02/08/2013 02/27/2013 ipsoa.it
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Con riferimento alla c.d. interdittiva antimafia "tipica", prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 08-08-1994, n. 490 e dall'art. 10 del D.P.R. 03-06-1998, n. 252 (ed oggi dagli artt. 91 e segg. del D.Lgs. 06-09-2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la Pubblica Amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.