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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
L'Opinione
Sorveglianza sanitaria

Visite mediche preassuntive: obbligo o facoltà?

Roberto Codebò

L'art. 41 del TUSL

Sull'ormai lungo (e - come abbiamo visto - giurisprudenzialmente biforcato) solco interpretativo dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori sono andate a sovrapporsi le novità introdotte dall'art. 41 TUSL (D.Lgs. n. 81/2008).
Esso, prima dell'entrata in vigore del “decreto correttivo”, statuiva al suo secondo comma, lett. a), che il medico competente dovesse provvedere alla «visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica». D'altro canto, il terzo comma, lett. a), dello stesso articolo sanciva espressamente che le visite in questione non potevano essere effettuate in fase preassuntiva.
Si trattava, quindi, di una visita da effettuarsi in fase preventiva, ma non preassuntiva: in altre parole, dopo l'assunzione, ma prima della presa di servizio del lavoratore nella mansione in questione.
Con il “decreto correttivo”, il legislatore ha introdotto novità più che mai significative.
La nuova lett. e-bis) del comma 1, infatti, introduce negli obblighi legati alla sorveglianza sanitaria la visita medica preventiva in fase preassuntiva.
Per un'ovvia esigenza di coordinamento, è stata contestualmente abolita la lett. a) del comma 3, che, come visto, vietava le visite in fase preassuntiva.
Tale obbligo, così ampio e generico, va a rimodellare il significato della citata lett. a) del comma 2, al punto che, forse, la modifica avrebbe potuto essere apportata non introducendo una nuova lettera, bensì riscrivendo la lett. a). La mancata abolizione di quest'ultima, mantenendo un riferimento alle visite preventive ma non preassuntive, crea enormi problemi di interpretazione, i quali si spingono fino ad ipotizzare - con quell'ironia che esorcizza la paura - che il medico competente debba ormai effettuare una visita prima dell'assunzione (ex lett. e-bis), e una subito dopo.
Volendo valutare il lato positivo della vicenda, dobbiamo però notare che la residua presenza della lett. a) appare fondamentale per comprendere le concrete modalità di attuazione della visita ormai sicuramente preassuntiva. Se ne tratterà diffusamente, pertanto, nel paragrafo dedicato alle modalità di svolgimento della visita.
18/01/2010
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