Il decreto sviluppo introduce nella legge 28 gennaio 1994, n. 84 l’art. 18 bis rubricato “Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti”.
La disposizione prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento delle opere di adeguamento delle infrastrutture portuali, nonché per lo sviluppo e la valorizzazione delle infrastrutture e della rete di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari che si trovano all’interno dei porti stessi. Nel fondo confluisce un importo pari all’un per cento calcolato sulla somma dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise maturate a seguito delle operazioni portuali di importazione ed esportazione svolte nei porti e negli interporti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali. E’ posto tuttavia un limite: l’importo annuo così calcolato non dovrà superare il limite di settanta milioni di euro.
La quota viene determinata entro il 30 aprile di ogni esercizio finanziario dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base delle operazioni di movimentazione delle merci registrate per l’imposta sul valore aggiunto e per le accise nei porti suindicati. L’ammontare del fondo viene poi ripartito tra i vari porti: viene dapprima attribuito a ciascun porto l’ottanta per cento della quota determinata e allo stesso riferita, mentre il restante venti per cento verrà suddiviso tra tutti i porti in considerazione delle previsioni di piano. La ripartizione delle somme imputate al fondo viene stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In conseguenza di quanto previsto, le autorità portuali dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tutta la documentazione avente ad oggetto la realizzazione delle infrastrutture portuali di cui al piano regolatore portuale e al piano operativo triennale e per le quali si attingeranno risorse economiche e finanziarie dal fondo istituito dalla disposizione in commento.
Al fine di portare a termine la realizzazione delle opere infrastrutturali indicate nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali, il legislatore ha previsto comunque la possibilità per le autorità portuali di ricorrere a “forme di compartecipazione del capitale privato”. Sostanzialmente, tali autorità potranno avvalersi delle tecniche della finanza di progetto, con la conseguente stipula di contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali a ciò abilitati.
Con l’introduzione dell’art. 18 bis, il legislatore ha inteso favorire lo sviluppo economico e la crescita dando nuovo impulso agli investimenti nel settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla realizzazione delle infrastrutture negli ambiti portuali, nonché alla rete delle comunicazioni stradali e ferroviarie agli stessi connessi.
Il riconoscimento ieri dell’autonomia funzionale, ed oggi dell’autonomia finanziaria delle autorità portuali era stato sollecitato da tempo e da più parti, poiché una tale soluzione determina concretamente uno slancio della infrastrutturazione delle realtà portuali e nel contempo una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse attribuite a ciascuna autorità in ragione della effettiva funzionalità del porto con la conseguente garanzia di un flusso di denaro continuo e costante sebbene non ingente.
Altro dato significativo che merita particolare attenzione è rappresentato dal fatto che dall’attribuzione di tali risorse finanziarie deriverà inevitabilmente anche lo sviluppo dei progetti destinati alla realizzazione delle autostrade del mare.
Cambio di rotta quindi nel settore portuale italiano, tanto atteso dai soggetti interessati. Due sostanzialmente le necessità tanto agognate: autonomia finanziaria e nuova organizzazione delle autorità portuali. Le nuove disposizioni lasciano ben sperare ben sperare che non si tratti dell’ennesimo tentativo di riqualificazione delle realtà portuali miseramente fallito così come accaduto sino ad oggi, ma piuttosto dell’inizio di un nuovo cammino che porterà presto a sostituire la legge n. 84/1994 in tema di porti.
Per quanto riguarda invece la continuità nei servizi pubblici di trasporto, con l’art. 16 si mira invece ad attribuire nuove risorse finanziarie sia per incentivare e garantire continuità al settore dei servizi pubblici di trasporto, sia per fronteggiare la crisi di liquidità che rende complessa e difficile la gestione aziendale al punto da generare stati di insolvenza.
I settori coinvolti sono quelli inerenti il servizio di navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como, il servizio intermodale ferroviario attraverso il valico del Frejus e il servizio funivia Savona-San Giuseppe.
Viene stabilito infine un aumento di capitale per Ferrovie della Calabria s.r.l., Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l, di proprietà del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che esercitano servizi di trasporto pubblico automobilistico e ferroviario di competenza regionale. Purtuttavia, è posta una condizione: entro il 30 giugno 2012 dovevano essere sottoscritti i relativi accordi di trasferimento con le regioni interessate.
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