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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
In GU il regolamento attuativo

Nasce il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti (registro PRTR)

di Claudio Bovino
Il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 - in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 (regolamento E-PRTR), relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituisce il "Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti"(anche denominato Registro PRTR). Alla stregua di ciò, il D.P.R. n. 157/2011 - in vigore dal prossimo 11 ottobre - detta le regole per individuare le autorità competenti in materia, gli obblighi dei gestori, i contenuti della comunicazione, nonchè la pubblicità dei dati e alla sensibilizzazione del pubblico.

Le disposizioni del decreto

Il D.P.R. n. 157/2011 istituisce il nuovo “Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti” (Pollutant Release and Transfer Register, da cui registro PRTR), venendo così quasi a completare il quadro di interventi predisposti dal MATTM per dare attuazione, a livello nazionale, al Regolamento (CE) n.166/06.

Risulta, infatti, in corso di preparazione un DLgs che introdurrà un apparato sanzionatorio da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento E-PRTR (da European Pollutant Release and Transfer Register), secondo quanto disposto dall’art. 20 del Regolamento (CE) n.166/06.

Il D.P.R. n. 157/2011, in sintesi, istituisce il registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti.

Le informazioni contenute nel PRTR nazionale riguardano i complessi produttivi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento E-PRTR ) e le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo, i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i trasferimenti fuori sito di rifiuti prodotti dagli stessi.

Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione (denominata dichiarazione PRTR) che i complessi che svolgono una o più attività dell’Allegato I del Regolamento E-PRTR possono dover presentare annualmente.

La dichiarazione PRTR riguarda informazioni:

- per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte;

- sulle emissioni in aria, acqua e suolo di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;

- sui trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;

- sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.

La dichiarazione PRTR deve essere presentata ogni anno secondo la tempistica prevista dal D.P.R. n. 157/2011 e, in continuità con la dichiarazione INES, avviene esclusivamente per via telematica e con firma digitale (mediante smart-card, business key, ecc.).

La procedura on line per la dichiarazione e ogni informazione utile al riguardo sono reperibili sui siti dell’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Come si è detto il regolamento contenuto nel nuovo D.P.R. n. 157/2011 - proposto dal MATTM di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – mira a disciplinare le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 con riferimento a:

a) individuazione delle autorità competenti;

b) obblighi dei gestori;

c) contenuti della comunicazione;

d) pubblicità dei dati e sensibilizzazione del pubblico.

Autorità competenti

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 157/2011, il MATTM è l’autorità competente per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 1 del regolamento E-PRTR (si tratta delle comunicazioni annuali che i gestori devono effettuare in caso di svolgimento di attività che superino le soglie di capacità applicabili): in tale compito il MATTM si avvale dell'ISPRA (Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale).

Il successivo comma 2 dell’art. 3, D.P.R. n. 157/2011 precisa che le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori sono:

a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attività di cui all'allegato VIII al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (c.d. “terzo decreto correttivo” al D.Lgs. n. 152/2006 in materia di AIA), la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;

b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità da questa prevista, salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato (deve essere notificata al MATTM e all'ISPRA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 157/2011).

Entro il 30 settembre di ogni anno, le suddette autorità (diverse dal MATTM) trasmettono all'ISPRA un rapporto di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all'allegato II al D.P.R. n. 157/2011.

Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al D.P.R. n. 157/2011. Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento E-PRTR, gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutti i suddetti dati mediante trasferimento elettronico: in questo caso l'autorità competente è il MATTM che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'IPSRA gli comunica entro il 31 gennaio di ogni anno. L'ISPRA dovrà, quindi, predisporre una relazione di sintesi – da inviare anch’essa entro il 31 gennaio di ogni anno – dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti.

Obblighi dei gestori

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di comunicazione (di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006) invia le informazioni richieste con riferimento all'anno precedente all'ISPRA e all’autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. n. 157/2011. Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.

Pubblicità dei dati e sensibilizzazione: il “Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti”

Il MATTM e l'ISPRA devono assicurare, nel rispetto del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati in materia di inquinanti.

A tale fine il comma 2 dell’art. 5, D.P.R. n. 157/2011, istituisce il “Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti” aperto alla consultazione elettronica.

Tale registro è gestito e aggiornato annualmente dall'ISPRA il quale, insieme al MATTM, deve promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo sia al Registro europeo 166/2006 e sia al nuovo Registro nazionale in parola, garantendo la disponibilità di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute: il formato, i contenuti e le modalità per una più ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale saranno stabiliti da un futuro decreto del MATTM.

