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venerdì 24 maggio 2013
Questo articolo è tratto da:
Quando le violazioni sono gravi e persistenti

Rischio scioglimento se l'Ente non si adegua alla sentenza

Federico Gavioli
L'ente locale che non si adegua alla decisione del giudice amministrativo rischia pesanti sanzioni. Sara' un commissario ad acta inviato dal Prefetto che dovra' valutare l'opportunita' di aprire un iter per l'eventuale scioglimento del consiglio comunale per gravi e persistenti violazioni di legge. E' l'orientamento fornito dal Consiglio di Stato, espresso con la sentenza n. 1733 del 26 marzo scorso.

La controversia trae origine con la sentenza del Consiglio di Stato n.8624 del 2010 con la quale era stata accertata la natura pubblica e non vicinale privata di una strada in un Comune piemontese.

Per effetto di tale sentenza erano stati annullati gli atti di costituzione, da parte del Comune, del Consorzio formatosi per la gestione di tale strada.

L’ente locale era ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato ma lo stesso ricorso era stato dichiarato inammissibile .

A fronte del persistere dell’inerzia del Comune nell’adeguarsi alla sentenza i soggetti interessati (un gruppo di residenti cittadini) si sono rivolti al Consiglio di Stato chiedendo principalmente:

a) l’esecuzione e l’ottemperanza della decisione n. 8624 del 2010;

b) la nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato.

L’analisi dei giudici amministrativi

Per i giudici di Palazzo Spada il ricorso è fondato.

Per il Consiglio di Stato l’ente locale successivamente al deposito della decisione n.8264/2012, ha adottato provvedimenti in deliberata violazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo, manifestando altresì l’intenzione di reiterare la condotta una volta che la “sentenza fosse passata in giudicato, in conclamata violazione dell’obbligo di cui all’art. 112, co. 1, c.p.a”.

Per la validità ed efficacia del titolo all’esecuzione e per il perdurare dell’inerzia dell’ente locale, per i giudici di Palazzo Spada va dunque dichiarato l’obbligo del Comune di conformarsi al giudicato entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte.

Nella eventualità che il Comune persista nel comportamento di non uniformasi alla sentenza, decorsi i 90 giorni assegnati al Comune, il Consiglio di Stato nomina fin da ora, quale commissario ad acta, il signor Prefetto di Torino, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio.

Il commissario provvederà, entro il termine di 90 giorni decorrente dal ricevimento di apposito invito da parte dei ricorrenti:

a) a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza alla sentenza in questione, anche in via di rimozione, integrazione o sostituzione dei relativi atti eventualmente emanati medio tempore dall’amministrazione comunale;

b) ad accedere agli atti dell’amministrazione comunale ed avvalersi dei relativi apparati burocratici. Il commissario dovrà, altresì, valutare se ricorrano gli estremi per promuovere l’apertura del procedimento di cui all’art. 141, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e a denunciare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale competente ed alla Procura regionale della Corte dei Conti, gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato all’inesecuzione del predetto giudicato.

I giudici amministrativi decidono, altresì, di far pagare al Comune l’importo di cinquemila euro in favore dei suoi cittadini che hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza per loro favorevole.

Considerazioni

Quello che appare utile evidenziare e che emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato è la somma che viene data ai cittadini ricorrenti, per un ottenere l’ottemperanza di una sentenza a loro favorevole.

Ll’importo è sicuramente di modesta entità, ma rappresenta un segnale per i Comuni che con sentenze sfavorevoli vogliono ad ogni costo resistere alla lite con una condotta che non può, come conseguenza, portare che ad altri danni per l’ente locale.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Decisione Consiglio di Stato 26/03/2012, n. 1733)
10/04/2012
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