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L'Opinione
In G.U. il decreto

Sanzioni per chi viola le disposizioni su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele

di Giuseppina Paolantonio
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 che istituisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. Le disposizioni sanzionatorie entrano in vigore il 30 novembre.

Ai fini dell'applicazione del decreto si intende per:

a) etichetta trasporto: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni per il trasporto di merci pericolose;

b) etichetta: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni del regolamento.

Interessante notare che la definizione "etichetta trasporto" non è mai utilizzata in tutto il regolamento.

Il Regolamento CLP (Reg. n. 1272/2008/CE), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, ha recepito i criteri di classificazione armonizzati definiti nell’ambito in ambito ONU dal programma GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), in corso di implementazione in diversi paesi a livello internazionale.

Il sistema delineato dal CLP va a sostituire, gradualmente, i criteri precedentemente dettati:

- per le sostanze pericolose dalla Direttiva 67/548/CEE (cosiddetta DSP), i nuovi criteri sono già obbligatori dallo scorso 1 dicembre 2010;

- per i preparati pericolosi (oggi definiti “miscele”) dalla Direttiva 1999/45/CE (cosiddetta DPP), i nuovi criteri sono obbligatori a partire dal 1 giugno 2015.

Ora, attraverso il D.Lgs. n. 186/2011, sono state definite le relative sanzioni, che sono inquadrate nel seguente prospetto accanto alle corrispondenti disposizioni del CLP:

Le autorità competenti individuate per la vigilanza sono le medesime già operative sulla tematica del Regolamento REACh: dunque, nella maggior parte delle regioni e province autonome, le ASL e le ARPA territoriali, a cui si affiancano – per i flussi inerenti le frontiere – l’Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF).

È tra l’altro da segnalare che la Regione Lombardia con Decreto n. 10009 ha approvato il 28 ottobre 2011 il documento “Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia”.

Si ricorda che le disposizioni inerenti la classificazione presentano riflessi sulla possibilità di regolare immissione in commercio: oltre alla possibilità di vedersi comminare una o più sanzioni, la commercializzazione (fabbricazione; importazione nel territorio UE; distribuzione) di un prodotto chimico in violazione delle regole definite dal CLP non è legale fino a regolarizzazione della situazione.

Considerando la complessità del nuovo sistema delineato dal CLP e le criticità già evidenziate dall’Unione Europea rispetto alla comprensione ed adozione del sistema da parte delle imprese medio-piccole, nello scorso aprile è stata emanata una “Guida all’etichettatura e all’imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008” emessa da ECHA giunge al momento opportuno, in preparazione della più complessa procedura di riclassificazione delle miscele. Il recente documento orientativo non si limita a fornire indicazioni sull’etichettatura di pericolo ai sensi del CLP definiti dalle precedenti “Guida introduttiva al regolamento CLP” e “Guida all’applicazione dei criteri del regolamento CLP”, perché tratta in dettaglio e chiarisce ulteriormente l’applicazione e la disposizione degli elementi dell’etichetta CLP per le sostanze e le miscele.

Il contenuto della Linea Guida va inoltre a sostituire completamente la parte 5 (Etichettatura) e l’allegato V (Scelta dei consigli di prudenza) della precedente “Guida all’applicazione dei criteri del regolamento CLP” e tiene inoltre conto di alcune modifiche apportate al CLP originario attraverso regolamenti successivi.

22/11/2011
 
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