a cose o persone.
Quanto, poi, al secondo motivo di impugnazione (presunta mancanza di nesso causale), viene in rilievo l'art. 41 c.p.: in sostanza, la difesa si lamenta per non avere il giudice di merito ritenuto l'assenza di protezione della valvola e, quindi, la sua vulnerabilità agli urti, una causa preesistente da sola idonea a determinare l'evento. Anche tale prospettazione è destituita di fondamento. I giudici di legittimità, infatti, con orientamento consolidato hanno statuito che sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 5, n. 11954 del 26/03/2010, P., in Ced Cass. 246549).
Nel caso di specie, in sede di merito, pur riconoscendosi alla causa preesistente, costituita dal difetto di protezione della valvola, un'efficacia causale (tanto che è stata disposta la trasmissione di copia degli atti al P.M. per eventuali iniziative nei confronti del costruttore), si è tuttavia ritenuta determinante eziologicamente la negligente condotta dell'operatore all'autopompa il quale, attraverso uno scorretto utilizzo della gru, in violazione di regole cautelari specifiche e di ordinaria prudenza, ha determinato il contatto del braccio della gru con il ponteggio, ponendo in essere in tal modo una ineliminabile condizione determinativa dell'evento, senza la quale esso non si sarebbe verificato pur in presenza della indicata causa preesistente.
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 5/5/2011, n. 17442
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