Per evitare il sequestro e la confisca, il terzo proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti deve provare la propria buona fede.
Nel caso concreto l’indagato veniva sorpreso alla guida di un autocarro di proprietà altrui, mentre era intento a trasportare rifiuti speciali costituti da rottami industriali.
Il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva il sequestro dell’automezzo ritenendo sussistenti sia il fumus del reato di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) che le esigenze cautelari connesse al pericolo che l’automezzo fosse ulteriormente impiagato in tali illecite attività.
In particolare secondo il giudice, non risultava che il mezzo fosse stato utilizzato contro la volontà del proprietario, né che quest’ultimo avesse ignorato l’uso illecito che l’indagato intendeva fare del mezzo stesso.
Il sequestro, confermato da Tribunale delle Libertà, veniva contestato dal terzo proprietario del mezzo il quale lamentava una violazione delle regole sull’onere probatorio.
Secondo il ricorrente il giudice avrebbe infatti posto a suo carico l’onere di provare la propria buona fede.
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha preliminarmente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo la quale nell’ipotesi di trasporto non autorizzato, il terzo proprietario del mezzo adoperato per il trasporto, estraneo alla commissione del reato, per evitare la misura ablativa e ottenere la restituzione del mezzo, deve provare la sua buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell’uso illecito o che tale uso non era comunque collegabile ad un proprio comportamento diligente (Cass., Sez. III, 2 luglio 2008, n. 26529; Cass., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 46012; Cass., Sez. III, 3 agosto 2004, n. 33281).
Consolidata giurisprudenza ritiene che incomba sul terzo proprietario che chiede la restituzione dei beni, la dimostrazione rigorosa del presupposto della sua buona fede che giustifica la disapplicazione della misura.
Secondo i giudici tale regola non collide con il principio di non colpevolezza né con la disciplina dell’onere della prova.
Infatti non si tratta di un’inversione di tale onere considerato che la dimostrazione richiesta al terzo non riguarda l’accertamento della responsabilità penale.
Peraltro, se così fosse, l’accertamento della consapevolezza dell’uso illecito del mezzo di trasporto, qualora provata dalla pubblica accusa, porterebbe non solo al sequestro del mezzo ma altresì alla dichiarazione di corresponsabilità del proprietario nella commissione del reato.
L’obbligo di ablazione previsto dalla legge (sequestro funzionale alla successiva confisca) può pertanto essere contrastato solo attraverso la prova positiva della buona fede del terzo proprietario del veicolo.