E’ legittima l’ordinanza con cui il dirigente di un Comune ordina la demolizione della recinzione di uno stabilimento balneare, in ragione di un titolo edilizio precario e di una disciplina restrittiva del demanio marittimo.
Il Dirigente del settore urbanistica di un Comune ingiungeva al proprietario di uno stabilimento balneare la demolizione di una recinzione apposta sui confini del medesimo e il ripristino dello status quo ante.
Avverso l’ordine di demolizione, il proprietario presentava ricorso presso il Tar competente, affinchè il giudice amministrativo annullasse l’ordinanza dirigenziale.
Nei fatti, il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, mesi addietro presentava al Comune la comunicazione per la costruzione di una recinzione da apporre sui confini dello stabilimento di proprietà.
Tale opera veniva assentita sia dal Comune sia dall’autorità demaniale.
Ciononostante, la pubblica amministrazione si vedeva comunque costretta a notificare un ordine di demolizione della recinzione, in quanto risultavano violati i termini temporali consentiti.
In sede di approvazione del progetto, infatti, era stata esclusa la permanenza della recinzione nella stagione estiva.
In diritto, la normativa vigente sottopone le opere costruite sul demanio marittimo ad un regime rigido e particolare, il quale prevede limitazioni e doppia autorizzazione per la loro insistenza sul demanio, da parte del Comune e dell’autorità demaniale.
Le leggi in materia edilizia, invece, si applicano solo in via residuale, laddove la fattispecie non sia disciplinata dalla normativa speciale.
Con riferimento al caso di specie, il Comune in sede di approvazione del progetto aveva apposto una condizione alla denuncia di inizio attività: la recinzione deve permanere solo nel periodo invernale.
Tale condizione veniva apposta conformemente a quanto previsto nel PDM (Piano demaniale marittimo) e nel PDMC (Piano demaniale marittimo comunale), nonchè nelle ordinanze balneari del 2008 e del 2009, da cui tra l’altro emerge una chiara intenzione a voler eliminare le recinzioni afferenti agli stabilimenti balneari.
Chiamato a pronunciarsi nel merito, il giudice amministrativo ha avuto modo di precisare che, con riferimento alle recinzioni insistenti su aree demaniali marittime, non è prevista la possibilità di una sanatoria e non valgono i dettati del d.P.R. 380 del 2001, in ragione della specialità della materia.
Ha pertanto rigettato il ricorso in quanto bene ha fatto il Comune ad ordinare la demolizione di opere per le quali era stata prevista una insistenza in area demaniale per un periodo limitato nel tempo e non in modo permanente.
Ciò sostanzialmente per due ordini di motivi: da un lato, sussiste una prescrizione esplicita in sede di rilascio del titolo edilizio e dall’altro, tale è la ratio che caratterizza la pianificazione urbanistica dell’area.
In un caso analogo, il Tar Lazio, Latina, sez. I, 19 marzo 2009, n. 238, ad esempio, ha rilevato che la localizzazione stagionale delle opere è pienamente conforme a quanto indicato negli atti istruttori, preliminari al rilascio del permesso a costruire.
In tale pronuncia, il giudice amministrativo ha avuto modo di precisare che sua fondatezza si rinviene del resto proprio nel rapporto fra la concessione demaniale e il titolo edilizio.
Da un lato, con la concessione del bene demaniale l’autorità demaniale ha valutato dapprima che la sottrazione dell’area all’uso generale rispondesse all’interesse pubblico e dall’altro lato, il Comune (il cui potere urbanistico non può ritenersi limitato alla sola terraferma, ma si estende anche al mare territoriale prospiciente quest'ultima, ogniqualvolta sia realizzata un'opera che per la distanza dalla spiaggia sia idonea a causare un'apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5547), nel rilasciare il titolo edilizio per l'installazione della recinzione ha valutato la compatibilità ambientale delle opere medesime e proprio in ragione di ciò ha previsto una loro insistenza sul demanio limitatamente al periodo invernale.
La recinzione in oggetto assume un carattere precario in senso tecnico "ab origine", che non presenta una stabilità strutturale, pertanto ben può il Comune in sede di rilascio del titolo edilizio prevedere quale condizione per il suo esercizio che le strutture siano rimosse completamente a fine stagione.
La precarietà di un manufatto dipende, del resto, dall’uso a cui esso è destinato: nel caso di specie, la recinzione di uno stabilimento balneare è caratterizzata da una precarietà funzionale, la quale a sua volta richiede “la possibilità di una pronta rimozione dopo un uso contingente e momentaneo” (per tali principi, cfr., Tar Puglia Lecce, sez. I, 7 luglio 2005, n. 3650).