E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 che istituisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. Le disposizioni sanzionatorie entrano in vigore il 30 novembre.
Ai fini dell'applicazione del decreto si intende per:
a) etichetta trasporto: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni per il trasporto di merci pericolose;
b) etichetta: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni del regolamento.
Interessante notare che la definizione "etichetta trasporto" non è mai utilizzata in tutto il regolamento.
Il Regolamento CLP (Reg. n. 1272/2008/CE), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, ha recepito i criteri di classificazione armonizzati definiti nell’ambito in ambito ONU dal programma GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), in corso di implementazione in diversi paesi a livello internazionale.
Il sistema delineato dal CLP va a sostituire, gradualmente, i criteri precedentemente dettati:
- per le sostanze pericolose dalla Direttiva 67/548/CEE (cosiddetta DSP), i nuovi criteri sono già obbligatori dallo scorso 1 dicembre 2010;
- per i preparati pericolosi (oggi definiti “miscele”) dalla Direttiva 1999/45/CE (cosiddetta DPP), i nuovi criteri sono obbligatori a partire dal 1 giugno 2015.
Ora, attraverso il D.Lgs. n. 186/2011, sono state definite le relative sanzioni, che sono inquadrate nel seguente prospetto accanto alle corrispondenti disposizioni del CLP:
Le autorità competenti individuate per la vigilanza sono le medesime già operative sulla tematica del Regolamento REACh: dunque, nella maggior parte delle regioni e province autonome, le ASL e le ARPA territoriali, a cui si affiancano – per i flussi inerenti le frontiere – l’Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF).
È tra l’altro da segnalare che la Regione Lombardia con Decreto n. 10009 ha approvato il 28 ottobre 2011 il documento “Linee guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia”.
Si ricorda che le disposizioni inerenti la classificazione presentano riflessi sulla possibilità di regolare immissione in commercio: oltre alla possibilità di vedersi comminare una o più sanzioni, la commercializzazione (fabbricazione; importazione nel territorio UE; distribuzione) di un prodotto chimico in violazione delle regole definite dal CLP non è legale fino a regolarizzazione della situazione.
Considerando la complessità del nuovo sistema delineato dal CLP e le criticità già evidenziate dall’Unione Europea rispetto alla comprensione ed adozione del sistema da parte delle imprese medio-piccole, nello scorso aprile è stata emanata una “Guida all’etichettatura e all’imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008” emessa da ECHA giunge al momento opportuno, in preparazione della più complessa procedura di riclassificazione delle miscele. Il recente documento orientativo non si limita a fornire indicazioni sull’etichettatura di pericolo ai sensi del CLP definiti dalle precedenti “Guida introduttiva al regolamento CLP” e “Guida all’applicazione dei criteri del regolamento CLP”, perché tratta in dettaglio e chiarisce ulteriormente l’applicazione e la disposizione degli elementi dell’etichetta CLP per le sostanze e le miscele.
Il contenuto della Linea Guida va inoltre a sostituire completamente la parte 5 (Etichettatura) e l’allegato V (Scelta dei consigli di prudenza) della precedente “Guida all’applicazione dei criteri del regolamento CLP” e tiene inoltre conto di alcune modifiche apportate al CLP originario attraverso regolamenti successivi.