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domenica 19 maggio 2013
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Dall'1 settembre 2012

BCE, sugli appalti non impone: si adegua

La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, intende applicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.

Le soglie delle procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono state modificate dal regolamento (UE) della Commissione n. 1251/2011, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende applicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.

La decisione BCE/2007/5 del 3 luglio 2007 recante la disciplina sugli appalti deve pertanto essere modificata di conseguenza.

Pertanto l’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2007/5 è sostituito dal seguente:

«3. Si applicano le seguenti soglie:

a) 200 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.»

La decisione entra in vigore il 1° settembre 2012.

Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità delle disposizioni della decisione BCE/2007/5 in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione.

Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di appalto abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta.

__________________

Banca Centrale Europea, Decisione 19/6/2012. n. 10, GUUE L178 del 10/9/2012

A cura della Redazione

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10/07/2012
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