Tra le norme approvate dal Consiglio dei Ministri n. 8 del 23 dicembre 2011 hanno trovato posto anche delle nuove disposizioni relative all¿uso dei sacchetti biodegradabili ed al relativo divieto degli shopper inquinanti (in vigore dal 1° gennaio 2011), in modo da chiarire la normativa che regola la materia, dare un maggiore impulso alle filiere sostenibili e introdurre sanzioni più severe.
La proposta di chiarire il campo di applicazione della normativa in tema di sacchetti biodegradabili è stata portata in Consiglio dei Ministri da Corrado Clini, Ministro dell’Ambiente, e Corrado Passera, Ministro dello Sviluppo Economico. Sotto tale profilo, l’obiettivo dell’iniziativa del Governo è di riuscire effettivamente ad orientare i consumatori verso prodotti eco-sostenibili e, contestualmente, di dare impulso allo sviluppo della “green economy”, settore che si spera possa fare da traino per la crescita economica globale del paese. Rimane ovviamente confermato il bando per tutti i sacchetti di plastica dannosi per l’ambiente. Pertanto, le nuove norme approvate dal CdM del 23 dicembre 2011, da un lato, introducono sanzioni più rigorose per chi viola le nuove prescrizioni volte a tutelare l’ambiente e i consumatori, e dall’altro precisano che sarà consentita la commercializzazione dei soli sacchetti conformi alla normativa europea sulla biodegradabilità e anche dei sacchetti effettivamente riutilizzabili nel tempo. Tutto ciò in attesa dell’emanazione di un apposito decreto che delinei in modo definitivo la materia. In realtà, sul tema sono stati presentati due progetti di legge:
- Atto Senato n. 2703, “Disposizioni concernenti il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci”, presentato il 27 aprile 2011 da Francesco Ferrante;
- Atto Camera n. 4576, recante “Norme sulla commercializzazione e sulla promozione del reimpiego dei sacchi e degli imballaggi biodegradabili per l'asporto delle merci”, presentato da Ermete Realacci il 2 agosto 2011.
Il quadro normativo nazionale ed europeo
Secondo l’EPA, l’Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti, ogni anno, nel mondo, si consumano tra i 500 e i 1000 miliardi di sacchetti di plastica che si trasformano in centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti. Nella sola Europa, il consumo stimato si aggira attorno ai 100 miliardi circa di sacchetti di plastica. A livello europeo, il contesto normativo che disciplina la definizione, il campo di appartenenza e la gestione dei sacchi per l'asporto delle merci – per l’appunto, i sacchetti della spesa anche detti “shopper” – è definito dalla direttiva 94/62/CE (imballaggi e rifiuti di imballaggi). In particolare, l'articolo 3 della direttiva 94/62/CE stabilisce in cosa consista l'imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario (paragrafo 1), lettera c), cioè l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita, secondo criteri contenuti nel terzo comma lettera ii) e nel corrispondente allegato I, indicando che sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta sempre che svolgano la funzione di imballaggio (come i sacchetti o le borse di carta o di plastica). Da questo punto di vista, la disposizione italiana sul divieto di commercializzazione dei sacchi di plastica mira a conformarsi a principi e obiettivi di medio e lungo termine analoghi a quelli perseguiti dalla stessa direttiva 94/62/CE nel testo consolidato e più in generale dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE. Si tratta, in pratica, di prevenire la creazione di rifiuti, assicurare la crescita sostenibile, favorire il riutilizzo degli imballaggi o il riciclaggio biodegradabile dei relativi rifiuti nonché la riduzione delle emissioni climalteranti tramite l'uso di materiali di origine non petrolifera e la conservazione delle risorse naturali.
La messa al bando degli shopper inquinanti
Come è noto, in Italia il divieto di commercializzazione degli “shopper” non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Tale divieto era stato introdotto dall’art. 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con decorrenza 1° gennaio 2010, e successivamente spostato al 1° gennaio 2011 dall'art. 23, comma 21-novies del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. “decreto anticrisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), anche in considerazione della necessità di dare maggior tempo alle imprese interessate, a causa della mancata attuazione del programma sperimentale previsto dal predetto articolo 1, comma 1129. Infatti, la misura rientrava in un più ampio programma sperimentale a livello nazionale che, in base a quanto disposto dai commi 1129-1131, doveva partire dall'anno 2007 al fine di ridurre progressivamente la commercializzazione degli shopper non biodegradabili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Sul punto, il Ministero dello Sviluppo economico aveva tranquillizzato i commercianti, con un apposito comunicato stampa del 30 dicembre 2010, chiarendo che questi avrebbero potuto smaltire le scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, sempre che la cessione fosse fatta in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito.
