Log in

giovedì 23 maggio 2013
Questo articolo è tratto da:
Finanza pubblica

Crediti verso la PA: compensazioni, certificazioni e titoli di Stato per rilanciare le imprese

Giampaolo Di Marco
Appena varati i decreti volti a sbloccare i crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica amministrazione, arriva la prima modifica. In breve le modalita'  operative con le modifiche contenute nel decreto sulla spending review.

Da tempo, ormai, siamo abituati ad un modo di legiferare caotico e scarsamente coordinato.

Basti pensare alla sorte toccata al Codice degli Appalti nell’ultimo anno, modificato decine di volte, dimenticandosi in alcuni casi di coordinare le disposizioni modificate con quelle esistenti.

Nel caso che qui interessa, ossia quello avente ad oggetto i crediti della P.A. verso le imprese, i decreti nel loro testo pubblicato in G.U. è durata solo pochissimi giorni. Il tempo di approdare in gazzetta il 2 luglio, recando data 25 giugno, che già sono stati modificati mediante spostamento in avanti del termine per la presentazione delle istanze per convertire i crediti vantati dalle imprese in titoli di Stato, portandolo dal 28 giugno al 27 luglio.

Questa misura, prevista nell’art. 6 c. 18 del recente Decreto 95/2012 sulla spending review, ha ridisegnato il calendario dei termini della procedura per il pagamento dei debiti della P.A. con titoli di Stato secondo il seguente calendario:

• 27 luglio: termine entro il quale le imprese devono presentare le istanze all’amministrazione debitrice;

• 30 agosto: termine entro il quale devono essere trasmesse le liste dei creditori agli uffici centrali del bilancio dell’amministrazione debitrice;

• 28 settembre: termine per eventuali correzioni degli elenchi;

• 31 ottobre: termine entro il quale gli elenchi devono essere trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato;

• 30 novembre: termine entro il quale l’elenco complessivo dei creditori che hanno diritto al pagamento in titoli deve essere trasmesso al dipartimento del Tesoro il quale provvederà ad emettere i certificati di credito assegnando loro il termine di decorrenza (1° dicembre 2012-1° dicembre 2016).

Da ricordare che tale misura era prevista nell’art. 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e che, con i decreti di giugno 2012, vede l’attuazione grazie alla pubblicazione dei moduli per la formulazione delle istanze.

Il Ministero aveva previsto questa misura stanziando 2.000 miliardi a favore della conversione in titoli dei crediti delle imprese.

La misura, tuttavia, non aveva riscosso estremo successo tra le imprese anche in ragione dell’assenza dei modelli operativi che, appunto, sono stati finalmente predisposti nei recenti decreti ministeriale del 2 luglio con ciò, tuttavia, rendendo necessario uno slittamento del termine per la presentazione delle istanze originariamente fissato al 28 giugno. I decreti ministeriali del 2 luglio, poi, prevedono ulteriori misure che si muovono sostanzialmente in due direzioni:

1. Compensazioni:

Viene attribuita ai soggetti titolari di crediti (certi, liquidi ed esigibili) verso le regioni e gli enti locali (per somministrazione, forniture e appalti) la possibilità di utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2012, per tributi erariali, regionali e locali, per contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi, ovvero per entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di cui all’art. 2. Per esercitare la compensazione di cui all’art.1 del presente decreto, il soggetto avente credito verso la p.a. è tenuto ad acquisire la certificazione del credito, prevista dall’art. 9, co. 3-bis, del D.L. 185/2009 e disciplinata con decreto del M.E.F.;

2. Crediti verso la P.A. (Stato, Regioni, Enti Locali e SSN):

Con l’emanazione dei decreti, viene attribuita ai soggetti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (rientranti nell’ambito di applicazione del decreto) la facoltà di presentare all’amministrazione debitrice l’istanza di certificazione del credito, utilizzando il modello predisposto.

L’amministrazione debitrice, utilizzando altro apposito modello e riscontrando gli atti d’ufficio, certificherà, nel termine di 60 gg dalla ricezione dell’istanza, la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito, ovvero ne rileverà l’insussistenza o l’inesigibilità.

Nel dettaglio, ancor prima del recepimento della direttiva europea 2011/7/Ue (il termine è marzo 2013, ma il Presidente del Consiglio ha annunciato un recepimento anticipato entro la fine del 2012), che fissa in 30 giorni il termine dei pagamenti nei rapporti tra privati e p.a., il Governo interviene, cercando di porre rimedio alla difficile situazione in cui si trovano moltissime imprese che vantano crediti verso le p.a., ma che non riescono ad ottenere pagamenti dalle stesse in tempi ragionevoli.

Intervento necessario, in considerazione della drammatica situazione delle migliaia di imprese rispetto alle quali le amministrazioni sono debitrici, nonché di quelle che si trovano sia in esposizione debitoria verso le p.a., sia in posizione creditoria rispetto alle stesse, costrette a saldare i debiti, ma che incontrano notevoli difficoltà e ritardi per la liquidazione dei crediti.

Si colgono, dunque, con favore le misure che, in vario modo e a vario titolo, tentano di porre argine al problema; misure rese operative, allo stato degli atti, tramite i due decreti del Governo.

Il primo disciplina la certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, mentre il secondo si occupa della compensazione crediti/debiti.

Da precisare, che il decreto riguardante le compensazioni, ha previsto al suo interno la modulistica necessaria allo svolgimento delle attività di certificazione e compensazione, con ciò uniformando i criteri formali richiesti dalla legge per accedere al sistema.

