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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Solo un illecito amministrativo

Uso domestico di acque pubbliche: depenalizzato quello abusivo

Intervento della Corte costituzionale che “promuove” la scelta di configurare come illecito amministrativo comportamenti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque.

Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall’art. 7 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nella parte in cui, sostituendo l’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento di autorizzazione o concessione dell’autorità competente.

Ad avviso del remittente, sarebbe totalmente irragionevole la scelta del legislatore di depenalizzare condotte in precedenza perseguite a titolo di furto, nonostante la dichiarata finalità (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1999), di rafforzare la tutela della risorsa idrica.

Ulteriori profili di irragionevolezza si lascerebbero cogliere dal raffronto sia con la tutela apprestata ad altri beni, di valore sicuramente inferiore all’acqua, la cui indebita appropriazione è presidiata dalla sanzione penale, sia tra le stesse condotte di impossessamento abusivo dell’acqua, a seconda che siano state poste in essere prima o dopo l’entrata in vigore della norma in esame, ovvero che risultino sorrette o non dalla «finalità industriale».

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni, ritenendo non irragionevole la scelta di depenalizzazione operata dal legislatore con la norma censurata.

La Corte ha preso le mosse dal contesto normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata, «che attua il disegno del legislatore di regolare in modo sistematico e programmato l’utilizzazione collettiva di un bene indispensabile e scarso, come l’acqua, che comporta la prevalenza delle regole amministrative di fruizione sul mero aspetto dominicale».

Orbene, poiché l’integrale pubblicizzazione delle acque superficiali e sotterranee è stata strettamente legata dall’art. 1 l. 5 gennaio 1994, n. 36 «alla salvaguardia di tale risorsa ed alla sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà», ne discende che «deve essere la pubblica amministrazione a disciplinare e programmare l’uso delle acque, allo scopo di consentire un equilibrato consumo per finalità diverse da quelle domestiche, nel quadro della fondamentale distinzione contenuta negli artt. 17, comma 1, e 95, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933».

Ciò che rileva, dunque, non è «la contrapposizione tra lo Stato, proprietario del bene, ed i privati, ma l’integrazione tra pubblico e privato, nel quadro della regolazione programmata e controllata dell’uso dell’acqua, che costituisce bene di tutti e, in quanto tale, deve essere distribuita secondo criteri razionali ed imparziali stabiliti da apposite regole amministrative».

La legge, infatti distingue non tra i soggetti privati che si impossessano di acque sotterranee, ma tra usi domestici, definiti e delimitati dall’art. 93 del medesimo t.u., ed usi diversi, «per i quali sono necessarie l’autorizzazione alla ricerca ed allo scavo e la concessione per l’utilizzo, secondo il piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione».

In questo contesto «spetta alla pubblica amministrazione competente programmare, regolare e controllare il corretto utilizzo del bene acqua in un dato territorio, non già in una prospettiva di mera tutela della proprietà demaniale, ma in quella del contemperamento tra la natura pubblicistica della risorsa e la sua destinazione a soddisfare i bisogni domestici e produttivi dei consociati».

Così ricostruito il quadro normativo, non appare irragionevole la scelta di legislatore di configurare, alla stregua di un illecito amministrativo, comportamenti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque, «giacché deve aversi primariamente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell’accesso ad un bene che appartiene in principio alla collettività».

La Corte ha poi evidenziato il carattere di dissuasività della sanzione amministrativa: previa cessazione delle utenze abusive, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma da 3.000 a 30.000 euro, oltre che dell’intero importo dei canoni non corrisposti; ciò dimostra che «l’intento principale del legislatore è quello di ricondurre nell’alveo della regolarità un uso dell’acqua non in linea con la disciplina amministrativa».

Se è pur vero che «altre scelte legislative sarebbero astrattamente possibili», tuttavia «non spetta a questa Corte dare valutazioni di merito, una volta rilevata la non manifesta irragionevolezza di quella che sta alla base della norma censurata».

06/08/2010
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