Gli effetti del divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica
L’introduzione del divieto di commercializzare shopper di plastica nell’immediato ha dato luogo, essenzialmente, a due ordini di reazioni: da un lato, il plauso di quanti hanno riconosciuto il beneficio che la misura potrà portare in termini di difesa dell’ambiente, e dall’altro (Unionplast in testa), un grido dall’allarme levato in difesa delle aziende produttrici degli shopper di plastica, costrette a cambiare produzione e/o a riconvertirsi. Nella realtà di tutti i giorni molti consumatori hanno cambiato le loro abitudini ed hanno cominciato ad adoperare per la loro spesa sacchetti riutilizzabili (la c.d. sporta), eliminando in tal modo il problema a monte. Accanto a ciò, però, si deve registrare il preoccupante fenomeno della comparsa di shopper di dubbia legalità ed incerta provenienza, definiti biodegradabili sulla base di incerte o sconosciute norme tecniche o di autocertificazioni motivate da formule empiriche puramente presuntive e non dimostrate. Peraltro, non pochi sono stati quelli che hanno “smaltito” le loro giacenze facendosi pagare gli shopper non biodegradabili consegnati ai clienti. Una fotografia di tale fenomeno, da ultimo, è stata fornita dalla Risoluzione approvata in Commissione Ambiente (Atto Camera n. 7/00558 dell'11 aprile 2011 – “Chiarire quali siano i materiali che possono essere utilizzati per produrre e commercializzare imballaggi definibili biodegradabili”, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni). Per completezza, pertanto, si ricorda che la Risoluzione n. 7/00558, dopo aver sottolineato gli indubbi effetti distorsivi della concorrenza e lesivi dell’ambiente originati da siffatte condotte illecite, impegnava il Governo:
- ad adottare urgenti iniziative volte a chiarire quali siano i materiali che possono essere utilizzati per produrre e commercializzare imballaggi definibili biodegradabili, in particolare i sacchi per l'asporto delle merci, ivi compreso quelli monouso, definendo altresì quali siano le norme tecniche cui ci si debba conformare, a partire in particolare dalla norma EN 13432:2002 e favorendo in questo modo la possibilità di rendere obbligatorio che i produttori di tali imballaggi certifichino in maniera ufficiale la corrispondenza degli stessi imballaggi alle relative specifiche tecniche e che la suddetta certificazione sia rilasciata da enti qualificati e ad ogni modo accreditati; - ad effettuare campagne di informazione in favore dei consumatori e degli operatori su quali siano i sacchi da asporto biodegradabili che possono essere utilizzati ai fini dell'asporto delle merci e come debbano essere gestiti quando diventino rifiuti, se del caso prevedendo l'apposizione di particolari simboli distintivi sui diversi tipi di sacchi da asporto, finalizzati ad indicarne in maniera facilitata le modalità di dismissione in riferimento alla gerarchia di gestione dei rifiuti ad essi applicabile; - a favorire la nascita di settori produttivi innovativi nel campo degli imballaggi basati su materiali biodegradabili, tra cui i biopolimeri ottenuti da produzioni naturali rinnovabili, detti anche bioplastiche, che rispettino i criteri della sostenibilità e che diano prospettive di crescita e sviluppo ai nostri operatori del settore, anche per ovviare al blocco delle produzioni e delle vendite che questi hanno accusato a seguito dell'entrata in vigore della norma che vieta la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili; - a sostenere azioni dirette ad accrescere il corretto utilizzo dei sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci e nella raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, anche indicando quali devono essere le dimensioni e le prestazioni che per lo scopo devono possedere; - a promuovere lo sviluppo anche per ragioni di igiene e salute pubblica, della produzione di borse multiuso riutilizzabili, in particolare le sporte, di qualsiasi materiale purché riciclabile, provvedendo a standardizzarne la tipologia e normandone le dimensioni, gli spessori ed i settori commerciali in cui possono essere usati, in tale ambito adottando iniziative normative che individuino i principi di riferimento da attuare tramite atti amministrativi, che prevedano che tali prodotti riutilizzabili contengano adeguate percentuali di materiale riciclato, abbiano uno spessore non inferiore a 60 micron ed altresì abbiano dimensioni maggiori dei sacchetti biodegradabili usa e getta per l'asporto delle merci e siano dotati di particolari accorgimenti, come, ove compatibile, chiusure lampo o a bottone a pressione, che facciano percepire al consumatore che si tratti di prodotti riutilizzabili, avendo per tali fini un costo dissuasivo rispetto al disfarsene.
Sul tema si ricorda, anche la recentissima interrogazione parlamentare (Atto Senato n. 4-06453, Seduta N. 649 del 21 dicembre 2011 – Fioroni, Ferrante, Agostini, Armato, De Sena, Bubbico, Tomaselli) vertente proprio sul disegno di legge recante divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci (il citato Atto Senato n. 2703, che è stato esaminato dal Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011).
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