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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Sorveglianza sanitaria

Visite mediche preassuntive: obbligo o facoltà?

Roberto Codebò

Premessa

Il tema delle visite preassuntive - vale a dire delle visite disposte dal datore di lavoro (o da chi per lui) prima dell'assunzione a carico di un nuovo lavoratore - è da sempre assai spinoso. Intorno ad esso ruotano infatti considerazioni di opposta opportunità (privacy, tutela del lavoratore); norme antiche di difficile interpretazione (l'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, nei suoi vari commi); norme recenti di difficile coordinamento con le norme antiche (l'art 41 del Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori).
In base a quale norma si voglia ritener prevalente, e quale della variegata e contraddittoria giurisprudenza su tali temi si voglia tenere in maggiore considerazione, si possono avere per la delicatissima questione tutte e tre le possibili risposte: visita preassuntiva vietata, visita preassuntiva possibile, visita preassuntiva obbligatoria.
Il dibattito, già di per sé intenso e severo, è stato adesso alimentato dal “decreto correttivo” al TUSL (D.Lgs. n. 106/2009), il quale, spostando - come vedremo - notevolmente il significato dell'art. 41, ha profondamente modificato i termini della questione.
Non resta dunque che analizzare sinteticamente le norme in esame, nonché la relativa giurisprudenza, onde tentare di capire quale delle tre possibili risposte alla vexata quaestio possa essere ritenuta - se non l'unica possibile - se non altro la meno inopportuna.
Allo scopo, saranno dapprima separatamente analizzati l'art. 5, primo e terzo comma, dello Statuto dei Lavoratori e l'art. 41 del TUSL.
In una terza fase, le due disposizioni verranno poste a diretto confronto, onde comprendere quale disciplina concretamente applicabile risulti dai loro combinati disposti.
Infine, si indagherà circa le concrete modalità di effettuazione della visita preassuntiva, finalizzate al rispetto del contenuto e del significato delle norme in questione.
18/01/2010
 
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