La legge n. 136/2010 intitolata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ha introdotto modifiche in merito alle caratteristiche che deve avere la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 2008 n. 81 per i lavoratori che operano in regime di appalto e subappalto. L'art. 5 della legge n. 136/2010 risulta formulato in maniera contraddittoria - in modo da renderne incerto il campo di applicazione - poiché non risulta chiaro se l'obbligo di integrazione dei dati contenuti nel tesserino di riconoscimento riguardi soltanto i cantieri, così come specificato dalla rubrica, intitolata "identificazione degli addetti nei cantieri", oppure se debba essere esteso a tutti gli appalti e subappalti eseguiti in qualsiasi settore
Con la pubblicazione sulla G.U. del 23 agosto 2010 n. 196 della legge n. 136/2010 intitolata “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” sono state introdotte modifiche in merito alle caratteristiche che deve avere la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 2008 n. 81 per i lavoratori che operano in regime di appalto e subappalto.
Originariamente la necessità di dotare i lavoratori del tesserino di riconoscimento è stato previsto per il settore edile dall’art. 36 bis, comma 3, del decreto - legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, la cui finalità era quello di arginare il fenomeno del lavoro nero e, conseguentemente, l’elevata incidenza degli infortuni sul lavoro, consentendo in tal modo agli organi di vigilanza in materia di lavoro l’immediata identificazione e riconoscibilità del personale impiegato nei cantieri edili.
Con la circolare n. 29 del 28 settembre 2006 il Ministero del Lavoro è opportunamente intervenuto a delimitare l’ambito di applicazione della disposizione chiarendo che esso doveva essere individuato in riferimento a tutte le imprese che svolgevano le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 494/1996.
Qualche dubbio, tuttavia, era rimasto in ordine all’osservanza dell’obbligo de quo da parte dei dipendenti delle imprese impiantistiche che in concreto svolgevano la loro attività anche in luoghi diversi dai cantieri edili, quali a titolo esemplificativo, condomini, abitazioni, strutture industriali.
Sulla questione il Ministero ha puntualizzato, con la risposta ad interpello n. 22/2007 del 14 agosto 2007, che l’obbligo di munire i lavoratori della predetta tessera di riconoscimento – ovvero di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti - sussiste unicamente allorché l’attività sia svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del citato Allegato I del D. Lgs. 494/1994.
Per effetto dell’art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 l’obbligo di dotare della tessera di riconoscimento non è stato più limitato al settore edilizio, così come previsto inizialmente dalla legge di conversione del Decreto Bersani, ma è stato esteso a tutte le imprese che operano in regime di appalto o subappalto, in qualsiasi settore. Infine, è intervenuto sul punto anche il Testo Unico in materia di sicurezza, D. Lgs. n. 81/2008, che ha “istituzionalizzato” la predetta prescrizione annoverandola espressamente tra gli obblighi gravanti sul datore di lavoro e sul dirigente. Difatti, l’articolo 18, comma 1, lettera u), del citato decreto legislativo, sancisce l’obbligo, per tutte le imprese che operano in regime di appalto o di subappalto, di fornire al proprio personale una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con l’indicazione delle generalità sia del lavoratore che del datore di lavoro. Questo obbligo ha portata generale e, pertanto, trova applicazione per tutte le imprese private o pubbliche che operano in regime di appalto o di subappalto con conseguente estensione del precetto, in assenza di una disciplina ad hoc, anche ai cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV, Capo I.
L’articolo 20, comma 3, del citato decreto dispone, altresì, che l’obbligo di esporre la tessera di riconoscimento incombe sui lavoratori, dipendenti di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto. Secondo il successivo articolo 21, comma 1, lettera c), anche i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora la loro prestazione sia effettuata in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. E’ ictu oculi che tale disposizione si applica ai soli appalti e subappalti “interni” alla sede produttiva del committente, escludendo gli appalti che sono eseguiti autonomamente e direttamente presso la sede dell’appaltatore o subappaltatore.
E’ indubbio, pertanto, che la ratio della norma è stato quello di rendere più agevoli le operazioni di accertamento da parte degli organi di vigilanza in materia di lavoro per l’individuazione immediata del personale impiegato in contesti organizzativi particolarmente complessi e caratterizzati dalla compresenza, nello stesso luogo di lavoro, di lavoratori, appartenenti a diversi datori di lavoro. Ad un’attenta lettura si rileva che tale disposizione contempla un duplice precetto; da un lato la necessità per il datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento, dall’altro il corrispondente obbligo in capo al singolo lavoratore di esporlo in modo chiaro durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tale circostanza risulta rafforzata dalla previsione di sanzioni poste a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore per le violazioni dei predetti obblighi.