Allegati

Vi sono due allegati al D.P.R. n. 157/2011:

- l’Allegato I è dedicato al Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR; indica (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, secondo capoverso, del D.P.R. n. 157/2011), i criteri e il formato per la valutazione della qualità delle dichiarazioni e lo schema per la compilazione del rapporto di valutazione;

- l'Allegato II riporta le “Linee guida e il Questionario per la dichiarazione PRTR”, stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della dichiarazione PRTR e si compone a sua volta di due parti, le linee guida per la dichiarazione PRTR e il questionario per la dichiarazione PRTR

Il Registro E-PRTR

A livello europeo, il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (c.d. “Registro E-PRTR”) costituisce l’evoluzione del Registro EPER e consiste in un sistema informativo che, sulla base di un reporting periodico operato dalle strutture produttive, raccoglie e rende accessibili al pubblico informazioni qualitative e quantitative relative ai rilasci di sostanze inquinanti nell’ambiente.

Il Registro E-PRTR nasce grazie al “Protocol on PRTRs”, firmato nel 2003 nell’ambito della Convenzione UNECE sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia di ambiente (c.d. “Convenzione di Aarhus” del 1999).

L’istituzione ufficiale del Registro E-PRTR e la sostituzione del precedente Registro EPER, è stata operata dal Regolamento (CE) n. 166/2006.

La frequenza della raccolta dati - relativi ai 27 Stati membri - e della loro comunicazione alla Commissione Europea è annuale, mentre la messa a disposizione del pubblico viene realizzata al termine delle procedure di validazione da parte delle autorità competenti.

Dal 9 novembre 2009 è disponibile on-line il portale del registro E-PRTR, realizzato dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, che viene pertanto alimentato con i dati trasmessi dai singoli impianti industriali sulle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell'acqua e nel suolo rilasciate in tutta Europa (nei paesi dell'UE nonché in Islanda, in Liechtenstein e in Norvegia.). Vi figurano i dati annuali relativi a 91 sostanze e ad oltre 24.000 complessi operanti in 65 attività economiche.

Dalla Dichiarazione INES alla Dichiarazione E-PRTR

La prima esperienza a livello europeo tesa a realizzare un vero e proprio registro integrato delle emissioni inquinanti è stata rappresentata dal registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register), nato nell’ambito della Direttiva 96/61/CE e divenuto operativo a partire dal 2003.

A livello italiano, al fine di allinearsi all’iniziativa europea EPER, il MATTM ha realizzato il registro nazionale delle emissioni inquinanti denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti), in particolare con riferimento alle emissioni in aria e acqua derivanti dalle attività industriali IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), e cioè:

- attività energetiche;

- produzione e trasformazione di metalli;

- attività industriali relative ai prodotti minerari;

- attività industriali chimiche;

- gestione dei rifiuti;

- altre attività simili.

In base a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, il DPCM 24 dicembre 2002 ha integrato la Dichiarazione INES nel Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)

Successivamente la materia è stata disciplinata con il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, cui è seguita la circolare 29 aprile 2009 del MATTM, in base alla quale è stata prevista al 31 maggio 2009 la scadenza per la trasmissione dei dati 2008, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006. Tali dati costituiscono il contenuto informativo della dichiarazione E-PRTR che ha così sostituito la dichiarazione INES (tant’è che nella pratica si parla di comunicazione E-PRTR quale “ex dichiarazione INES” o “ex Comunicazione IPPC”).

I soggetti obbligati alla dichiarazione E-PRTR sono tutti i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 166/2006, allorquando siano superate le soglie ivi indicate. L’unità dichiarante è il complesso IPPC, cioè la struttura industriale (o più genericamente produttiva) formata da uno o più impianti nello stesso sito, nei quali stesso operatore svolge una o più attività.

La presentazione della dichiarazione E-PRTR deve essere assolta esclusivamente per via telematica e utilizzando la firma digitale, tramite il sito, con scadenza prevista per il 30 aprile di ogni anno (eventuali modifiche delle date o delle modalità di presentazione vengono rese note, di solito, dal MATTM tramite apposite circolari).

Tra i link utili si segnalano seguenti: www.dichiarazioneines.it/homepage.asp www.eper.sinanet.apat.it/site/it-IT/; http://prtr.ec.europa.eu/

29/09/2011
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