La frase oggetto di contestazione, e' inserita in un quadro di conflitto sindacale con la dirigenza della banca per l’interpretazione che la stessa ha dato del CCNL di categoria ed in particolare delle declaratorie degli inquadramenti in relazione alla qualifica di gestore di small business.
E' pacifico che ricorrano, nella pubblicazione del volantino e negli argomenti in esso contenuti, i requisiti per ritenere sussistente l’esimente dcl diritto di critica.
Infatti per quanto forte sia il linguaggio usato dall’autore del volantino, tuttavia deve ritenersi che, nell’ambito della contrapposizione sindacale l’utilizzo di un lessico pungente ed incisivo, trovi più ampi spazi di legittimità sicchè l’indagine circa il contenuto diffamatorio trova ostacolo insuperabile nell'art.21 cost.
Il bilanciamento che il giudice è chiamato a svolgere riguarda l’equilibrio tra la lesione dell’altrui reputazione e l'interesse, in questo caso degli aderenti al sindacato a vedere pubblicata anche l’opinione forte il cui contenuto noti è gratuito ma si fonda su di una interpretazione possibile della normativa in materia.
Pertanto l’affermazione “ormai anche in ... si respira l’atmosfera mefitica tipica di ...” deve essere inquadrata in questa corarapposizione tra sindacato ed azienda e l’utilizzo del termine “aria mefitica”, cioè fetida, asfissiante esclude una portata diffamatoria per la società attrice; e questo sia perché il ricorso all’immagine metaforica rende irrilevante l’indagine circa la verità dì quanto affermato (è evidente a qualunque lettore che nell'Istituto di credito l’aria non sia irrespirabile) sia perché il contenuto del volantino contestato, in cui è inserito l’inciso di cui sopra, propone una lettura delle declaratorie del CCNL non arbitraria e comunque di interesse per gli aderenti all’associazione sindacale e più in generale per i lavoratori cui era indirizzato.
Per questi motivi la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Analogamente non merita accoglimento la domanda riconvenzionale di parte Convenuta.
(Tribunale TORINO, Sentenza 25/02/2010, n. 1309)