Con sentenza 16 marzo 2012, n. 1467, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che In sede di gara d'appalto, nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la Stazione appaltante ha l'obbligo di motivare la propria decisione in maniera particolarmente approfondita solo nel caso in cui esprime un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione. In sostanza, una motivazione approfondita è necessaria quando la stazione appaltante considera l’offerta nel complesso inaffidabile.
L’onere motivazionale nel provvedimento negativo va, tuttavia, inteso con una certa flessibilità, permettendo all’amministrazione di effettuare una valutazione di tutti gli elementi dell’offerta ritenendola nel complesso inaffidabile oppure di soffermarsi anche solo su singole, ma essenziali, componenti dell’offerta.
Se tali elementi essenziali non risultano congrui, in ossequio ad una concezione ‘sostanziale’ dell’agire amministrativo, non si reputa necessario esaminare le giustificazioni riguardanti le altre componenti, meno rilevanti, dell’offerta stessa, in quanto è da presumere che quelle voci incidano sulla serietà ed affidabilità dell'intera offerta, di modo che, accertata l'incongruità degli elementi giustificativi presentati e di conseguenza delle sottostanti voci di prezzo, non occorre che quel giudizio di incongruità sia anche suffragato da un ulteriore, separato, giudizio di incongruità della globalità dell'offerta.
Nel caso di positiva valutazione di congruità dell'offerta sospettata di anomalia, invece, non si richiede che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale, potendo in tal caso trovare sostegno per relationem nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente.
Tuttavia, pur se è sufficiente la motivazione per relationem, va garantita la possibilità ai soggetti interessati di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dalla stazione appaltante per l'adozione del provvedimento, con la conseguenza che per un verso, non v'è dubbio che il richiamo alle giustificazioni fornite dall'operatore economico può essere utilmente effettuato per spiegare le ragioni della valutazione di congruità; tuttavia, per altro verso, tale facilitazione non esonera la stazione appaltante dall’obbligo di mettere la parte interessata in condizione di apprezzare l'iter logico giuridico seguito dall’amministrazione.
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(Sentenza Consiglio di Stato 16/03/2012, n. 1467)