Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in servizio, ha impugnato il provvedimento con cui il Comando di appartenenza aveva respinto l’istanza tendente a ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per un procedimento penale conclusosi con la propria assoluzione.
Ha esposto che, dopo essere stato sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 490, 56, 61 e 640 c.p. ed essere stato assolto da tutti i capi di imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", aveva presentato, ai sensi dell’art. 18, L. n. 135/1997, apposita istanza di rimborso delle spese legali sostenute.
Rigettata siffatta richiesta, il deducente ha impugnato il provvedimento, contestando la violazione e falsa applicazione dell’art.18 cit. sulla scorta della considerazione per cui la medesima disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie in quanto la condotta dal medesimo posta in essere sarebbe stata strettamente collegata allo svolgimento dei propri obblighi istituzionali. Il ricorso è stato respinto.
Il T.A.R. di Palermo ha premesso come il comma 1 del menzionato art. 18 statuisca che: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello Stato.
Le amministrazioni interessate, sentita l'avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".
Di talché, il giudicante, al fine di delimitare l’ambito di applicazione della norma - e così il diritto del pubblico dipendente al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute – ha ritenuto necessario individuare l’esatta portata interpretativa della prevista connessione degli atti e fatti, in relazione ai quali il dipendente è sottoposto a giudizio, con "l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali".
Sicché, sulla scorta di un consolidato indirizzo per cui “la norma in esame appare caratterizzata dalla finalità di evitare che i dipendenti statali debbano essere esposti all'onere delle spese legali, per i giudizi promossi nei loro confronti per fatti connessi all'espletamento del servizio” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 aprile 2010, n. 8478; Cass. Civ., Sez. I, 3 gennaio 2008, n. 2), l’adito G.A. ha precisato come, in linea di principio, la connessione dei fatti con lo svolgimento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, debba intendersi nel senso che tali atti e fatti siano effettivamente riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi (nello stesso senso, Cons. Giust. Amm., Sez. Cons., 4 aprile 2006, n. 358).
Conseguentemente, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto non meritevole di condivisione la prospettazione del ricorrente, secondo cui i fatti al medesimo contestati rientrassero nell’alveo dei cd. "reati propri", ovvero di quei reati richiedenti espressamente la qualità soggettiva di pubblico ufficiale.
Invero, ha osservato come i comportamenti contestati al deducente, avendo integrato il reato di tentata truffa e di concorso morale, con altro imputato, nell’occultamento di verbali, avessero riguardato atti che in nessun modo potevano rientrare tra i compiti istituzionali cui lo stesso era preposto.
Invero, ha precisato che la qualità di pubblico ufficiale aveva rappresentato unicamente una mera occasione per l’adozione di un contegno che, però, appariva del tutto sganciato dall’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Per siffatta ragione, il Collegio ha rilevato l’inapplicabilità del menzionato art. 18, atteso che i fatti per i quali il ricorrente era stato rinviato a giudizio, e poi assolto, erano ricollegabili alla propria vita di relazione e comunque al proprio status (di appartenente alla Guardia di Finanza) e non al diretto svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
Senza, del resto, tralasciare la circostanza per cui il Tribunale amministrativo ha ribadito l’inapplicabilità del predetto art. 18 anche sulla scorta della considerazione per cui l’assoluzione penale del ricorrente per i fatti in esame era avvenuta, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., "perché il fatto non sussiste", vale a dire solo per insufficienza di prove, con ciò non escludendosi del tutto la sua responsabilità.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il T.A.R. di Palermo ha rigettato il gravame, con conseguente conferma della legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego di rimborso delle spese giudiziali sostenute dal ricorrente.
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(Sentenza TAR PALERMO 04/04/2012, n. 695)