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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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L'Opinione
Sulla tracciabilità dei rifiuti

Osservazioni al decreto SISTRI

Stefano Maglia e Miriam Viviana Balossi

Alcune criticità

Tutto ciò premesso, si dà conto di alcuni aspetti problematici che sono stati riscontrati in una prima analisi del sistema.
Il Sistri, per come è strutturato, non garantisce al produttore del rifiuto la certezza che il gestore individuato sia idoneo ed autorizzato[1] a gestire legittimamente il tipo di rifiuto ad esso conferito. La mancanza di questa certezza si riverbera anche sul rapporto tra il produttore del rifiuto ed il trasportatore prescelto: infatti, il sistema non garantisce che il soggetto trasportatore abbia i necessari titoli abilitativi relativi alla tipologia del rifiuto trasportato ed al relativo codice Cer.
Per ciò che riguarda i destinatari sopra ricordati, bisogna rammentare che il D.M. qui in commento non può identificare dei soggetti obbligati diversi da quelli di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (tale rilievo riguarda in particolare il terminalista concessionario dell’area portuale e i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, coinvolti dal decreto nel caso di trasporto intermodale di rifiuti).
Per completezza, si rammenta che l’art. 4 delle disposizioni sulle leggi in generale (cd. Preleggi al Codice Civile) dispone che “i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”, sicché i contrasti tra norme legislative e regolamentari si risolve sulla base del principio di sovraordinazione, nell’ambito della gerarchia delle fonti, della norma di legge su quella regolamentare.
Contrariamente al dichiarato intento di semplificazione, nel Sistri sono previsti ben sette stati fisici differenti relativi alla natura del rifiuto conferito, a differenza di quanto previsto attualmente nel formulario dove essi sono quattro: solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile, liquido.
Dal 2011 il MUD (nei termini di cui all’art. 189, D.Lgs. n. 152/2006) non avrà più ragione di esistere: i soggetti obbligati ad aderire al sistema Sistri, infatti, non saranno più tenuti alla compilazione del MUD. Ad ogni buon conto, tutti i soggetti non contemplati nell’adozione del sistema del Sistri, saranno sempre tenuti alla compilazione del formulario, ma non è ancora certo se gli stessi soggetti saranno ancora obbligati alla compilazione del MUD.
In particolare, visto che l’art. 12 (disposizioni transitorie), comma 2, dispone che:
    “per un mese successivo all’operatività del Sistri come individuata dagli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”,
che cosa accadrà il 30 aprile 2010?
Tendenzialmente si dovrà presentare il tradizionale MUD 2010 relativo ai dati del 2009.
Anche per evitare equivoci, il legislatore avrebbe potuto inserire già in questa sede una norma di coordinamento. Rimane comunque da capire che cosa si dovrà fare nel 2011 con riferimento ai primi mesi del 2010 …
E ancora: trascorso questo mese transitorio di doppia operatività (Sistri e adempimenti di cui agli artt. 190 e 193, registro di carico e scarico e formulario), che cosa ne sarà di questi adempimenti documentali? Per esempio: in tutti i casi di obbligati al formulario, ma non al MUD, cosa accadrà? E soprattutto, come verranno gestiti i carichi e gli scarichi interni di un impianto?
Relativamente al formulario, si tenga presente che anche con il Sistri i rifiuti viaggeranno con un documento cartaceo: esso sarà denominato scheda Sistri – Area Movimentazione (e non più formulario di trasporto) ex art. 5, commi 8 e 13. E, in un’ottica di coordinamento con le altre discipline, anche per mettere fine agli interrogativi degli operatori e alle loro richieste di chiarimento, il decreto prevede che:
    “tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto i cui all’articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al D.M. 30 giugno 2009, n. 554”.
Quid iuris dei trasporti transfrontalieri di rifiuti? A che risulti, l’unica previsione al riguardo è contenuta nell’art. 5, comma 9[2], che si occupa solo dell’ipotesi delle spedizioni transfrontaliere dall’Italia, con la precisazione che il produttore dovrà inserire il documento di movimento di cui al Regolamento (Ce) n. 1013/2006, rigorosamente in formato pdf, nel sistema Sistri. E quelle in ingresso, quando varcheranno i confini nazionali, che documenti utilizzeranno? Presumibilmente si manterrà il sistema documentale attuale. Anche, per le spedizioni in uscita, sarà curioso osservare l’operatività del sistema negli altri Paesi che non hanno il Sistri …
Invece per quanto riguarda il trasporto di sottoprodotti di origine animale, normativa dotata di una sua disciplina specifica e che meriterebbe un opportuno coordinamento, il decreto non dice nulla a tal proposito.
Un altro rilievo di cui non si può dar conto concerne gli intermediari: oltre a quanto scritto nelle pagine precedenti in ordine alla loro definizione di origine europea, si precisa che, pur essendo tra i soggetti obbligati, non è ancora chiaro come avranno accesso al sistema.
L’art. 5, comma 5 prevede in generale che:
“i commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) ineriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda Sistri Intermediari le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione della transazione stessa”.
L’art. 6, comma 4 contempla l’ipotesi che uno dei soggetti obbligati si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari (per i più svariati motivi: furto, perdita, distruzione, danneggiamento o malfunzionamento). In tal caso, la compilazione della scheda sarà effettuata su una copia in bianco: tale documento sostitutivo, quindi, non sarà né vidimato né numerato e, quindi, potrà essere facilmente occultato.
Infine, come già riscontrato da altri commentatori[3], nel testo del decreto non si rinvengono disposizioni sanzionatorie per quei soggetti che non rispettano le regole imposte dal sistema, con il rischio che le norme ivi contenute rimangano mere raccomandazioni rimesse alla buona volontà degli operatori. Al riguardo, nelle interviste alla stampa rilasciate dal Ministro non si tace tale aspetto: a che risulti, il sistema sanzionatorio è ancora in fase di elaborazione e sarà contenuto nella legge di recepimento delle direttive europee, e segnatamente di quella sui rifiuti[4] (cd. Legge comunitaria).
A parte una personale considerazione secondo la quale questa non risulta essere la sede più opportuna per le disposizioni sanzionatorie ad un decreto statale, ora che il D.M. è in vigore, quando lo saranno anche le sue sanzioni? Anche perché, è il caso di ricordarlo, se qualche operatore non si dota del sistema o non accende il dispositivo, nessuno potrà controllare quel trasporto e, si rammenta, che ciò che viene appunto controllato e tracciato è il veicolo durante il trasporto, e non il rifiuto in sé stesso.
 


[1] Al riguardo, si rimanda all’articolato concetto di corresponsabilità ed alle implicazioni che ne derivano ex art. 178, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.
[2] Art. 5, comma 9:
      “Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato pdf il documento di movimento di cui al Regolamento Ce n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall’impianto di destinazione”.
[3] Si veda:
M. Santoloci, Nasce il Sistri: una vera rivoluzione copernicana nel sistema del trasporto dei rifiuti o una operazione cartacea di facciata?, in http://www.dirittoambiente.it
[4] Si vedano:
      Il ministro Prestigiacomo: un colpo alle ecomafie, in Il mattino, 14 gennaio 2010, pag. 40;
      Ecco il sistema satellitare, senza sanzioni contro chi non ci sta, in Terra, 14 gennaio 2010, pag. 1.
18/05/2010
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