L'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e sue modifiche e integrazioni.
Il comma 14 del citato art. 83-bis,punisce la violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis con l'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nonche' l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.
Per il Ministero la conoscenza dell'applicazione delle sanzioni in parola potrebbe avere rilevanza anche per soggetti diversi dagli enti e dalle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.
Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, in ragione della loro differente natura, come di seguito specificato:
a) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, riconducibili a tutta l'attivita' di impresa esercitata, sono esclusi dai benefici medesimi per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;
b) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso tra i trenta giorni ed i sei mesi, in relazione alla gravita' dell'infrazione commessa. In particolare, se la percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti, risulta inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sara' pari a giorni trenta; nel caso in cui la percentuale di scostamento sia compresa tra il 10% ed il 20%, la durata del provvedimento interdittivo saro' pari a giorni sessanta, mentre scostamenti superiori comportano un'interdizione di novanta giorni.
Inoltre, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano riscontrati casi di irregolarita' superiori al 50% rispetto alla documentazione esaminata, il periodo di interdizione e' raddoppiato. Infine, in caso di reiterazione, nei tre anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di provvedimento interdittivo da parte del medesimo contravventore, il periodo di interdizione sara' raddoppiato, fermo restando il limite massimo di esclusione fino a centottanta giorni complessivi.
Gli effetti del provvedimento interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.
La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblica sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate.
L'elenco riporta partita IVA, codice fiscale, nome, cognome, citta' e data di nascita ovvero denominazione e sede legale di ciascun destinatario della sanzione, nonche' gli estremi e la data di notifica del provvedimento di applicazione della sanzione medesima.
Ai fini della corretta partecipazione agli appalti pubblici di fornitura di beni e di servizi, le stazioni appaltanti prendono visione dell'elenco di cui ai commi precedenti e possono richiedere una autocertificazione circa l'inesistenza a loro carico di provvedimenti sanzionatori di cui al presente decreto.
In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante puo' accertare la veridicita' della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, del decreto legislativo 12 agosto 2006, n. 163.
La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, fornisce copia del provvedimento sanzionatorio all'ente o all'amministrazione preposta alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse che ne faccia richiesta per le esigenze istruttorie, in sede amministrativa e contenziosa, di competenza.
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 20/4/2012, G.U. n. 140 del 18/6/2012
A cura della Redazione
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