Si tratta oramai di un caso più unico che raro, poiché oggi tutte le attività dotate di norma tecnica specifica sono state coperte da decreti ministeriali, i quali da un punto di vista gerarchico hanno un peso decisamente superiore alle lettere circolari. La legislazione attualmente in vigore in materia è la seguente:
- circolare del Ministero dell’Interno 3 luglio 1967, n. 75
- lettera circolare del Ministero dell’Interno 17 febbraio 1975, n. 5210/4118/4
- lettera circolare del Ministero dell’Interno 25 giugno 1977, n. 13748/4147
- lettera circolare del Ministero dell’Interno 25 gennaio 1999, n. 80/4147 sott. 4.
Inoltre bisogna ricordare che i negozi sono soggetti ad ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), secondo il D.M. 16 febbraio 1982, nel caso dell’ “Attività 87: locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi”.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 m2.
Si riconferma una tendenza già espressa all’interno di decreti che coprono altri campi: la regola tecnica va applicata alle nuove attività (attenzione: si intendono tali anche quelle che, pur operativamente esistenti, non hanno mai eseguito pratica di parere di conformità), mentre è facoltà delle attività seguenti la sua applicazione:
- sia già stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
La regola tecnica dovrà altresì essere applicata nel caso di interventi di ristrutturazione su attività esistenti, qualora comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume. In tali casi le disposizioni previste si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume (salvo che l'aumento di volume sia superiore al 50% della volumetria esistente; in tal caso si dovrà adeguare l’intera attività).
Per i centri commerciali nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.
Le attività preesistenti al decreto continuano a essere governate dalle citate circolari del 1967 e del 1975, per le parti in esse ricomprese (cioè quelle non ivi citate vanno ascritte al decreto attuale). Inoltre, caso particolare, non vengono abrogate le circolari, che mantengono i loro effetti per i punti specificamente espressi nel decreto.
Il provvedimento entra in vigore il 12 settembre 2010.