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venerdì 12 marzo 2010 |
L'opinione
Sorveglianza sanitaria

Visite mediche preassuntive: obbligo o facoltà?

Roberto Codebò
La nuova lett. e-bis), comma 1, dell'art. 41 del TUSIC, introdotta dal correttivo D.Lgs. n. 106/2009, introduce l'obbligatorietà della visita medica preassuntiva nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, mentre è vietata in tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori. La necessità della visita medica è in questi casi determinata proprio dalla concreta mansione che il nuovo lavoratore si avvia a svolgere. Tale individuazione della mansione, lungi dal rappresentare l'effetto di un esito positivo della visita, rappresenta la causa della stessa, poiché è da essa resa necessaria alla luce delle norme sanitarie. Solo in questo modo si restituisce alla visita preassuntiva (altrimenti negata dello Statuto dei Lavoratori) la natura di mero accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per il perfezionamento del rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore già prescelto in base a tutti altri criteri.
18/01/2010
 
 
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