La sintesi delle norme, ovvero la disciplina applicabile
Come visto, l'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori delinea un generale divieto di visite mediche preassuntive. Per contro, l'art. 41, nuovo testo del TUSL delinea ormai un obbligo di visite di tale natura.
Sembrerebbe trattarsi di un conflitto “secco” di norme, ma così non è. Il divieto di cui all'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori è infatti generale; l'obbligo di cui all'art. 41 del TUSL, invece, riguarda i soli casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Certo, il legislatore avrebbe potuto coordinarsi meglio, andando a rimodellare l'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori con la più classica delle clausole «salvi i casi di obbligo espressamente previsto dalla legge». Forse l'ormai cronica sua fretta, forse la scarsa tecnica, forse il timore reverenziale di una delle sacre fonti del diritto del lavoro lo hanno trattenuto dall'operare in maniera così saggia, costringendo l'interprete a destreggiarsi alla sua maniera.
Orbene, il risultato di tale sforzo interpretativo è ormai evidente: la visita medica preassuntiva è obbligatoria (ai sensi dell'art. 41, nuovo testo del TUSL) nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria; essa resta invece vietata in tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori.