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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Sorveglianza sanitaria

Le modifiche all'attività del medico competente nel correttivo al t.u.

Gabriele Campurra

Regime sanzionatorio

 

Si riportano in Tabella 1 le principali sanzioni riguardanti la sorveglianza sanitaria, così come modificate dal D.Lgs. n. 106/2009.
Può infine essere utile un’analisi dettagliata delle sanzioni previste per il medico competente, integrate con i singoli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 (Tabella 2).

 

Tabella 1 - Principali sanzioni riguardanti la sorveglianza sanitaria

 
D.Lgs. n. 81/2008
Inosservanza sanzionata
Sanzione
Datore di lavoro e dirigente
Art. 18, comma 1, lett. a
Nomina del medico competente
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Art. 18, comma 1, lett. g
Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Art. 18, comma 2
Fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni sui rischi
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
Lavoratore
Art. 20, comma 2, lett. b)
Obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro

 

Tabella 2 – Regime sanzionatorio dell’attività del medico competente

Articolo 58
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
 
1. Il medico competente:
 
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
 
1. Il medico competente:
 
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
(Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
 
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
 
 
1. Il medico competente:
 
 
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, ...
(arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)
 
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
 
 
1. Il medico competente:
 
 
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)
 
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
 
 
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000)
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
 
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro)
a) Abrogata
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ Allegato 3a e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro)
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro)
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
Articolo 220 (agenti fisici)
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
 
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro 400 a euro 1.600 per la violazione degli articoli 185 e 186.
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
(arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)
 
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
 
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
(arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)
Articolo 264 (Sostanze pericolose)
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
 
1. Il medico competente è punito: con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo e 6, 230 e 242, comma 4;
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.
(arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro)
 
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
 
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
(arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro)
 
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
 
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
(arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro)
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
 
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c).
(arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro)
Articolo 284 (Agenti biologici)
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
 
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
(arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro)

25/11/2009
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