Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravita', sono individuate dall'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - l'elenco delle imprese aventi la disponibilita' dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni.
L'elenco e' suddiviso in due sezioni: la sezione italiana e la sezione estera.
La sezione italiana e' articolata in autotrasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna articolazione, in autotrasporto in conto proprio e in conto terzi. La sezione estera e' articolata per nazionalita' dell'impresa ed e' suddivisa in autotrasporto merci e viaggiatori.
Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ricevimento delle comunicazioni rese, provvede ad iscrivere l'impresa segnalata nell'elenco attribuendole contestualmente il punteggio correlato all'infrazione commessa e calcolato con le modalita' stabilite dal provvedimento.
E' adottato un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero e della gravita' delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilita' delle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
Le imprese di autotrasporto che superano l'indicatore di rischio di cui al comma 4 del presente articolo, sono assoggettate a controlli piu' rigorosi e frequenti.
L'indicatore di rischio di un'impresa di autotrasporto e' determinato annualmente, in modo automatico, dal Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un punteggio, calcolato secondo le modalita' descritte nel decreto, che viene attribuito all'impresa a seguito delle comunicazioni pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di contestazione della violazione.
Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato.
Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, per mezzo di strumenti informatici di consultazione, all'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, l'elenco delle imprese ed il relativo indicatore di rischio ad esse attribuito nel corso dell'anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
L'indicatore di rischio ha validita' annuale. I dati relativi al punteggio delle imprese sono conservati per cinque anni ad esclusione dell'anno in cui e' in corso la rilevazione.
L'Ufficio di coordinamento, svolte le opportune verifiche, comunica l'elenco delle imprese a rischio elevato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dispone l'accesso ispettivo presso la sede delle imprese ed i controlli di propria competenza nell'anno di validita' dell'indicatore di rischio.
L'Ufficio di coordinamento puo' segnalare alle autorita' competenti, affinche' vengano svolti ulteriori e piu' approfonditi accertamenti, le imprese che presentano eventuali situazioni di particolare gravita'.
Ciascuna impresa puo' prendere visione esclusivamente del punteggio ad essa attribuito, consultando l'apposita sezione del portale www.ilportaledellautomobilista.it solo dopo aver effettuato la propria registrazione sul sito.
Per le imprese aventi sede all'estero, l'Ufficio di coordinamento provvede, ogni anno, a comunicare alle competenti autorita' di ciascun paese l'elenco delle imprese che presentano un indice di rischio elevato.
Per le imprese italiane, il punteggio e' calcolato sulla base della tabella di cui all'allegato 1 del decreto, tenuto conto della gravita' dell'infrazione e del parco veicolare di cui l'impresa risulta intestataria - come risultante dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Per le imprese estere, il punteggio e' calcolato sulla base della tabella di cui all'allegato 2 del decreto, tenuto conto della gravita' dell'infrazione commessa.
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A cura della Redazione
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