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venerdì 24 maggio 2013
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L'Opinione
Tassa concessione governativa

Il rimborso per la tassa applicata agli abbonamenti di telefonia mobile

Samantha Zebri
Nelle fatture relative agli abbonamenti di telefonia mobile compare ancora oggi l'addebito relativo alla tassa di concessione governativa di cui alla tariffa 21 del D.P.R. n. 641/1972.
Negli ultimi tempi si è frequentemente discusso sull'attuale applicabilità di questo tipo di prelievo e si sono avute al riguardo significative pronunce di merito delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, relative - in particolare - alla soggettività passiva degli enti locali.
Su tali basi si sono moltiplicate le richieste di rimborso inoltrate dai comuni all'Agenzia delle entrate, che si è trovata a dover perorare le ragioni della applicabilità di questa tassa anche in parlamento in occasione di apposita interrogazione parlamentare, fino alla recente risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2012 che può dirsi riassuntiva della sua attuale posizione.

La tesi pro-applicabilità della tassa di concessione governativa agli abbonamenti di telefonia mobile

La posizione dell’Agenzia delle entrate e` ribadita sia nella risposta ad apposita interrogazione parlamentare del 5 aprile 2011 sia nella risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2012.

Nella risposta all’interrogazione parlamentare: — viene asserita l’attuale vigenza dell’art. 3, c. 2 del D.M. n. 33/1990, ossia della norma che prevede il ‘‘...rilascio all’utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento (...) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio...’’ ; al riguardo l’Agenzia osserva che il D.Lgs. n. 259/2003 (nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche) non ha operato alcuna abrogazione di quel D.M., che quindi deve ritenersi ad oggi vigente; — viene contestato che con l’art. 218 del D.Lgs. n. 259/2003 si sia di fatto inteso escludere l’utilizzo di apparecchiature di telefonia mobile dall’applicazione della tassa sulle concessioni governative. Ciò - ad avviso dell’Agenzia - sarebbe incoerente rispetto allo stesso tenore del Codice, che all’articolo successivo (l’art. 219) stabilisce che dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: infatti, secondo l’Agenzia, ‘‘tale condizione non sarebbe realizzata se si escludesse l’applicazione della tassa sul rilascio delle suddette licenze’’; — si ribadisce che, in considerazione delle disposizioni vigenti in materia, la tassa sulle concessioni governative è dovuta nelle ipotesi in cui venga rilasciato all’utente il documento attestante la sua condizione di abbonato. Il presupposto oggettivo per l’applicazione del tributo è individuabile nel titolo giuridico che consente all’utente di utilizzare il sistema, e cioè - come chiarito dalla medesima Agenzia con la risoluzione 11 ottobre 2000, n. 154 – la sussistenza di un documento che provi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra gestore e utente.

22/06/2012
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