Per quanto attiene l’apparato sanzionatorio una recente modifica, nata dall’esigenza di eliminare all’interno del D.Lgs. 81/2008 una duplicazione nelle sanzioni previste per la fattispecie in esame, è stata apportata dal comma 12 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, che sopprimendo alcune parole contenute nell’art. 55, comma 4, lett. h), del d.lgs. 81/2008, relativo alle sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente, ha abolito la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.500 e 10.000 euro per la violazioni degli obblighi di cui all’ art.18, comma 1, lettera u), del medesimo decreto.
Tale obbligo, previsto anche dal comma 8 dell’art. 26 del T.U., resta comunque sanzionato ai sensi della successiva lett. m) del citato art. 55, comma 4, che prevede sempre a carico del datore di lavoro o del dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria di importo che va da un minimo edittale di 100 euro a un massimo edittale di 500 euro per ciascun lavoratore coinvolto.
Inoltre, al fine di rafforzare il precetto, è stata prevista dal legislatore una sanzione amministrativa anche a carico del lavoratore, qualora munito del badge non lo esponga: in questo caso la sanzione comminata varia da un importo minimo edittale di 50 euro a quello massimo di 300 euro: quest’ultima sanzione si applica anche ai lavoratori autonomi, che hanno l’obbligo di provvedervi per proprio conto. Entrambe le sanzioni non sono diffidabili ex art. 13, del D.lgs. 124/2004, con la conseguente impossibilità, per il trasgressore, di essere ammesso al pagamento del minimo edittale.
Con l’articolo 5 della legge n. 136/2010, rubricato “identificazione degli addetti nei cantieri”, il legislatore è ancora intervenuto sugli strumenti di riconoscimento dei lavoratori nel caso in cui svolgano la propria attività in regime di appalto o subappalto.
Pertanto, la tessera di riconoscimento, prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81/2008, deve contenere, a partire dal 7 settembre 2010, oltre ai dati già previsti, - fotografia del lavoratore, generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita), generalità del datore di lavoro (nome o ragione sociale) - anche la data di assunzione del lavoratore e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere, oltre alla fotografia e alle generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita), anche l’indicazione del committente. Questa disposizione fa riferimento esplicitamente soltanto ai lavoratori autonomi, che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, mentre non contempla altri soggetti che spesso lavorano in regime di subappalto e che, in alcuni casi, possono anche stipulare contratti di appalto, come ad esempio i componenti dell’impresa familiare, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Occorre precisare che l’art. 5 della legge n. 136/2010 risulta formulato in maniera contraddittoria – in modo da renderne incerto il campo di applicazione – poiché non risulta chiaro se l’obbligo di integrazione dei dati contenuti nel tesserino di riconoscimento riguardi soltanto i cantieri, così come specificato dalla rubrica, intitolata “identificazione degli addetti nei cantieri”, oppure se debba essere esteso a tutti gli appalti e subappalti eseguiti in qualsiasi settore.
La questione sul rapporto tra la rubrica di un articolo e il contenuto dell’articolo è stata oggetto di dibattito in passato sia in dottrina che in giurisprudenza. Nel caso di specie, autorevole dottrina (Bacchini), richiamando“ il principio secondo il quale sebbene la rubrica (o il titolo) di un articolo o di una legge non costituiscano tecnicamente parte integrante del precetto normativo da applicare (rubrica legis non est lex) e non abbiano forza cogente per l’interprete, esse tuttavia non possono considerarsi completamente prive di significato e ciò in particolare nel caso in cui si debba compiere (come in questo caso) una scelta di qualificazione del regime giuridico di un istituto con i conseguenti riflessi anche di carattere terminologico (Corte Cost. 86/108)” - sostiene che “le modifiche sugli elementi del tesserino di riconoscimento, si applicano in linea con i principi ermeneutici generali e così come è specificato dalla rubrica dell’art. 5, della legge n. 136/2010, al solo fine di individuare gli addetti nei cantieri (temporanei o mobili, ossia edili o d’ingegneria civile)”.
Tale orientamento è condivisibile dal momento che non si può prescindere totalmente dal contenuto della rubrica, qualora tra la rubrica dell’articolo e il contenuto dello stesso non ci sia alcuna contraddizione o contrasto logico, come nella fattispecie de qua dove, a rigore, la specificazione contenuta nella rubrica assolverebbe la funzione di facilitare l’interprete nell’individuare e delimitare i destinatari del precetto dell’art. 5.
Rammentando, infine, il pensiero del Giudice Giovanni Falcone secondo il quale “ la mafia non è affatto invincibile, ma è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.
Piuttosto rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle Istituzioni” ritengo che un segnale delle Istituzioni in materia di lotta alla mafia possa essere rappresentato dalla legge n. 126.
In realtà, si tratta di un ampia delega che consentirà al Governo di approntare gli strumenti più idonei (ieri il piano di sicurezza, oggi il tesserino di riconoscimento) per colpire e - mi auguro - sconfiggere il punto nevralgico delle organizzazioni criminali: ossia la loro forza economica ormai sempre più dominate all’interno del mercato edilizio e nel settore degli appalti pubblici e privati.
Le considerazioni espresse nell’articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione.