Le norme dispongono l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità .
Per quanto non previsto dal decreto legge n.83/2012 all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Tale decreto reca la riforma dell'organizzazione del Governo e gli articolo 8 e 9 dettano norme generali applicabili alle Agenzie. L’Agenzia svolge :
a) le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente;
b) le funzioni affidate all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
c) le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Agenzia assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
I compiti dell’Agenzia per l’Italia digitale
Sono individuate in dettaglio le funzioni dell’Agenzia :
ï± elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell’Unione Europea ;
ï± assicura l’uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo ;
ï± vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa.
Dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.83/2012 sono affidate a Consip Spa le funzioni, fino ad ora attribuite al DigitPa, di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, limitatamente alla formulazione dei pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, al monitoraggio dell’esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti, nonché le funzioni di cui alla lett. d) e quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Tali funzioni si sostanziano nel predisporre, realizzare e gestire interventi e progetti di innovazione e nell’esprimere pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta.
La struttura dell’Agenzia per l’Italia digitale Sono organi dell’Agenzia:
ï± il Direttore generale;
ï± il Comitato di indirizzo ;
ï± il Collegio dei revisori dei conti .
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione .
Con un D.P.C.M. è approvato lo statuto dell’Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale.
Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da sette componenti.
I rappresentanti partecipano al Comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica.
Con lo statuto sono, altresì, disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione sono soppressi.
Sono trasferiti all’Agenzia per l’Italia digitale il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali attualmente utilizzati da DigitPA, dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale.
Per i restanti rapporti di lavoro l’Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.
Va osservato che dalla relazione tecnica che accompagna il decreto legge in commento si afferma che le disposizioni in esame sono di riorganizzazione e si propongono di ottenere una riduzione degli apparati amministrativi.
Dal punto di vista finanziario, le norme non comportano, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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