Una volta presentata l’istanza, il soggetto titolare del credito verso l’amministrazione, che è tenuto a specificare se intenda avvalersi della compensazione nel caso di esposizione debitoria verso la stessa amministrazione, non potrà attivare azioni giudiziarie a tutela della propria posizione, in quanto vige il divieto di rilascio della certificazione qualora pendano procedimenti giurisdizionali inerenti le ragioni di credito.

L’inerzia dell’amministrazione non ha valore provvedimentale, né nel senso di silenzio assenso, né nel senso di silenzio diniego, ma legittima il creditore a presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Da questo momento occorreranno, almeno sulla carta, al massimo ulteriori 60 giorni per l’ottenimento del certificato, in quanto il Direttore della competente Ragioneria Territoriale dello Stato dovrà nominare, entro 10 gg dal ricevimento dell’istanza, il commissario, il quale provvederà al rilascio della certificazione nei seguenti 50 giorni.

Per quel che concerne le forme di presentazione delle istanze suddette, inizialmente il creditore dovrà produrre la documentazione cartacea di cui agli allegati del decreto sulla certificazione, ma il testo normativo demanda al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di predisporre e mettere a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione, avvalendosi di Consip S.p.A.

Con la certificazione del credito, l’amministrazione o ente debitore accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ex lege. Infatti, una volta ottenuta la certificazione, l’impresa dovrà scegliere quale strada percorrere.

In primo luogo, come detto, potrà fare una cessione del credito riconosciutole presso intermediari finanziari abilitati, pro soluto (l’impresa non garantisce l’eventuale inadempimento del debitore pubblico) ovvero pro solvendo (la garanzia dell’adempimento resta in capo all’impresa). In secondo luogo, come previsto dal c.d. decreto compensazioni, l’impresa avrà la possibilità di compensare il suo credito nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, con debiti per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione del credito. In merito è opportuno evidenziare che i debiti al riguardo dei quali l’impresa potrà avvalersi dell’istituto della compensazione dovranno risultare iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012.

In tal caso l’impresa sarà tenuta a presentare la certificazione all’agente di riscossione, che avrà a disposizione 3 giorni lavorativi per verificarne la veridicità e girare il tutto all’ente debitore.

Nel termine di 10 giorni decorrente dalla richiesta dell’agente di riscossione, l’amministrazione coinvolta comunicherà l’esito della verifica allo stesso agente, che a sua volta informerà l’impresa.

L’esito positivo comporterà l’estinzione del debito dell’impresa, nei limiti dell’importo corrispondente al credito certificato, nonché l’obbligo, per l’ente debitore, di versare l’importo oggetto di certificazione nelle casse dell’erario, entro i successivi 12 mesi.

Nel caso in cui l’ente debitore non dovesse provvedere spontaneamente al pagamento dell’importo dovuto, questo verrà recuperato tramite riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo.

Indubbia rilevanza assume l’esclusione della disciplina sulla certificazione del credito e sulla compensazione in riferimento agli Enti locali commissariati ed alle Regioni soggette ai piani di rientro da deficit sanitari, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9. Comma 3-ter, lett. b) del d.l. 185/2008 e dall’art. 13 della l. 183/2011.

Notevoli, in merito, sono le criticità che presenta tale esclusione in quanto comporta l’impossibilità, per imprese già in sofferenza, la maggioranza delle quali si muove negli aridi territori del Mezzogiorno, di immettere fresca liquidità nelle proprie casse e di utilizzare le nuove misure finalizzate ad accelerare i pagamenti delle p.a.

Anche in questo caso il nodo appare essere lo stesso su cui si concentra l’opinione pubblica dall’inizio della nuova legislatura: il raggiungimento di un giusto equilibrio tra rigore e crescita.

________________________

Riferimenti

D.M. 25 giugno 2012, G.U. 2 luglio 2012 n. 152;

D.M. 25 giugno 2012, G.U. 2 luglio 2012 n. 152, allegati 1, 1 bis, 2, 2 bis e 3;

Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito il Legge 6 luglio 2012, n. 94, art. 13-bis

Copyright © - Riproduzione riservata

09/07/2012
Questo articolo è tratto da:
Sull'argomento: Diritto amministrativo
PREVIOUSPrevious
Processo amministrativo
Editore: Ipsoa
Versione carta € 58,00 (-14%) € 50,00
Processo amministrativo - Formulario commentato
Editore: Ipsoa
Versione carta € 150,00
Giornale di Diritto Amministrativo
Editore: Ipsoa
€ 224,00
Le notificazioni
Editore: Ipsoa
Versione carta € 102,00
Versione eBook € 71,40 +IVA
Codice dei contratti pubblici Commentato
Editore: Ipsoa
Versione carta € 140,00
Corso di diritto amministrativo
Editore: Cedam
Versione carta € 120,00
Codice del Processo amministrativo
Editore: Utet Giuridica
Versione carta € 80,00 (-20%) € 64,00
Versione eBook € 56,00 +IVA
Processo amministrativo - Formulario commentato
Editore: Ipsoa
Versione carta € 150,00
Versione eBook € 66,50 +IVA
Guida operativa al nuovo processo amministrativo
Editore: Cedam
Versione carta € 40,00 (-20%) € 32,00
NEXTNext
Welfare aziendale

Big Suite

La Legge